Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21022 del 18/10/2016


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Cassazione civile sez. II, 18/10/2016, (ud. 23/06/2016, dep. 18/10/2016), n.21022

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4867/2012 proposto da:

S.A., (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

TACITO 23, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI VESPAZIANI, che

la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

T.M., (OMISSIS), V.L. (OMISSIS), V.F.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA MUGGIA 33, presso

lo studio dell’avvocato PIETRO GIUSEPPE GIGANTE, che li rappresenta

e difende unitamente all’avvocato GIUSEPPE BACCARO;

– controricorrenti –

e contro

S.E.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 659/2011 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 30/06/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/06/2016 dal Consigliere Dott. ANTONINO SCALISI;

udito l’Avvocato LIVIO FESTUCCIA, con delega dell’Avvocato GIOVANNI

VESPAZIANI difensore della ricorrente, che ha chiesto l’accoglimento

del ricorso;

udito l’Avvocato ENRICO LUBERTO, con delega dell’Avvocato GIUSEPPE

BACCARO, difensore dei resistenti, che ha chiesto il rigetto del

ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per l’inammissibilità, in

subordine per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

T.M., V.L. e V.F. con atto di citazione del 24 febbraio 1999 convenivano in giudizio davanti al Tribunale di Bari S.A. e S.E. e premesso che i convenuti erano proprietari di trulli attigui a quelli di loro proprietà siti in (OMISSIS), lamentavano che costoro avevano pavimentato e si erano appropriati della particella comune (OMISSIS), erigendo con vasi una sorta di siepe dinnanzi all’ingresso dei trulli di essi attori; avevano munito di boccaglio l’antico pozzo piovana sito nella stessa particella comune e ne impedivano l’utilizzo a causa della detta siepe artificiosa; avevano chiuso con cancello il vecchio passaggio a piedi, dalla particella (OMISSIS) alla particella comune (OMISSIS); avevano edificato un vano con copertura piana a ridosso dei beni altrui nella parte posteriore dei loro trulli, eliminando la retrostante zona libera da epoca immemorabile e rendendo comunicabile l’intero gruppo dei trulli, vano che superava l’altezza del piede diritto del trullo attiguo, violando le norme sulle distanze tra costruzioni e la cui superficie di copertura accessibile dalla attigua scala di pietra si creava una abusiva servitù di veduta sui beni attori; le lastre di pietra della copertura e le basole di (OMISSIS) della spalletta del trullo attiguo sporgevano per diversi centimetri sui beni degli attori nei cui pluviali e beni, abusivamente venivano scaricate le acque meteoriche.

Si costituivano S.A. e S.E., i quali chiedevano che venisse accertato che essi convenuti erano comproprietari pro indiviso di gran parte della particella catastale n. (OMISSIS) e dei manufatti ivi esistenti, per acquisto fatto dai loro dante causa e, comunque, per usucapione stante il possesso mantenuto ininterrottamente secondo legge sui beni dei loro dante causa; che venissero respinte tutte le domande degli attori che presuppongono negli attori inesistenti diritti di comproprietà o di servitù su detta area o su beni a questa inerenti o pertinenti; respingere ogni altra domanda attrice perchè inammissibile e/o infondata.

Spiegavano, altresì, domanda riconvenzionale, deducendo che T.M. aveva illegittimamente occupato una striscia di loro proprietà incorporata nella zona a verde antistante l’ingresso della loro abitazione e chiedevano che la sig.ra T. venisse condannata al rilascio della striscia di terreno appena indicata.

Esaurita la fase istruttoria il Tribunale di Bari con sentenza n. 2510 del 2006 accoglieva la domanda degli attori e condannava i convenuti: ad eliminare le fioriere ed ogni altro ostacolo che ne limitava l’utilizzo della parte comune; a consentire agli attori l’accesso alla parte comune dal cancello in ferro e, quindi, dall’arco che ad essa conduce; a demolire il vano con copertura piana realizzato mediante sopraelevazione di circa 90 cm. un preesistente manufatto; ad eliminare la servitù di scolo delle acque nel fondo degli attori; accoglieva in parte la domanda riconvenzionale dei convenuti e per l’effetto condannava gli attori a rimuovere il muretto in blocchetti avente altezza di cm. 56 e larghezza di cm 20 sulla cui sommità erano stati fissati paletti in ferro che sorreggevano un cannucceto, restituendo all’uso comune la relativa estensione di corte in essa ricompresa; condannava i convenuti a rimborsare i tre quarti delle spese del giudizio e compensava il residuo quarto.

