Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21023 del 13/09/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 1 Num. 21023 Anno 2013
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: RAGONESI VITTORIO

SENTENZA

sul ricorso 3898-2008 proposto da:
I
4

BUDWEISER

BUDVAR,

in

persona

del

legale

I

rappresentante

pro

tempore,

elettivamente

domiciliata in ROMA, CORSO V. EMANUELE II 269,
presso l’avvocato VACCARELLA ROMANO, che la
rappresenta e difende unitamente agli avvocati
2013
1100

NODARI PAOLO, BRIGUGLIO ANTONIO, SALETTI ACHILLE,
DE BOSIO STEFANO, giusta procura speciale per
Notaio STANISLAV HRUSKA di CESKE’ BUDEJOVICE
(REPUBBLICA CECA) del 25.10.2007, munita di

Data pubblicazione: 13/09/2013

Apostille autenticata a PRAGA dal MINISTERO DELLA
GIUSTIZIA DELLA REPUBBLICA CECA il 31.10.2007;
– ricorrente contro

INC.

(C.F.

ANHEUSER-BUSCH

LLC,

in

01168570586),
persona

del

ora
legale

ANHEUSER-BUSCH

rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE MICHELANGELO 9,
presso l’avvocato BIAMONTI LUIGI, che la
rappresenta e difende unitamente agli avvocati
RONCAGLIA PIER LUIGI, VANZETTI ADRIANO, CONSOLO
CLAUDIO, SIRONI GIULIO ENRICO, rispettivamente
giusta procura speciale per Notaio CINDY L.
MCKEEHAN dello Stato del MISSOURI, – munita di
Apostille n. 185555 del 28.2.2008 e procura
speciale per Notaio dott. SALVATORE D’IPPOLITO di
SARONNO – Rep.n. 154591 del

13.6.2013;

– controricorrente contro

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E
FORESTALI, PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA;
– intimati –

sul ricorso 7537-2008 proposto da:
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E

2

FORESTALI, in persona del Ministro pro tempore,
domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo
rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente e ricorrente incidentale –

BUDWEISER BUDVAR NARODNI

PODNIK,

contro

PROCURATORE

GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI
APPELLO DI ROMA, ANHEUSER-BUSCH INC.;
– intimati –

sul ricorso 11970-2008 proposto da:
ANHEUSER-BUSCH

INC.

(C.F.

ANHEUSER-BUSCH

LLC,

in

01168570586),
persona

del

ora
legale

rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE MICHELANGELO 9,
presso l’avvocato BIAMONTI LUIGI, che la
rappresenta e difende unitamente agli avvocati
RONCAGLIA PIER LUIGI, VANZETTI ADRIANO, CONSOLO
CLAUDIO, SIRONI GIULIO ENRICO, rispettivamente
giusta procura speciale per Notaio CINDY L.
MCKEEHAN dello Stato del MISSOURI, – munita di
Apostille n. 185555 del 28.2.2008 e procura
speciale per Notaio dott. SALVATORE D’IPPOLITO di
SARONNO – Rep.n. 154591 del 13.6.2013;
– controricorrente e ricorrente incidentale –

3

contro

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E
FORESTALI, in persona del Ministro pro tempore,
domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende ope legis;
– controri corrente al ricorso incidentale contro

BUDEJOVICKY BUDVAR NARODNI PODNIK, PROCURATORE
GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI
APPELLO DI ROMA;
– intimati –

avverso la sentenza n. 1082/2007 della CORTE
D’APPELLO di ROMA, depositata il 05/03/2007;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 20/06/2013 dal Consigliere
Dott. VITTORIO RAGONESI;
uditi, per la ricorrente, gli Avvocati VACCARELLA
R. e DE BOSIO S. che si riportano agli atti (e
depositano note d’udienza);
uditi,

per la controricorrente,

gli Avvocati

BIAMONTI, VANZETTI, SIRONI e CONSOLO che si
riportano agli atti (e depositano note d’udienza);
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. IGNAZIO PATRONE che chiede che la

4

Corte voglia disporre il rinvio pregiudiziale alla
C.G. UE sulle seguenti questioni: disciplina
sopravvenuta sui marchi in questione a seguito del
Trattato di Atene del 2003 e del Reg. n. 510/2006;
e sulla questione dell’utilizzazione della

denominazione in lingua tedesca sulla birra in
questione, in subordine accoglimento del ricorso.

