Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21023 del 06/08/2019

Cassazione civile sez. II, 06/08/2019, (ud. 11/04/2019, dep. 06/08/2019), n.21023

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – rel. Presidente –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12748-2015 proposto da:

G.R., in proprio e quale erede di R.F.,

deceduta nelle more del processo, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA PANAMA 12, presso lo studio dell’avvocato PATRIZIA PARIS, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

SAGRANTINO ITALY s.r.l., (già MINERVA s.r.l.), acquirente del

credito pro soluto del CREDITO FONDIARIO ED INDUSTRIALE FONSPA

S.p.A., in persona del Presidente del C.d.A. pro tempore, e, per

essa, quale mandataria la CERVED CREDIT MANAGMENT S.p.A. u.s.,

elettivamente domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE ARNALDO DA BRESCIA 9,

presso lo studio dell’avvocato MASSIMO MANNOCCHI, che la rappresenta

e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2853/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 06/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

11/04/2019 dal Presidente Dott. SERGIO GORJAN.

Fatto

FATTI DI CAUSA

R.F. e G.R. ebbero nel 2004 ad avviare opposizione all’esecuzione immobiliare nei loro confronti avviata dal Credito Fondiario Fonspa per il mancato pagamento di rate di rimborso secondo il piano d’ammortamento stabilito nel contratto di mutuo fondiario, garantito con ipoteca sull’abitazione acquistata dagli opponenti,stipulato tra le parti.

I consorti G.- R. osservavano come gli interessi pretesi dalla banca mutuante, agente in esecuzione coatta, erano superiori al tasso soglia d’usura previsto dalla relativa disciplina.

Resistette il Credito Fondiario Fonspa contestando la pretesa avversaria sulla scorta della disciplina posta dalla L. n. 24 del 2001 di interpretazione autentica delle disposizioni ex lege n. 108 del 1996 in tema di usura.

Ad esito della trattazione il Tribunale di Roma ebbe a rigettare l’opposizione all’esecuzione spiegata dai debitori e questi interposero appello avanti la Corte capitolina, la quale, a sua volta, anche se con motivazione diversa rispetto a quella svolta dal Tribunale, confermava la sentenza impugnata.

Per la cassazione della sentenza resa dalla Corte d’Appello di Roma la R. ed il G. hanno proposto ricorso articolato su tre motivi.

Resiste con controricorso la srl Sagrantino Italy quale successore, a titolo particolare relativamente al credito azionato, del Credito Fondiario Fonspa.

In prossimità dell’odierna adunanza il G., qualificandosi anche quale unico erede della R., ha nominato nuovo difensore e depositato nota difensiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso proposto da G.R., anche quale erede della R., s’appalesa privo di fondamento sicchè va rigettato.

Con il primo mezzo d’impugnazione spiegato il ricorrente denunzia nullità della sentenza per violazione del disposto ex art. 112 c.p.c. ossia del chiesto effettivamente ed il pronunziato.

Osserva il G. come,in effetti,ad esito della consulenza tecnica ammessa ed espletata solo in grado d’appello, le conclusioni degli appellanti erano state adattate alle risultanze della consulenza con la richiesta di restituzione della somma indebitamente pagata a titolo di interessi usurari, siccome accertato dal consulente tecnico.

Sul punto però la Corte romana non s’è pronunziata nè esplicitamente nè implicitamente, pur dando atto che il tasso soglia usurario risultava superato almeno per le ultime due rate di restituzione mutuo.

La censura esposta appare priva di fondamento.

Difatti – come rilevato dalla controparte ed espressamente ammesso dal ricorrente – la domanda di restituzione della somma, che il consulente aveva ritenuto indebitamente percetta dal mutuante, poichè frutto del superamento del tasso soglia d’usura nel tempo vigente afferente agli interessi pagati, risulta proposta dagli – originari – appellanti solo in sede di precisazione delle conclusioni ad esito del giudizio di gravame.