La Corte di Bari pronunciandosi su appello proposto da S.A. e S.E. e su appello incidentale di T.M. e V.F. e V.L., con sentenza n. 659 del 2011 accoglieva parzialmente sia l’appello principale che l’appello incidentale proposto rispettivamente da S.A. e S.E., nonchè, parzialmente, l’appello incidentale di T.M. e V.L. e V.F., e per l’effetto rigettava la domanda degli originari attori per ottenere la demolizione del vano con copertura piana e rigettava la domanda di S.E. ed A. volta alla condanna della rimozione del muretto in blocchetti di calcestruzzo. Confermava nel resto la sentenza impugnata, confermava la liquidazione delle spese del primo grado e condannava S.A. e E. al pagamento dei 4/5 delle spese del grado e compensava la residua parte. Secondo la Corte di appello di Bari, la sentenza impugnata andava riformata in merito alla veduta che S. avrebbe creato attraverso il lastrico solare del manufatto di cui si dice perchè il Tribunale non ha tenuto conto che, ai sensi dell’art. 905 c.c., i terrazzi e i lastrici solari possono costituire una veduta, solo se muniti di parapetto e, nel caso di specie, il lastrico solare che copre il manufatto realizzato dai sigg. S. era privo di parapetto. E, comunque, la scala in pietra attraverso la quale i sigg. S. potrebbero accedere al lastrico solare era assolutamente insicura e priva di protezione. Infondato era: a) il motivo di appello con il quale i sigg. S. reclamavano la proprietà esclusiva della particella (OMISSIS), sia perchè così risulterebbe dagli atti di acquisto e, sia perchè tale particella sarebbe stata posseduta per il tempo necessario ad usucapirne la proprietà, perchè tutte e tre gli atti notarili richiamati prevedevano la comunione della Corte e sia pure i sigg. S. non hanno provato il possesso uti dominus. B) le censure relative al pozzo che si trova all’interno della corte di cui alla particella (OMISSIS), dato che, se è comune la Corte di cui si dice, non potrebbe non essere comune anche il pozzo ivi esistente. C) il motivo relativo alla esistenza della servitù per destinazione del padre di famiglia sulla particella (OMISSIS), perchè tale costituzione trovava conferma negli atti di trasferimento aventi ad oggetto anche altre particelle (nella posizione di fondi dominanti), compresa la particella (OMISSIS) sempre a mezzo di atti pubblici, compreso anche all’atto di trasferimento a favore degli appellati T. e V..

Andava riformata la sentenza impugnata anche nella parte in cui aveva condannato gli attori alla demolizione del muro divisorio che separava la striscia adiacente al trullo dal resto della particella (OMISSIS), perchè i sigg. S. non avevano avanzato due domande in riconvenzione ma solo quella sub 4 della comparsa di risposta e relativa alla illegittima occupazione da parte della sig.ra T. di una striscia di terreno di proprietà S. che l’attrice avrebbe incorporato nella zona a verde antistante l’ingresso della sua abitazione avente accesso diretto da via (OMISSIS) e non attraverso l’arco antico in pietra.

La cassazione di questa sentenza è stata chiesta da S.A. con ricorso affidato a tre motivi, illustrati con memoria. T.M., V.L. e V.F. hanno resistito con controricorso. S.E. in questa fase non ha svolto alcuna attività giudiziale.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo di ricorso S.A. lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 948 c.c.. Violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c.. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1366, 1369 e 1372 c.c.. Omessa e insufficiente motivazione su un punto determinante della controversia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5. Motivazione contraddittoria, erronea, perplessa.

Secondo la ricorrente, la Corte distrettuale nell’escludere il diritto di proprietà esclusivo dei sigg. S. sulla corte particella n. (OMISSIS) non avrebbe tenuto conto dell’atto di divisione G., ritenendo che, anche se si dovesse ipotizzare l’erroneità degli atti di vendita nella parte in cui non sarebbero conformi all’atto di divisione, tuttavia, quell’errore non avrebbe potuto consentire di attribuire ai S. un diritto più ampio di quello che avevano acquistato con l’atto pubblico rogato dal notaio L. nel (OMISSIS). Epperò, in tal modo, secondo la ricorrente, la Corte distrettuale, avrebbe invertito l’onere della prova trascurando che il giudizio traeva origine da una domanda di rivendicazione ex art. 948 c.c. e, dunque, incombeva sull’attore l’onere di dimostrare la titolarità del diritto, mediante un acquisto a titolo originario.