5

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto notificato il 17 maggio 2002, ANHEUSER BUSCH

giudizio innanzi al Tribunale di Roma la BUDEJOVJCKY
BUDVAR (B.B.) ente pubblico della Repubblica Ceca, anch’esso
produttore di birra, esponendo: che ,di recente, aveva rilevato che
sul mercato italiano erano in commercio birre prodotte dalla società
convenuta recanti il marchio “BUDWEISER”; che tre marchi
internazionali contenenti tale parola risultavanò registrati dalla B.B.
nel 1994 e nel 1997; che i marchi dovevano ritenersi nulli per
difetto di novità, dato che la parola in questione era usata da molti
decenni da essa società attrice quale marchio della birra da essa
prodotta in America; che il preuso era già stato accertato in altra
causa incardinata tra le stesse parti innanzi al Tribunale di Milano,
promossa da essa società per far dichiarare la nullità di altri nove
marchi registrati dalla B. B. per le birre di sua produzione
contenenti la medesima parola, causa conclusasi, sia in primo grado
che in appello, con sentenze ad essa favorevoli (sentenza del

INC.(A.B.) , società americana produttrice di – birra, conveniva in

Tribunale in data 26 novembre 1998 e sentenza della Corte
d’Appello in data 10 dicembre 2000) ; che la nullità derivava anche,
ai sensi dell’art, 22 R.D. n. 919 del 1942 dal fatto che le domande di
registrazione del tre marchi erano state depositate in mala fede, ben

giudizio milanese, esisteva un preuso del marchio da parte di essa
A.B.
Chiedeva, pertanto, la declaratoria di nullità dei tre marchi
internazionali per la frazione italiana.
La B.B., nel costituirsi, contestava la domanda e ne chiedeva il
rigetto.
In particolare ,deduceva: che i marchi dichiarati nulli dal Tribunale
di Milano erano diversi da quelli oggetto della nuova domanda; che
essa società aveva diritto all’uso della parola “BUDWEISER” in
forza di altri marchi registrati in precedenza, sia nazionali che
internazionali; che ,comunque, il marchio usato dalla A.B. sarebbe
stato nullo “siccome” ingannevole perché avrebbe fatto apparire la
provenienza da una città ceca di una birra che invece, era prodotta in
America con diverse materie prime e diversi processi di
lavorazione; che la A.B. sarebbe decaduta dal diritto di fare uso del

sapendo all’epoca la B.B. che, in base a quanto era emerso dal

marchio per essere stata depositata la domanda di registrazione in
mala fede, nella consapevolezza della esistenza di precedenti
registrazioni a nome di essa società, sia per avere lasciato che essa
B.B. usasse lo stesso marchio per un periodo di cinque anni.

chiedendo che le fosse riconosciuto il diritto di fare, comunque, uso
del marchio “BUDWEISER” quale denominazione di origine
geografica protetta e che le fosse riconosciuto il risarcimento del
danno per l’inadempimento contrattuale della A.B. per averle
impedito, contrariamente all’ impegno assunto con contratti del
1911 e del 1939, di consentirle l’uso del marchio in questione oltre
che in America, anche in tutti gli altri Paesi del Mondo.
Interveniva in giudizio il Ministero delle Politiche Agricole e
Forestali aderendo alla- domande e alle eccezioni della B.B. e
chiedendone l’accoglimento.
Interveniva il P. M.
Con sentenza in data 17 maggio 2005, il Tribunale : dichiarava
inammissibile l’intervento del Ministero per mancanza di un
interesse giuridico; dichiarava la nullità dei tre brevetti registrati
dalla B.B. per la frazione italiana; rigettava la domanda

