Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21022 del 22/07/2021

Cassazione civile sez. trib., 22/07/2021, (ud. 12/05/2021, dep. 22/07/2021), n.21022

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRUCITTI Roberta – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – rel. Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello M. – Consigliere –

Dott. PIRARI Valeria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 24168/2015 R.G. proposto da:

S.L., rappresentato e difeso dall’avv. Luigi Gianfelice,

elettivamente domiciliato in Roma alla via Alberico II n. 4, presso

l’avv. Stefano Palmieri;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del direttore p.t., rappresentata e

difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici, in

Roma, in via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1438/4/15 della Commissione tributaria

regionale del Lazio, pronunciata in data 3 febbraio 2015, depositata

in data 11 marzo 2015 e non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 maggio

2021 dal consigliere Andreina Giudicepietro.

 

Fatto

RILEVATO

che:

S.L. ricorre con tre motivi avverso l’Agenzia delle entrate per la cassazione della sentenza n. 1438/4/15 della Commissione tributaria regionale del Lazio, pronunciata in data 3 febbraio 2015, depositata in data 11 marzo 2015 e non notificata, che ha accolto in parte l’appello dell’Ufficio, in controversia concernente l’impugnativa dell’avviso di accertamento sintetico del reddito ai fini Irpef per l’anno di imposta 2006;

con la sentenza impugnata la C.t.r. rideterminava il reddito accertato dall’ufficio, escludendo la spesa relativa all’acquisto dell’autovettura, sostenuta, secondo quanto rilevato dai giudici di primo grado, con proventi della moglie e grazie ad un finanziamento bancario;

la C.t.r., invece, confermava la parte dell’atto impositivo basata sulle spese di utilizzo e gestione dell’autovettura e di gestione degli immobili posseduti dal contribuente (un’abitazione principale e quattro secondarie);

a seguito del ricorso, l’Agenzia delle entrate si è costituita e resiste con controricorso;

il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 12 maggio 2021, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c., e dell’art. 380 bis 1, c.p.c., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, conv. in L. 25 ottobre 2016, n. 197.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo, il ricorrente denunzia la nullità dell’avviso di accertamento D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ex art. 42, commi 1 e 3, per il difetto di sottoscrizione, attribuzione, potere da parte del funzionario non dirigente, firmatario dell’atto, carenza di potere e difetto di attribuzione del dirigente delegante, insussistenza della delega attributiva del potere di sottoscrizione dal dirigente al funzionario;

il motivo è inammissibile;

il ricorrente, infatti, impugna direttamente l’avviso di accertamento, deducendone la nullità per il difetto della sottoscrizione, da parte di un funzionario privo della necessaria qualifica dirigenziale e dei poteri di firma, chiedendo da parte di questa Corte rilievo d’ufficio della nullità dell’atto impositivo;

come è stato detto in analoga fattispecie, “in tema di contenzioso tributario, è inammissibile il motivo del ricorso per cassazione con cui si denunci un vizio dell’atto impugnato diverso da quelli originariamente allegati, censurando, altresì, l’omesso rilievo d’ufficio della nullità, atteso che nel giudizio tributario, in conseguenza della sua struttura impugnatoria, opera il principio generale di conversione dei motivi di nullità dell’atto tributario in motivi di gravame, sicché l’invalidità non può essere rilevata di ufficio, né può essere fatta valere per la prima volta in sede di legittimità. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso, con cui si è dedotta la nullità dei gradi di merito e delle relative pronunce per effetto della sentenza della Corte Cost. n. 37 del 2015, non essendo stata rilevata d’ufficio la nullità degli atti impositivi per carenza di potere del sottoscrittore)” (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 22810 del 09/11/2015; Sez. 5, Ordinanza n. 12313 del 18/05/2018);

costituisce, inoltre, orientamento ormai consolidato di questa Corte, quello secondo cui “in tema di accertamento tributario, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, commi 1 e 3, gli avvisi di accertamento in rettifica e gli accertamenti d’ufficio devono essere sottoscritti a pena di nullità dal capo dell’ufficio o da altro funzionario delegato di carriera direttiva e, cioè, da un funzionario di area terza di cui al contratto del comparto agenzie fiscali per il quadriennio 2002-2005, di cui non è richiesta la qualifica dirigenziale, con la conseguenza che nessun effetto sulla validità di tali atti può conseguire dalla declaratoria d’incostituzionalità del D.L. n. 16 del 2012, art. 8, comma 24, convertito nella L. n. 44 del 2012.” (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 22810 del 09/11/2015, citata; Sez. 5, Ordinanza n. 5177 del 26/02/2020; Sez. 6 5, Ordinanza n. 32172 del 10/12/2019);

