Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21024 del 06/08/2019

Cassazione civile sez. VI, 06/08/2019, (ud. 03/04/2019, dep. 06/08/2019), n.21024

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 5661-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

B.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VINCENZO UGO

TABY 19, presso l’abitazione del Sig. P.P.,

rappresentato e difeso dall’avvocato WALTER TAMMETTA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 569/19/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, SEZIONE DISTACCATA di LATINA, depositata il

14/02/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 03/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO

FRANCESCO ESPOSITO.

Fatto

RILEVATO

che:

Con sentenza in data 14 febbraio 2017 la Commissione tributaria regionale del Lazio, sezione distaccata di Latina, rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la decisione di primo grado che aveva parzialmente accolto il ricorso proposto da B.P. contro l’avviso di accertamento, emesso a seguito di indagini bancarie, con il quale, in relazione all’anno d’imposta 2008, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32 e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, veniva rettificato ai fini IRPEF il reddito imponibile dichiarato dal contribuente. Riteneva la CTR l’infondatezza delle censure mosse dall’appellante in merito alla quantificazione del reddito imponibile operata dal giudice di primo grado, segnatamente riguardo alla erronea detrazione di alcune specifiche voci. Avverso la suddetta sentenza l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo.

Resiste con controricorso il contribuente.

Sulla proposta del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale. In data 3 giugno 2019 il contribuente ha depositato domanda di definizione agevolata D.L. n. 119 del 2018, ex art. 6, conv., con mod., dalla L. n. 136 del 2018, con attestazione del versamento della prima rata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con istanza del 3 giugno 2019 il contribuente ha manifestato l’intenzione di avvalersi della definizione agevolata della controversia ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 10, conv., con mod., dalla L. n. 136 del 2018, provvedendo al versamento della prima rata.

Consegue che la causa deve essere rinviata a nuovo ruolo.

P.Q.M.

Dispone il rinvio della causa a nuovo ruolo ai sensi del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 6, comma 10, conv., con mod., dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136.

Così deciso in Roma, il 3 aprile ed il 26 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 6 agosto 2019

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