3

A sua volta, la B.B. proponeva domanda riconvenzionale,

riconvenzionale della B.B. e condannava la medesima alla rifusione
delle spese in favore della A.B. ,con compensazione delle spese nei
rapporti tra le altre parti.
Avverso la sentenza la B.B. proponeva appello, deducendo: che il

della pronunzia della Corte di Cassazione non era operante nel
giudizio romano per la ragione che le due cause avevano petitum e
causa petendi diversi; che, comunque, l’uso del marchio
BUDWEISER da parte della A.B. era divenuto illecito dopo che, nel
2003, a seguito dell’adesione della Repubblica Ceca alla Unione
Europea con il Trattato di Atene, la parola BUDWEISER era
divenuta denominazione di origine geografica protetta, come tale
utilizzabile solo dalla B.B. ,che la birra produceva in quel luogo, e
non dalla A.B. che la – produceva, invece, in America; che la
declaratoria di nullità dei marchi pronunciata dal Tribunale di
Milano riguardava soltanto uno del marchi contenente la sola parola
Budweiser, oltre ad un marchio contenente la parola isolata Bud, e
non anche gli altri marchi in cui la parola Budweiser era associata
ad altri elementi descrittivi e figurativi; che, quindi, il giudicato non
poteva estendersi ai marchi oggetto di causa siccome contenenti la

giudicato nel frattempo formatosi nel giudizio milanese a seguito

parola Budweiser associata ad altri elementi; che, peraltro, essa
società disponeva di altri marchi contenenti la stessa parola, di
epoca antecedente all’uso della A.B risalenti addirittura al 1920;
che l’uso del marchio Budweiser da parte della A.B in Italia era di

B.B., così che il marchio della A.B. doveva ritenersi nullo per
mancanza di novità; che i marchi contenenti la parola Budweiser
non erano confondibili con quello oggetto di preuso da parte della
A.B., giacchè nei marchi stessi vi erano elementi descrittivi e
figurativi che li differenziavano da quello americano, grazie alla
esistenza di altre parole (Budvar e Budbrau), che costituivano il
cuore del marchio, e alla grafica riproducente i segni del passato
asburgico dell’antica città boema di Budweis; che, difatti, nel
marchio americano non vi era alcun riferimento all’ antico paese
ceco e la birra era indicata come americana, prodotta con speciali
originali processi non legati ad un territorio; che la A.B. doveva,
comunque, rispondere del danni per avere violato gli accordi del
1911 e del 1939 con i quali si era impegnata a consentire ad essa
B.B. di usare il marchio Budweiser, sia in America che fuori, per la
commercializzazione della propria birra.

epoca assai recente e, comunque, posteriore all’uso da parte di essa

Chiedeva, pertanto, la riforma della gravata sentenza.
La A.B. ,nel costituirsi, deduceva :che la B.B. con l’appello tentava
di rimettere in discussione una serie di accertamenti che nella causa
milanese erano stati coperti dal giudicato, dopo la pronunzia della

particolare, dovevano ritenersi circostanze non più discutibili che
essa società aveva un diritto di preuso sul marchio risalente al 1930
e che nessun diritto poteva vantare la B.B. sulla parola Budweiser,
sia a titolo di marchio che a titolo di denominazione di origine
geografica; che, quanto a quest’ultima, nemmeno lo

ius

superveniens, costituito dal Trattato di Atene del 2003, valeva ad
assicurare alla B.B. la protezione del marchio Budweiser quale
denominazione di origine geografica, atteso che il Trattato aveva
dichiarato protette alcune parole in lingua ceca che nulla avevano a
che fare con la parola Budweiser; che i tre marchi erano nulli anche
perché la domanda di registrazione era stata fatta dalla B.B. in mala
fede, ossia nella consapevolezza del diritti di preuso della A.B.,
come era emerso dalla causa in corso innanzi al- Tribunale di Milano
fin dal 1985; che il marchio Budweiser non era sopravvissuto al
giudicato, giacché tutti i marchi dedotti in quel giudizio erano stati

Corte di Cassazione intervenuta in data 10 settembre 2002; che,in

dichiarati nulli, nessuno escluso; che gli altri pretesi marchi della
B.B. antecedenti all’uso della A.B. o non esistevano affatto o non
avevano più validità; che non si era verificata decadenza dal
marchio per il fatto che essa A.B. avrebbe tollerato per oltre cinque

riguardo essendo stata fornita; che non poteva più discutersi di un
inadempimento di essa A.B. rispetto agli obblighi derivanti dalle
convenzioni del 1911 e del 1939,essendosi alriguardo formato il
giudicato nel senso delta esclusione dell’inadempimento per la
diversità del rapporti regolati in quelle sedi ; che la B.B. doveva
essere condannata per lite temeraria.
Chiedeva, pertanto, il rigetto dell’appello della B.B., proponendo
appello incidentale perché i marchi fossero dichiarati nulli anche per
essere state chieste le relative registrazioni in mala fede e
perché fosse accolta la ‘domanda per lite temeraria, chiedendo la
stessa condanna con riferimento al giudizio di appello.
H Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, nel costituirsi,
proponeva appello incidentate, chiedendo che fosse accolto
l’appello della B.B. ed insistendo per l’ammissibilità del suo
intervento in prime cure.

