Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21024 del 02/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 02/10/2020, (ud. 02/07/2020, dep. 02/10/2020), n.21024

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FERRO Massimo – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L.C.G. – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18181-2019 proposto da:

U.F., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

CIAFARDINI ANTONINO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTENAZIONALE DI ANCONA, in persona

del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

contro

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA, PRESSO IL TRIBUNALE DI L’AQUILA;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di L’AQUILA, depositato il

07/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 02/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. UMBERTO

LUIGI CESARE GIUSEPPE SCOTTI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA e RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte.

Rilevato che:

con decreto del 7 maggio 2019 il Tribunale di L’Aquila – Sezione specializzata in materia di protezione internazionale ha rigettato, a spese compensate, il ricorso presentato da U.F., cittadino nigeriano, avverso la decisione della competente Commissione Territoriale di Ancona, che aveva rigettato la sua richiesta di protezione sussidiaria o umanitaria; il ricorrente, proveniente da (OMISSIS), (OMISSIS), aveva narrato di essere stato costretto ad abbandonarle il suo Paese a causa delle vessazioni a cui era stato sottoposto dal vicino di casa per indurlo ad aderire all’organizzazione criminale denominata (OMISSIS);

avverso il predetto decreto del 7/5/2019, comunicato nella stessa data, ha proposto ricorso per cassazione U.F. con atto notificato il 3 giugno 2019, affidato a quattro motivi;

l’intimata Amministrazione dell’Interno ha notificato controricorso il 16 luglio 2019, chiedendo la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto dell’impugnazione;

è stata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., la trattazione in camera di consiglio non partecipata.

Ritenuto che:

il D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis, comma 13, articolo aggiunto dal D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, art. 6, comma 1, lett. g), convertito con modificazioni dalla L. 13 aprile 2017, n. 46, nel sesto periodo dispone che la procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione avverso il decreto del Tribunale in tema di protezione internazionale “deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato” e che “a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima”;

ciò ha condotto questa Corte ad affermare che la data del conferimento della procura alle liti per proporre il ricorso per cassazione, al fine di assolvere al requisito della posteriorità alla comunicazione del decreto impugnato ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13, deve essere certificata dal difensore, titolare di una speciale potestà asseverativa conferita ex lege e che di conseguenza è inammissibile il ricorso nel quale la procura non indichi la data in cui essa è stata conferita, non assolvendo alla funzione certificatoria la sola autentica della firma (Sez. 1, n. 1043 del 17/01/2020, Rv. 656872 -01; Sez. 6 – 1, n. 2342 del 03/02/2020, Rv. 656643 – 01);

è pur vero che in altre occasioni questa Corte ha ritenuto che la mancanza di certificazione possa essere surrogata dal conseguimento dello scopo dell’atto, per effetto della dimostrazione inoppugnabile della posteriorità del rilascio della procura rispetto al deposito del provvedimento impugnato, desumibile in modo certo e inconfutabile dall’indicazione nel corpo della procura della data di deposito e degli estremi di registrazione a cronologico del provvedimento impugnato, non conoscibili ex unte dalla parte interessata, a differenza del numero di registro generale del procedimento;

nella fattispecie, però, la procura, stesa su foglio separato, allegato al ricorso, reca solo la data (3 giugno 2019) e la firma di autentica del difensore e nel corpo del testo (per inserzione manoscritta nel dattiloscritto) figura solo l’indicazione della procedura come “impugnazione in cassazione decreto R.G. 749/2018 Trib. L’Aquila”, del tutto inidonea a dimostrare inconfutabilmente la posteriorità del rilascio, in assenza della debita e formale certificazione;

inoltre la predetta procura, stesa su foglio separato allegato al ricorso, non soddisfa neppure il requisito di specialità prescritto dall’art. 365 c.p.c., in difetto, come si è detto, di puntuali riferimenti agli elementi identificativi del provvedimento impugnato (data e numero di cronologico) e in presenza di plurimi riferimenti ad attività e facoltà del tutto estranee alla tipologia del procedimento in questione (impugnazione in sede di legittimità di decreto di rigetto della protezione internazionale), come l’attribuzione dal difensore delle facoltà di conciliare, transigere, quietanzare, proporre domande/eccezioni riconvenzionali, svolgere ricorsi di natura fallimentare, intervenire in procedure esecutive di qualsiasi tipo;

ritenuto quindi che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e che le spese debbano seguire la soccombenza, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte:

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese in favore del controricorrente, liquidate nella somma di Euro 2.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito come per legge.

Depositato in Cancelleria il 2 ottobre 2020

 

 

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