Al riguardo, non sarebbe sufficiente il riferimento al titolo di proprietà derivante dall’atto pubblico rogato da A. nel (OMISSIS) perchè in tale atto non vi sarebbe nessuna dichiarazione di comunione della corte di cui si dice. Piuttosto, solo la lettura dell’atto di divisione G. avrebbe potuto consentire alla Corte di chiarire l’esatta portata di tale diritto. In particolare, dall’atto di donazione e di divisione emergeva che nessun diritto di proprietà sulla corte in questione era stata attribuita all’assegnatario della terza quota (originario dante causa dei sig.ri V. e T.). Piuttosto, quell’atto chiariva che era concessa facoltà agli assegnatari della prima e terza quota di utilizzare i pozzi d’acqua, il palmento ed accessori insistenti sulla particella n. (OMISSIS) (la corte di cui si dice) e il diritto di passaggio a piedi e con animale tirato a capestro, dentro il terreno della seconda quota, costeggiando la parete divisionale del fondo predescritto.

Ciò sarebbe stato confermato anche dalle scritture datate 27 aprile 1961 e 20 luglio 1996 che la Corte avrebbe omesso di esaminare, violando, anche, la normativa di cui all’art. 1366 c.c. (rectius 1362 cod. civ.)

1.1.- Il motivo, pur tralasciando di evidenziare i profili di mancata autosufficienza, posto che la ricorrente riporta, solo per stralci, il contenuto di atti che supporterebbero le relative tesi difensive (e per altro si incollano planimetrie di cui si ignora quando abbiano fatto legittimo ingresso nell’incarto processuale) è in parte infondato ed in parte inammissibile.

1.1.a).- E’ infondato nella parte in cui il ricorrente lamenta che la Corte distrettuale non avrebbe considerato che V. e T. non avevano fornito la prova rigorosa della titolarità dell’asserito diritto di proprietà comune sulla corte oggetto di controversia, perchè la ricorrente non tiene conto che, nell’ipotesi in cui non è contestata tra le parti l’originaria appartenenza del bene conteso ad un comune dante causa, l’onere probatorio a carico dell’attore si riduce alla prova di un valido titolo di acquisto da parte sua e dell’appartenenza del bene medesimo al suo dante causa. Come è stato affermato, più volte, da questa Corte (Cass. n. 22598 del 2010; n. 7529 del 2006) “Il rigore del principio secondo il quale l’attore in rivendica deve provare la sussistenza dell’asserito diritto di proprietà sul bene anche attraverso i propri danti causa fino a risalire ad un acquisto a titolo originario, ovvero dimostrare il compimento dell’usucapione, non è, di regola, attenuato dalla proposizione, da parte del convenuto, di una domanda riconvenzionale (o di un’eccezione) di usucapione (atteso che il convenuto in un giudizio di rivendica non ha l’onere di fornire alcuna prova, pur nell’opporre un proprio diritto di dominio sulla cosa rivendicata), anche se la mancata contestazione, da parte del convenuto stesso, dell’originaria appartenenza del bene rivendicato al comune autore ovvero ad uno dei danti causa dell’attore comporta che il rivendicante possa, in tal caso, limitarsi alla dimostrazione di come il bene in contestazione abbia formato oggetto di un proprio, valido titolo di acquisto. Infatti, l’opposizione di un acquisto per usucapione il cui “dies a quo” sia successivo a quello del titolo di acquisto del rivendicante comporta che – attenendo il “thema disputandum” all’appartenenza attuale del bene al convenuto in forza dell’invocata usucapione e non già all’acquisto di esso da parte dell’attore – l’onere probatorio del rivendicante possa legittimamente ritenersi assolto per effetto del fallimento dell’avversa prova della prescrizione acquisitiva, con la dimostrazione della validità del titolo in base al quale quel bene gli era stato trasmesso dal precedente titolare”.