anni l’uso del marchio da parte della B.B., nessuna prova al

La A.B. eccepiva l’inammissibilità dell’appello per tardività,
essendo stato proposto con la comparsa di risposta dopo che era
scaduto il termine breve dalla notifica della sentenza. Nel merito ne
chiedeva il rigetto, ritenendo corretta l’esclusione da parte del

La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 1082/07 rigettava
l’appello principale della BUDWEISER BUDVAR e quelli
incidentali della Anheuser Busch inc. e del Ministero delle Politiche
agricole, condannava la B.B. a rimborsare alla A.B. le spese del
grado ,compensava le spése nei confronti del Ministero.
Avverso la detta sentenza ricorre per cassazione l’ente ceko con otto
motivi . Ha proposto ricorso incidentale il Ministero delle Politiche
agricole sulla base di 19 motivi . La società statunitense ha a sua
volta proposto controricorso al ricorso principale nonché
controricorso e ricorso incidentale sulla base di due motivi
avverso il ricorso incidentale del Ministero avverso i quali
quest’ultimo resiste con controricorso .
Tutte le parti, ad eccezione del Ministero hanno depositato memorie
e note d’udienza.

Tribunale della legittimazione del Ministero all’intervento.

Motivi della decisione
Con il primo motivo del ricorso principale

si deduce che il

giudicato formatosi per effetto della sentenza della Corte d’appello

proteggibile come IGP perché la birra boema sarebbe producibile
ovunque non essendo le sue caratteristiche legate al territorio,
contrasterebbe dal diritto comunitario (Trattato di Atene) che ha
invece disposto che la birra in questione ha caratteristiche
irriproducibili altrove e prescrive la protezione di tre indicazioni di
provenienza relative alla città di Budejovice .Da ciò conseguirebbe
che il giudicato non esplicherebbe nel caso di specie effetti
conformativi.
Con il secondo

motivo si censura l’omessa pronuncia sulla

domanda di riconoscimento di protezione di indicazione di
provenienza <> ai sensi della Convenzione di Parigi
del 1883, della Convenzione di Madrid del 1891, degli Accordi
GATT del 1994.
Con il terzo motivo si censura l’omessa pronuncia sulla
questione dell’illiceità del deposito della domanda di marchio di
9

di Milano, che ha ritenuto che la parola Budweiser non fosse

controparte nella consapevolezza che esso consisteva in
un’indicazione di provenienza di un prodotto protetto dalle norme
sulle denominazioni d’origine ed indicazioni geografiche.
Con il quarto motivo si denuncia l’illiceità della registrazione di

circa l’ ambiente di origine o i pregi del prodotto per il quale il
marchio è stato depositato.
Con il quinto motivo, subordinato, si deduce che illegittimamente è
stato negato il diritto alla coesistenza di marchi boemi nei quali
l’espressione di provenienza <> compare con una
pluralità di altri elementi distintivi, in quanto non confondibili con il
marchio avversario, ove mai quest’ultimo non fosse
ingannevolmente descrittivo, nonché omissione di pronuncia in
merito alla impossibilità di negare il diritto all’uso
dell’indicazione di provenienza <> e della ditta
dell’ente pubblico céco, Budweiser Budvar.
Con il sesto motivo si deduce, in ulteriore subordine, anche sotto il
profilo del vizio di motivazione ,che il giudicato milanese non
preclude di delibare la nullità per carenza di novità della
registrazione di marchio della ditta americana in quanto, se

marchio della resistente in quanto idoneo ad ingannare il pubblico

l’elemento <> in un marchio fosse sufficiente a
travolgere qualunque altro marchio, pur diverso, che quell’elemento
contenga , la registrazione di marchio della ditta americana, del
1993, sarebbe contrastata da anteriori marchi registrati dall’ente