Dunque, evidentemente, la domanda non poteva che esser ritenuta siccome nuova ed al riguardo il Collegio romano non aveva alcun onere di pronunzia, siccome insegna costantemente questa Suprema Corte – Cass. sez 3 n 12789/98, Cass. sez. 1 n 2080/01, Cass. sez. 1 n 7951/10 -.

Comunque il Collegio romano ha espressamente esaminato la questione afferente il superamento del tasso soglia di usura circa gli interessi praticati dal creditore procedente e rilevato, sulla scorta della disciplina posta dalla L. n. 24 del 2001, che solamente in relazione alle ultime dure rate di restituzione dell’importo mutuato, scadenti nel 2002, era stato superato detto tasso soglia. Dunque implicitamente la Corte romana ebbe ad accertare come la gran parte della pretesa restitutoria risultava priva di fondamento, oltre che essere domanda nuova.

Con la seconda ragione di doglianza il G. lamenta nullità della sentenza per contrasto irriducibile tra affermazioni, presenti in parte motiva, afferenti la valutazione dell’elaborato reso dal consulente tecnico, posto che la Corte capitolina, da un lato, ha fatte proprie le conclusioni del consulente mentre nella decisione presa le ha disattese totalmente.

Il dedotto vizio non sussiste poichè il Collegio romano ha, bensì, ritenuto l’elaborato tecnico redatto secondo i buoni canoni della materia, ma, come è consentito al Giudice, ha tratto dallo stesso gli elementi fattuali ritenuti utili alla soluzione delle questioni giuridiche illustrata nella sentenza.

Difatti la Corte capitolina ha ritenuto che la quantificazione del credito in forza della previsioni di contratto fosse agevole – così disattendendo la diversa opinione espressa sul punto dal consulente – ed ha appositamente precisato che la soglia afferente il tasso usurario era da ritenersi superata esclusivamente in relazione alle ultime due rate di restituzione del mutuo e, non già, in relazione alle indicazioni al riguardo formulate dal consulente.

Pertanto non concorre la dedotta situazione di inconciliabilità tra parti della motivazione, situazione configurante il vizio di nullità, e nemmeno appare sussistere la denunziata incongruenza circa l’affermazione della Corte distrettuale che,se in astratto era corretto il richiamo alla L. n. 108 del 1996 e L. n. 24 del 2001, in concreto dall’applicazione di dette discipline non conseguiva la fondatezza del motivo di gravame correlato.

Difatti il Collegio romano s’è limitato a rilevare che il tasso d’interesse afferente le ultime due rate di ammortamento superava il tasso soglia dell’usura, ma osserva altresì che un tanto non incideva sulla svolta opposizione all’esecuzione poichè comunque esistente credito in capo al soggetto procedente.

Con il terzo mezzo d’impugnazione il G. rileva violazione delle norme ex artt. 1175,1337,1346 e 1375 c.c. poichè la Corte capitolina ebbe a disattendere la qualificata opinione del consulente tecnico che le clausole contrattuali, afferenti la quantificazione della somma dovuta in restituzione, fossero criptiche e comunque sbilanciate in favore del mutuante.

La censura s’appalesa siccome inammissibile poichè non svolge in concreto argomentazione critica nei riguardi della motivazione elaborata dai Giudici d’appello, bensì si limita ad apodittica riaffermazione della propria tesi difensiva ancorata alle conclusioni del consulente, motivatamente, disattese dalla Corte capitolina.

Al rigetto dell’impugnazione segue,ex art. 385 c.p.c., la condanna di G.R., anche quale erede di R.F., alla rifusione delle spese in favore della srl Sagrantino Italy, che si tassano in Euro 5.800,00 oltre accessori di legge e rimborso forfetario, siccome precisato in dispositivo. Concorrono in capo al ricorrente le condizioni per l’ulteriore pagamento del contributo unificato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente G.R. alla rifusione verso la Sagrantino Italy srl resistente delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate in Euro 5.800,00 di cui Euro 200,00 per esborsi oltre accessori di legge e rimborso forfetario ex tariffa forense nella misura del 15%.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza di camera di consiglio, il 11 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 6 agosto 2019

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