Ora, nel caso in esame, la dimostrazione della comproprietà del cortile da parte dei sigg. V. – T., non essendo stato contestato, dalla parte convenuta, che il comune dante causa fosse il titolare dei diritti, oggetto della divisione effettuata con l’atto G. del 1923, la dimostrazione della proprietà si attenuava e si risolveva, così come ha, correttamente, ritenuto la Corte distrettuale, nella verifica degli atti di acquisto delle rispettive parti del cortile di cui si dice. Sicchè, correttamente, la Corte distrettuale ha affermato che “(….) gli S. assumono che ben due notai: la Dott.ssa L. con l’atto del (OMISSIS) che ha assegnato a costoro i beni di loro proprietà qui controversi e il dott. A. con l’atto del (OMISSIS) che ha assegnato a T.M., V.L. e V.F., i beni di loro proprietà qui controversi) avrebbero errato, male interpretando l’atto per notar G. del (OMISSIS) che a dire di essi appellanti S. non prevedeva la comunione della corte dio cui alla particella (OMISSIS). L’assunto, però, non considera che a seguire detta impostazione avrebbe errato anche un terzo notaio che rogò l’atto del (OMISSIS), che attribuì i beni degli odierni appellati principali ai dante causa dei loro dante causa. (…..). In ogni caso (….) non vi è dubbio che tutti e tre gli atti notarili (del (OMISSIS), e del (OMISSIS) prevedano la “comunione della corte” (….), conseguentemente, se errore vi è stato, esso non può avere avuto l’effetto di attribuire ai S. un diritto più ampio di quello che essi hanno acquistato in base all’atto pubblico del (OMISSIS) (…)”.

1.2.- Il motivo è inammissibile in ordine alla censura relativa alla ripartizione dell’onere della prova ex art. 948 c.c., perchè nuova. E’ ius receptum che i motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena d’inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio d’appello, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito, tranne che non si tratti di questioni rilevabili d’ufficio. Il ricorrente, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l’onere, non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione avanti al giudice del merito, ma anche di indicare in quale atto del precedente giudizio lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di Cassazione di controllare “ex actis” la veridicità di tale asserzione, prima di esaminarne il merito.

2.- Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 1158 c.c.. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1140, 1144 e 1146 c.c.. Violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c.. Omessa e insufficiente motivazione della sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5. Motivazione contraddittoria ed erronea. Secondo la ricorrente, nel ritenere che i S. non avessero fornito la prova dell’avvenuta usucapione della proprietà relativa alla particella (OMISSIS) non avrebbe tenuto conto che la normativa di cui agli artt. 1140, 1142 e 1143 c.c., sancisce una presunzione di possesso in capo a chi attualmente esercita il potere di fatto sulla cosa e che abbia posseduto anche nel tempo più remoto e anche nel periodo intermedio e, avendo il possessore un titolo a fondamento del suo possesso, come sarebbe per i S., si presume che costoro abbiano posseduto dalla data del titolo e, cioè a far data dell’atto G. del (OMISSIS) unendo il proprio possesso a quello dei propri dante causa. Sempre, secondo la ricorrente dall’istruttoria di causa sarebbe risultato che i sigg. V. e T. abbiano ammesso di essere venuti a conoscenza dei loro diritti sulla corte solo nel (OMISSIS) e abbiano contestato ai S. solo nel (OMISSIS) il possesso fino ad allora esercitato in maniera indisturbata.

2.1.- Il motivo è infondato non solo perchè si risolve nella richiesta di una nuova valutazione dei dati processuali diversa da quella effettuata dalla Corte distrettuale non proponibile nel giudizio di cassazione se, come nel caso in esame, il ragionamento della Corte distrettuale non presenta alcun vizio logico o giuridico,ma e soprattutto perchè non coglie la ratio decidendi. Come ha avuto modo di chiarire la Corte distrettuale i sigg. S. non avrebbero dato la dimostrazione inequivoca di possedere uti dominus e non uti condominus posto che nel caso in esame i sigg. V. e T. erano in ragione del loro titolo di acquisto, comproprietari della particella di che trattasi. Tale decisione è pienamente coerente con i principi espressi da questa Corte in più occasioni e richiamati anche dalla sentenza impugnata. Infatti è stata già affermato da questa Corte che in tema di compossesso, il godimento esclusivo della cosa comune (nella specie gestione del fondo agricolo) da parte di uno dei compossessori non è, di per sè, idoneo a far ritenere lo stato di fatto così determinatosi funzionale all’esercizio del possesso “ad usucapionem” e non anche, invece, conseguenza di un atteggiamento di mera tolleranza da parte dell’altro compossessore, risultando necessario, a fini della usucapione, la manifestazione del dominio esclusivo sulla “res communis” da parte dell’interessato attraverso un’attività durevole, apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l’onere della relativa prova su colui che invochi l’avvenuta usucapione del bene (Cass. n. 17462 del 27/07/2009).