Con il settimo motivo, in estremo subordine, si censura l’omessa
pronuncia sull’inammissibilità della domanda avversaria (e quindi
l’impossibilità di dichiarare nulli i tre marchi céchi impugnati) in
quanto, quand’anche fossero stati in origine confondibili e non
nuovi, essi erano stati usati per più trenta anni prima dell’azione
avversaria con conseguente loro convalidazione.
Con l’ottavo motivo si deduce che nessun giudicato preclude la
delibazione della domanda riconvenzionale proposta in ragione
dell’avversario inadempimento contrattuale, derivante dalla
violazione dell’obbligo assunto di non opporsi all’uso
dell’indicazione di provenienza “Budweiser” nei marchi dell’ente
pubblico.
Ritiene la Corte che riveste carattere dirimente l’esame del quarto
motivo del ricorso principale.
Il motivo è fondato.

sii

céco contenenti tale elemento risalenti addirittura agli anni venti.

La motivazione della sentenza sul punto è basata sull’unica
affermazione che la parola Budweiser non ha nulla a che fare con la
denominazione protetta Budejovice , che corrisponde al nome di
una attuale città ceka ,in quanto , pur se ricavata dalla

corrisponde ad alcuna attuale località geografica.
Tale motivazione non appare corretta. L’elemento fondamentale su
cui essa si basa è la considerazione che i nomi geografici usati in
passato e non più attuali non possono continuare a costituire
indicazioni di provenienza geografica.
Invero nessuna norma prevede che le denominazioni geografiche
ovvero i nomi geografici siano solo quelli attualmente previsti
secondo la legislazione e le disposizioni amministrative vigenti.
A tale proposito, tralasciando le definizioni poste dai vari accordi
internazionali in materia ( Parigi, Madrid, Lisbona, GATT) cui il
legislatore italiano si è conformato, basta rammentare l’art 29 del
codice della proprietà industriale stabilisce che “sono protette le
indicazioni geografiche e le denominazione di origine che
,9

identificano un paese, una regione o una località … mentre l’art.
14 dello stesso codice prevede l’illiceità di quei segni che sono

I 5–

denominazione tedesca dell’antica città ceka di Budweis, non

idonei ad ingannare il pubblico ” in particolare sulla provenienza

geografica”.
Tale ultimo articolo, applicabile al caso di specie, non fa neppure
riferimento a nomi o a denominazioni geografiche ma

termine di per sé in grado di comprendere qualunque designazione
idonea ad indicare la provenienza di un prodotto da un certo
ambito geografico.
Da questa considerazione inevitabilmente discende che la
denominazione geografica continua a rivestire piena validità ed
efficacia ,ai fini che qui interessano, quando sua notorietà perdura

1

4(

ancorchè essa non sia più ufficialmente usata.
E’ del tutto frequente il caso in cui in un passato, a volte molto
antico, località o intere regioni avevano un nome diverso
dall’attuale, in alcuni casi espresso in una diversa lingua non più in
uso, ma che dette denominazioni sono rimaste nell’uso comune del
linguaggio e continuino ad essere note alle popolazioni .In tal caso
non è dubbio che i detti nomi debbano, agli effetti che qui
interessano, essere considerati come denominazioni geografiche atte
di conseguenza ad indicare presso i consumatori la provenienza di

13

semplicemente alla ancora più generica ” provenienza geografica”

un dato prodotto.
Va ulteriormente osservato che la questione in esame non è coperta
dal giudicato formatosi a seguito della sentenza del 2002 di questa
Corte che, nel pronunciarsi sul motivo di ricorso, con cui ci si

aveva escluso con motivazione carente la protezione prevista
dall’Accordo di Lisbona per le indicazioni geografiche ”

in

considerazione del fatto che la denominazione in questione era
espressa in lingua tedesca anziché in lingua ceca” , ha ritenuto che,
avendo il giudice del merito preso in esame la allegata questione
della mancanza del milieu ed avendola ritenuta fondata poiché le
caratteristiche della birra in questione non dipendevano da fattori
naturali o comunque collegabili all’ambito geografico, ed avendo
quindi escluso la proteggibilità della stessa ai sensi dell’Accordo di
Lisbona, “la predetta esclusione assorbe la questione relativa
all’uso della lingua nella registrazione di cui si tratta essendo
comunque essenziale la sussistenza del milieu”.
A tale proposito questa Corte ha già in diverse occasioni affermato
che la declaratoria di assorbimento di una questione non dà luogo ad
una decisione sul merito, ma di rito e, pertanto, non può formarsi

doleva che la sentenza della Corte d’appello di Milano del 2000

alcun giudicato sulla questione assorbita.(Cass 11798/11 Cass
10545/08).
Il motivo va pertanto accolto.
Da detto accoglimento discende l’assorbimento di tutti gli altri

