Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21024 del 11/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 11/09/2017, (ud. 13/07/2017, dep.11/09/2017),  n. 21024

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21354-2016 proposto da:

M.F., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PANAMA n.74,

presso lo studio dell’avvocato MARIA ANITA FARES, rappresentata e

difesa dall’avvocato FABRIZIO NASTRI;

– ricorrente –

M.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LIMA n.41,

presso lo studio dell’avvocato EMANUELE BRACONI, rappresentato e

difeso dall’avvocato GIUSEPPE LAMANNA;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 216/2016 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 21/04/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 13/07/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO VALITUTTI.

Fatto

RILEVATO

che:

M.F. ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo, avverso la sentenza della Corte d’appello di Lecce n. 216/2016, depositata 21 aprile 2016, con la quale, in accoglimento dell’appello proposto da M.A. nei confronti della decisione n. 223/2013, emessa dal Tribunale di Taranto, è stata rigettata la domanda di M.F. di riconoscimento del diritto ad un assegno di mantenimento a carico del padre M.A.;

il resistente ha replicato con controricorso, contenente, altresì, ricorso incidentale condizionato, affidato a due motivi, con i quali si duole che la Corte territoriale abbia ritenuto tardiva, ai sensi dell’art. 345 c.p.c., la produzione di documenti effettuata dal resistente per la prima volta nel giudizio di appello.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con l’unico motivo di ricorso la ricorrente si duole del fatto che la Corte d’appello non abbia considerato che le testimonianze rese dai testi dell’appellante – Ma.Fa. e G.P., nonni paterni della odierna ricorrente, e S.M., seconda moglie di Ma.Fa., a comprova della circostanza, dedotta da M.A., Che: la figlia F. prestava attività lavorativa come manicure e parrucchiere, ed era, quindi, economicamente autosufficiente erano affette da nullità, poichè, per un verso, testimonianze de relato partium, per altro verso, in quanto rese da soggetti interessati alla controversia (art. 246 c.p.c.), avendo i testi medesimi elargito somme di denaro alla M., a titolo di mantenimento, in sostituzione del padre inadempiente.

RITENUTO che:

la censura sia infondata, atteso che, per quanto concerne la dedotta nullità della prova testimoniale, qualora, in sede di ricorso per cassazione, venga dedotta l’omessa motivazione del giudice d’appello sull’eccezione di nullità di detta prova (nella specie, per incapacità ex art. 246 c.p.c.), il ricorrente ha l’onere, anche in virtù dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, di indicare che detta eccezione è stata sollevata tempestivamente ai sensi dell’art. 157 c.p.c., comma 2, subito dopo l’assunzione della prova e, se disattesa, riproposta in sede di precisazione delle conclusioni ed in appello ex art. 346 c.p.c., dovendo, in mancanza, ritenersi irrituale la relativa eccezione e pertanto sanata la nullità, avendo la stessa carattere relativo (Cass. 23/11/2016, n. 23896; Cass. Sez. U. 23/09/2013, n. 21670);

per quanto attiene, invece, alla testimonianza de relato actoris, tale deposizione non sia neppure affetta da nullità, essendo, nella testimonianza in questione, la sola rilevanza dell’assunto del teste non l’assunzione del mezzo di prova in sè – ad essere del tutto insussistente sul piano probatorio (Cass. 03/04/2007, n. 8358; Cass. 15/01/2015, n. 569);

Ritenuto che:

di conseguenza, il ricorso principale debba essere rigettato, restando assorbito il ricorso incidentale condizionato, con condanna della ricorrente alle spese del presente giudizio, disponendo che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato, ai sensi del D.P.R. n. 30 maggio 2002, n. 115, art. 133;

la competenza a provvedere sull’istanza di liquidazione degli onorari al difensore del resistente, per il ministero prestato nel giudizio di cassazione, spetti, ai sensi dell’art. 83 suddetto decreto, come modificato dalla L. 24 febbraio 2005, n. 251, art. 3 al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato a seguito dell’esito del presente giudizio di cassazione (Cass. 13/05/2009, n. 11028; Cass. 12/11/2010, n. 23007).

PQM

 

Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente, in favore del controricorrente, alle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 100,00, ed agli accessori di legge. Dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 13 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 11 settembre 2017

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