Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21024 del 22/07/2021

Cassazione civile sez. trib., 22/07/2021, (ud. 12/05/2021, dep. 22/07/2021), n.21024

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRUCITTI Roberta – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –

Dott. MAISANO Giulio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8146-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

C.V., elettivamente domiciliata in ROMA, P.ZA BARBERINI

12, presso lo studio dell’avvocato NICCOLO’ ARNALDO BRUNO, che la

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5231/2014 della COMM. TRIB. REG. LAZIO,

depositata il 20/08/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/05/2021 dal Consigliere Dott. GIULIO MAISANO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– con sentenza n. 5231/14/14 pubblicata il 20 agosto 2014 la Commissione tributaria regionale del Lazio ha accolto l’appello proposto da C.V. avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Roma n. 264/8/13 con la quale era stato rigettato il ricorso da lei proposto avverso l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) emesso nei suoi confronti dall’Agenzia delle Entrate e con il quale era stato accertato con metodo sintetico ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 4, un maggior reddito di Euro 110.751,00 per l’anno 2007 ai fini IRPEF;

che la Commissione tributaria regionale ha considerato che i richiami giurisprudenziali operati dal primo giudice erano inconferenti rispetto alla fattispecie in esame e che era stato violato il principio del contraddittorio;

che l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza affidato a due motivi;

che C.V. resiste con controricorso eccependo preliminarmente l’inammissibilità del primo motivo di ricorso essendo stato riprodotto integralmente il ricorso di primo grado senza operare la dovuta sintetica esposizione dei fatti e delle norme di diritto.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. In particolare si deduce che la sentenza impugnata aveva accolto il motivo di appello relativo alla violazione del contraddittorio non dedotta nel primo grado di giudizio ed eccepita in modo inammissibile per la prima volta in grado di appello;

che con il secondo motivo si assume, in subordine, la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, commi 4,5 e 7, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 in quanto il contraddittorio preventivo sì era comunque realizzato benché il formale invito a controdedurre fosse stato inviato al marito della contribuente òe non personalmente alla medesima;

che l’eccezione di inammissibilità del primo motivo è infondata. Ai fini della decisione sulla violazione del divieto di proporre nuove eccezioni in appello è necessario verificare l’integrale atto di impugnazione relativo al primo grado e tutti i motivi ivi contenuti in modo da potere eventualmente escludere che sia stato compreso anche il motivo proposto in appello. In tal modo la ricorrente, a sostegno del motivo di ricorso, è stata tenuta a riprodurre l’intero atto senza con ciò violare il principio di diritto affermato da questa Corte e richiamato dalla controricorrente e che riguarda la tecnica di redazione della riproduzione di intere parti di fascicoli processuali o di atti da riesaminare in modo inammissibile in sede di legittimità, evenienza che non ricorre nel caso in esame ove occorre verificare l’ammissibilità di un motivo di appello sotto il profilo della novità di un’eccezione non proposta in primo grado;

che il primo motivo è fondato. L’eccezione di nullità dell’accertamento per violazione del contraddittorio non è stata proposta in primo grado come si evince dal relativo ricorso riprodotto integralmente nel ricorso per cassazione. Si pone il problema della ratio decidendi esclusiva. Invero la CTR afferma anche che il primo giudice ha applicato principi non pertinenti al caso in esame e la controricorrente sostiene che con ciò sarebbe stato comunque accolto il motivo del suo ricorso, e tale ratio decidendi non sarebbe stata impugnata e sarebbe quindi passata in giudicato. Va tuttavia osservato che il riferimento assai generico alla motivazione della sentenza di primo grado ed ai riferimenti giurisprudenziali in essa contenuti e che non sarebbero attinenti alla fattispecie in esame, non possono essere considerati accoglimento dei motivi di ricorso di primo grado non facendo riferimento ad essi, né in questa sede la controricorrente descrive il motivo di ricorso in modo da consentire il suo riferimento a tali generiche affermazioni della sentenza di appello. La stessa sentenza impugnata, d’altra parte, precisa, in conclusione della motivazione, che l’accoglimento dell’appello della contribuente è determinato dalla violazione del diritto al contraddittorio con conseguente assorbimento di ogni altra questione sollevata dalle parti. Con tale affermazione il giudice dell’appello toglie ogni dubbio sulla ratio decidendi della sua pronuncia, illegittima per quanto sopra detto;

che il secondo motivo è assorbito;

che la sentenza impugnata va dunque cassata con riferimento al motivo accolto e rinviata, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità alla Commissione tributaria regionale del Lazio in diversa composizione.

PQM

La Corte di Cassazione accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale del Lazio in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 12 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2021

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