In particolare la Corte di rinvio dovrà tenere conto del principio
dianzi affermato nel rivalutare la questione posta con il primo
motivo del presente ricorso relativo alla protezione accordata come
indicazioni geografiche dal trattato di Atene del 2003 a tre
denominazioni in lingua ceka della birra prodotta dall’ente
ricorrente.
Venendo all’esame del ricorso incidentale .del Ministero delle
Politiche agricole, lo stesso risulta inammissibile.
Con i primo quattro motivi si censura la sentenza d’appello laddove
ha escluso la legittimazione di detto Ministero.
Osserva la Corte che la sentenza in esame si fonda sulla base di due
argomentazioni fondamentali Consistenti nelle affermazioni che il
Ministero non aveva competenza in materia di marchi anche perché
riguardanti prodotti esteri e che in materia di marchi la tutela
dell’interesse pubblico in giudizio era assicurata dall’intervento

motivi del ricorso principale.

obbligatorio del Pubblico Ministero.
Tale seconda ratio decidendi, che riveste di per sé carattere
decisivo, non risulta oggetto di impugnazione, onde la pronuncia sul
punto è divenuta definitiva ed i primi quattro motivi del ricorso non

Dal definitivo accertamento della mancanza di legittimazione nel
presente giudizio discende anche l’irrilevanza e comunque
l’inammissibilità dei restanti quindici motivi.
Venendo all’esame del ricorso incidentale di AB, con il primo
motivo ci si duole della mancata pronuncia di inammissibilità per
tardività dell’appello incidentale mentre con il secondo ed il terzo
motivo si contesta la compensazione delle spese.
Il ricorso è inammissibile perché tardivo.
Occorre rilevare che il ricorso principale è stato notificato alla
società statunitense 1’1.2.08 e quello incidentale del Ministero è
stato notificato alla stessa il 12.3.08 mentre la predetta società ha
notificato il proprio ricorso incidentale il 21.4.08 oltre, cioè, il
termine di 40 giorni dalla ricevuta notifica del ricorso principale.
Sul punto questa Corte ha ripetutamente affermato che il ricorso
incidentale per cassazione deve essere proposto, ai sensi del

16

sono quindi scrutinabili in questa sede.

secondo comma dell’art. 371 cod.proc.civ., nel termine di quaranta
giorni dalla notifica del ricorso principale e non dalla notifica di un
primo ricorso incidentale, atteso che avverso il ricorso incidentale il
quarto comma del detto art. 371 cpc prevede solo la proponibilità

questo contenuto, potendo da ciò derivare una serie indeterminata di
ricorsi incidentali tardivi in contrasto con il principio della
proponibilità dell’impugnazione incidentale solo dalle parti contro
cui è stata proposta l’impugnazione principale.(Cass 9812/01;
Cass1281/03;Cass11031/03;Cass 6282/04,Cass
16084/05;Cass10208/07;Cass 23215/10).
In conclusione dunque va accolto il quarto motivo del ricorso
principale, assorbiti gli altri. Vanno dichiarati inammissibili
entrambi i ricorsi incidentali.
La sentenza impugnata va cassata quanto al motivo accolto con
rinvio alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione che
provvederà anche sulle spese del presente giudizio tra le parti ad
eccezione delle spese tra la Anheuser Busch ed il Ministero delle
Politiche agricole .La novità costituita dalla questione dell’
intervento adesivo in giudizio di una pubblica amministrazione a

del controricorso non anche di un ulteriore ricorso incidentale in

tutela di un interesse pubblico di carattere generale, nonché la
reciproca soccombenza giustificano tra le predette parti la
compensazione delle spese dell’intero giudizio

accoglie il quarto motivo del ricorso principale, assorbiti gli
altri ; dichiara inammissibili entrambi i ricorsi incidentali; cassa
la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia
anche per le spese alla Corte d’appello di Roma compensando
le spese dell’intero giudizio tra la Anheuser Busch ed il
Ministero delle politiche agricole e forestali..

PQM

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA