Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21024 del 13/09/2013


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 21024 Anno 2013
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: CRISTIANO MAGDA

SENTENZA

sul ricorso 29922-2008 proposto da:
DEA

TECNOLOGY

rappresentante
domiciliata

in

S . R. L . ,
pro
ROMA ,

in

persona

del

tempore ,
VIALE

legale

elettivamente

CARSO

77,

presso

l ‘ avvocato PONTECORVO EDOARDO, che la rappresenta e
difende unitamente agli avvocati ALBERINI LUCIANO,
2013
1136

GIULIANO CIRO,
dott.

FRANCESCO

giusta

procura

STRIANO di

speciale per Notaio

MODENA

Re p . n .

l 7 O9 5

del 9.12.2008;

– ricorrente –

•’
l

Data pubblicazione: 13/09/2013

contro

SATI

USMAC

S.P.A.

IN

LIQUIDAZIONE

(c.f . /p . i.

00931100366),

in

dott.

CARLO GUIDI,

elettivamente domiciliato

in

GIAN
ROMA ,

VIA

COGGIATTI
unitamente

20- C,

LAZIO

CLAUDIO,

persona

che

lo

all’avvocato

del

presso

l’avvocato

rappresenta

GHITTONI

Curatore

e

CECILIA,

difende
giusta

procura in calce al controricorso;
– controricorrente –

avverso

la

sentenza

n.

11 94/2007

della

CORTE

D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 30/10/2007;
udita

la

pubblica

relazione
udienza

del

della

causa

26/06/2013

svolta
dal

nella

Consigliere

Dott. MAGDA CRISTIANO;
udito ,

per

la

ricorrente,

l’Avvocato

LUCIANO

ALBERINI che ha chiesto l ‘ interruzione del processo
ex art. 46 o comunque l ‘a ccoglimento del ricorso;
udito ,

per il controricorrente,

l’Avvocato CLAUDIO

COGGIATTI che ha chiesto il rigetto del ricorso;

FALLIMENTO

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUCIO CAPASSO che ha concluso per il
rigetto del ricorso .

2

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Modena, in parziale accoglimento della domanda ex art. 67 Il comma
l.fall. proposta dal Fallimento della Sati Usmac s.p.a. (società nata il 20.9.96 dalla
fusione per incorporazione di Sati s.r.l. in Nassetti Usmac s.r.l. e dichiarata fallita il
17.6.97) nei confronti di Dea Tecnology s.r.l., dichiarò l’inefficacia dei pagamenti per

e poi dalla società risultante dalla fusione) in favore della convenuta e condannò
quest’ultima a restituire alla procedura la somma predetta.
L’appello proposto dalla soccombente contro la decisione è stato respinto dalla Corte
d’Appello di Bologna con sentenza del14.1 1.07.
La Corte territoriale , premesso che non costituiva violazione del principio del
contraddittorio la tardiva allegazione da parte del Fallimento della circostanza – a
perfetta conoscenza di Dea Tecnology – che i pagamenti revocabili erano stati in
parte eseguiti da Sati s.r.l., ha ritenuto che vi fosse ampia

prova della scientia

decoctionis dell’appellante, la quale (secondo quanto riferito dalla teste Valentini), a

partire dal luglio ’96, aveva preteso che le forniture le venissero pagate alla
consegna e con

assegni circolari e, dopo la fusione, era stata ripetutamente

contattata sia dalla società poi fallita sia da uno studio legale per verificare la sua
disponibilità ad un piano di risanamento concordatario; ha rilevato, infine, che i
pagamenti dedotti in giudizio, oltre a risultare annotati nel libro giornale della Sati
Usmac, costituivano oggetto dei capitoli di prova testimoniale articolati dalla stessa
appellante, che non poteva pertanto più contestare la circostanza.
Dea Tecnology ha chiesto la cassazione della sentenza con ricorso affidato a tre
motivi, cui il Fallimento della Sati Usmac s.r.l. ha resistito con controricorso illustrato
da memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rilevato che la sopravvenuta dichiarazione di fallimento di Dea
Tecnology non spiega alcun effetto sul presente giudizio, caratterizzato dall’impulso

complessivi € 141.224,76 eseguiti a partire dal luglio del ’96 (dapprima da Sati s.r.l.

d’ufficio e, pertanto, non soggetto agli eventi interruttivi di cui all’art. 299 c.p.c.,
1) Con il primo motivo di ricorso Dea Tecnology denuncia violazione degli artt. 112,
115 e 116 c.p.c., 2700, 2710, 2727/2729 c.c. e 97 l. fall.
Rileva che il Fallimento non ha mai dedotto che i pagamenti in contestazione erano
stati eseguiti da Sati, anziché dalla società nata dalla fusione fra questa e Nassetti

produzione dell’estratto del libro giornale di Sati (e non di Sati Usmac), quando erano
già scaduti tutti i termini deputati alla definizione del thema decidendum e di quello
probandum.

Contesta, per altro verso, di aver mai ricevuto i pagamenti e, a fondamento di tale
assunto, deduce che allo stato passivo del Fallimento è stato ammesso un suo
credito, fondato su decreto ingiuntivo, di oltre 300 milioni di lire.
Assume, infine, che la corte di merito ha desunto la prova della sua scientia
decoctionis da circostanze indiziarie prive di rilievo, riferite, per di più, al “gruppo

Nassetti Usmac”.
Il motivo, che si compone di tre distinte censure, deve essere respinto.
La doglianza inerente alla tardiva allegazione della (parziale) provenienza dei
pagamenti dedotti in giudizio da Sati, anziché da Sati Usmac, sembra richiamare il
primo motivo dell’atto d’appello, con il quale Dea Tecnology aveva contestato la
legittimazione del Fallimento a promuovere l’azione ed aveva dedotto violazione del
proprio diritto di difesa: la ricorrente , tuttavia, non ha mosso alcuna critica alle
motivazioni sulle quali la corte di merito

ha fondato il rigetto del motivo (la

successione di Sati Usmac, per effetto della fusione, in tutti i rapporti attivi e passivi
già facenti capo a Sati; la piena conoscenza da parte dell’appellante del fatto che i
primi pagamenti impugnati – anteriori alla fusione – erano stati eseguiti da tale ultima
società), con la conseguenza che la censura difetta del requisito richiesto, a pena di
inammissibilità dell’impugnazione, dall’art. 366 n. 4 c.p.c.
La seconda ragione di doglianza investe una questione di fatto che non risulta aver

Usmac poi fallita , e che la circostanza è emersa tardivamente, all’atto della

mai formato oggetto di discussione nei precedenti gradi di merito e che è stata
pertanto, inammissibilmente dedotta per la prima volta in sede di legittimità.
La terza ragione di doglianza si risolve, infine, nella richiesta, anch’essa
inammissibile, di un diverso apprezzamento delle circostanze di fatto in base alle
quali la corte territoriale ha ritenuto provato il presupposto soggettivo dell’azione,

giudice sarebbe incorso nel pervenire a tale accertamento.
2) Col secondo motivo Dea Tecnology, lamentando violazione degli artt. 112 c.p.c. e
67 Il comma l. fall. , deduce che, non essendo mai stata provata l’insolvenza di Sati
né l’esistenza di un gruppo Nassetti Usmac, non ricorrevano le condizioni per la sua
condanna alla restituzione dei pagamenti eseguiti dalla prima società
Il motivo che, pur se qualificato ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., denuncia in realtà un
vizio di motivazione della sentenza impugnata, per aver la corte territoriale ritenute
provate circostanze prive di riscontro documentale, va anch’esso dichiarato
inammissibile, siccome fondato su deduzioni assiomatiche, nelle quali non si tiene
conto di quanto, in contrario, affermato in sentenza (laddove si sottolinea che tutte le
società del gruppo Nassetti, fra cui la Sati, da un lato erano considerate dalla
clientela come un’unica entità economica e, dall’altro, avevano proceduto di pari
passo verso il tracollo finanziario) e neppure si indicano gli errori compiuti dal giudice
del merito nella valutazione delle risultanze istruttorie.
3) Anche il terzo motivo di ricorso, con il quale Dea Tecnology lamenta che la corte
territoriale abbia ritenuto provati i pagamenti dedotti in giudizio su lla scorta delle
dichiarazioni rese dai testi escussi, che non li avevano, in realtà, mai confermati e di
un estratto del libro giornale della Sati s.r.l. che registrava operazioni successive alla
data della fusione, va dichiarato inammissibile.
La ricorrente, infatti, nega la valenza probatoria del documento contabile sotto un
profilo di fatto che non risulta essere stato dedotto nei precedenti gradi di merito e,
soprattutto, non censura l’affermazione del giudice del merito secondo cui i

neppure fondata sulla specifica allegazione del vizio di motivazione nel quale il

pagamenti non potevano ritenersi in contestazione, in quanto avevano costitu ito
oggetto dei capitoli di prova da essa stessa articolati,

sicché “appariva

sorprendente” che ne fosse stata messa in dubbio l’esistenza in sede d’appello; va
aggiunto che , a fronte di tale accertamento, di per sé idoneo a sorreggere il capo
della sentenza impugnato, è del tutto irrilevante che il giudice abbia erroneamente
valutato le risultanze della prova testimoniale , prive di influenza causale decisiva

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento
delle spese processuali , che liquida in € 9200, di cui € 200 per esborsi, oltre
accessori di legge.
Roma, 26 giugno 2013.

l

sulle conclusioni raggiunte .

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