3.- Con il terzo motivo la ricorrente denuncia Omessa e insufficiente motivazione della sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5. Motivazione contraddittoria ed erronea, Violazione e falsa applicazione dell’art. 1062 c.c.. Violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c.. Violazione e falsa applicazione dell’art. 1123 c.c.. Violazione e falsa applicazione dell’art. 1158 c.c.. Violazione dell’art. 1362 c.c.. Secondo la ricorrente la motivazione con la quale la Corte distrettuale avrebbe riconosciuto ai sigg. T. e V. il diritto di passaggio sul suolo si cui alla particella 137 per accedere alla particella (OMISSIS) e alla corte di cui alla particella (OMISSIS), per destinazione del pater familias, sarebbe errata perchè frutto di una interpretazione errata dell’atto di divisione già richiamato In particolare, nel caso in esame mancherebbe il presupposto per la costituzione della servitù per destinazione del pater familias perchè, al momento in cui sarebbe stata costituita non vi era unicità del proprietario del suolo, proprio perchè la particella (OMISSIS) su cui la controparte pretenderebbe di esercitare la servitù di passaggio non avrebbe mai fatto parte del compendio immobiliare di cui C.F., unico proprietario, ha disposto la divisione con atto del notaio G..

3.1.- Anche questo motivo è infondato non solo perchè, anche questo motivo, si risolve nella richiesta di una nuova valutazione dei dati processuali diversa da quella effettuata dalla Corte distrettuale non proponibile nel giudizio di cassazione se, come nel caso in esame, il ragionamento della Corte distrettuale non presenta alcun vizio logico o giuridico,ma e soprattutto, perchè la censura si fonda su presupposti semplicemente affermati, ed in particolare, sul presupposto che la particella (OMISSIS) nel momento in cui veniva costituito il diritto di servitù di cui si dice non apparteneva allo stesso soggetto proprietario delle restanti parti del fondo, posto che la Corte distrettuale ha chiarito che la costituzione della servitù di che trattasi era stata costituita con l’atto di divisione redatta dal notaio G.. Infatti, come ha avuto modo di chiarire la Corte distrettuale “(…) la costituzione della servitù per destinazione del pater familias, il cui trasferimento a favore degli odierni appellanti V. e T. e di tutti i precedenti danti causa è avvenuto, in uno, con altre particelle (fondi dominanti) compresa la particella (OMISSIS), sempre a mezzo di atti pubblici, dalla donazione G. del (OMISSIS) fino all’atto A. del (OMISSIS) ed ha sempre seguito le vicende dei trulli della particella (OMISSIS), dopo la sua divisione nelle due parti innanzi descritte (…)”. “(…) da ciò si evince che non è affatto vero come sostengono i sigg. S., che l’atto del notaio G. è privo di indicazioni in merito alla presunta costituzione dell’asserita servitù atteso che detto atto indica con precisione, non solo il fondo servente e quello dominante, ma anche il percorso della servitù (costeggiando la parete divisionale esistente fra il fondo predescritto al n. 3 e quello predescritto al n. 4 (…)” E di più, la Corte ha correttamente chiarito che non aveva rilevanza il fatto che non vi fosse la prova della presenza di opere necessarie per l’esercizio di detta servitù e rivelatrici della sua esistenza perchè il requisito dell’apparenza della servitù è prescritto solo se si versi nell’ipotesi, che qui non ricorre, dell’acquisto di detto diritto per usucapione; e, comunque, la prova per testi aveva evidenziato l’esercizio del passaggio sulla particella n. (OMISSIS).

In definitiva, il ricorso va rigettato e in ragione del principio di soccombenza ex art. 91 c.p.c., la ricorrente va condannata al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione che vengono liquidate con il dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a favore della parte controricorrente, al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione che liquida in Euro 2.700,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte di Cassazione, il 23 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2016

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