con il secondo motivo, il ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38, commi 4, 5 e 6, degli artt. 2697 e 2729 c.c., dell’art. 53 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3;

secondo il ricorrente, la C.t.r., nell’affermare che il contribuente aveva giustificato le spese relative all’incremento patrimoniale derivato dall’acquisto dell’autovettura, e non anche quelle di gestione dell’autovettura e degli immobili, non avrebbe tenuto conto della natura di presunzioni semplici dei coefficienti presuntivi di reddito, sui quali era basato l’accertamento redditometrico;

il motivo è infondato e va rigettato;

costituisce, invero, principio consolidato quello secondo cui “in tema di accertamento cd. sintetico, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, ove il contribuente deduca che la spesa effettuata deriva dalla percezione di ulteriori redditi di cui ha goduto è onerato della prova contraria sulla loro disponibilità, sull’entità degli stessi e sulla durata del possesso, sicché, sebbene non debba dimostrarne l’utilizzo per sostenere le spese contestate, è tenuto a produrre documenti dai quali emergano elementi sintomatici del fatto che ciò sia accaduto o sia potuto accadere” (Sez. 6 5, Ordinanza n. 29067 del 13/11/2018);

se è vero che, ai fini dell’accertamento sintetico, possono essere indicati, a giustificazione delle spese indicative della capacità contributiva, anche i redditi degli altri componenti del nucleo familiare (cfr. Cass. n. 30355 del 2019; Cass. n. 5365 del 2014) nonché le donazioni di denaro, anche del coniuge o di altri familiari, e le somme provenienti da disinvestimenti o successione ereditaria, tuttavia, il contribuente ha l’onere di dimostrare la disponibilità di tali redditi e, sebbene non debba dimostrarne l’utilizzo per sostenere le spese contestate, è comunque onerato della prova delle circostanze sintomatiche del fatto che ciò sia accaduto o sia potuto accadere;

“in tal senso va letto lo specifico riferimento alla prova (risultante da idonea documentazione) della entità di tali eventuali ulteriori redditi e della “durata” del relativo possesso, previsione che ha l’indubbia finalità di ancorare a fatti oggettivi (di tipo quantitativo e temporale) la disponibilità di detti redditi per consentire la riferibilità della maggiore capacità contributiva accertata con metodo sintetico in capo al contribuente proprio a tali ulteriori redditi, escludendo quindi che i suddetti siano stati utilizzati per finalità non considerate ai fini dell’accertamento sintetico” (Cass. n. 8995 del 2014, in motivazione);

nel caso di specie, la C.t.r., con accertamento in fatto che non risulta in alcun modo impugnato, ha rilevato che il contribuente, unico percettore di reddito

nell’ambito del proprio nucleo familiare, aveva dimostrato di aver acquistato l’autovettura di lusso con somme provenienti dalla moglie e da un finanziamento, mentre non aveva fornito prova sufficiente in ordine ai redditi con i quali aveva sostenuto le spese di utilizzo dell’autovettura e di gestione degli immobili in suo possesso (un’abitazione principale e quattro secondarie);

la decisione impugnata, quindi, non incorre nella denunziata violazione di legge;

con il terzo motivo, il ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38, come modificato dal D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 22, comma 1, conv. dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3;

in particolare, il ricorrente lamenta la violazione del principio tempus regit actum che consente l’applicazione retroattiva di norme procedurali, quale l’art. 38 nella nuova formulazione;

nel caso di specie, la C.t.r., applicando il redditometro nella versione più evoluta, avrebbe dovuto constatare che i redditi dichiarati dal contribuente erano sufficienti a giustificare le spese contestate;

il motivo è infondato e deve essere rigettato;

Il D.L. n. 78 del 2010, art. 22, comma 1, convertito dalla L. n. 122 del 2010, prevede espressamente la sua applicabilità “con effetto per gli accertamenti relativi ai redditi per i quali il termine di dichiarazione non è ancora scaduto alla data di entrata in vigore del presente decreto”, cioè il 31 maggio 2010;

ne deriva la piena legittimità dell’operato dell’Ufficio il quale ha agito secondo il disposto del previgente D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 5, in quanto l’accertamento in questione si riferisce all’anno di imposta 2006 (cfr. Cass. n. 21041 del 2014; conf. Cass. n. 12207 del 2017);

in conclusione, il ricorso va complessivamente rigettato ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare all’Agenzia delle entrate le spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 2.000,00, a titolo di compenso, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 12 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2021

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