Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21022 del 13/09/2013


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 21022 Anno 2013
Presidente: VITRONE UGO
Relatore: BERNABAI RENATO

SENTENZA

sul ricorso 2422-2012 proposto da:
EDIL TRE S.R.L. (p.i. 01401511215), in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA DEI GRACCHI 151, presso lo

Data pubblicazione: 13/09/2013

STUDIO LEGALE TRIBUTARIO DI GENIO – SEGRETO &
RICCHIUTI, rappresentata e difesa dagli avvocati
2013
1012

MARSICANO CARMINE, FIORDORO ANTONIO, giusta procura
in calce al ricorso;
– ricorrentecontro

1

FALLIMENTO EDIL TRE S.R.L., EQUITALIA POLIS S.P.A.;

intimati

avverso la sentenza n. 87/2011 della CORTE D’APPELLO
di NAPOLI, depositata il 11/07/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

BERNABAI;
udito, per la ricorrente, l’Avvocato MOSCARINI
LUCIO, con delega avv. MARSICANO, che si riporta;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. AURELIO GOLIA che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

udienza del 11/06/2013 dal Consigliere Dott. RENATO

2

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Su ricorso di Equitalia Polis s.p.a. il Tribunale di Torre
Annunziata dichiarava il fallimento della Edil Tre s.r.l. con sentenza
20 gennaio 2011.
Il successivo reclamo era respinto dalla Corte d’appello di

La corte partenopea motivava
– che la censura riguardante il difetto di motivazione della
sentenza appariva infondata, in presenza di una motivazione sia
pure stringata; e comunque era irrilevante, stante la mancanza di
alcun pregiudizio derivatone alla parte;
– che l’insolvenza della società era palesata da vari elementi
sintomatici, quali il blocco di tutti i cantieri, l’elevato numero dei
protesti, il mancato pagamento di rate di leasing, la morosità per le
rate di concordato stipulato con l’Agenzia delle entrate, lo squilibrio
tra attivo e passivo ed i numerosi decreti ingiuntivi e precetti di
pagamento ricevuti; mentre, inidonea in senso contrario appariva il
proposito di presentare un piano di risanamento;
– che la legittimazione attiva di Equitalia Polis dipendeva
dall’esistenza di un credito tributario insoluto, in parte ammesso
dalla stessa società debitrice: a prescindere dall’eventuale irritualità
della notifica della cartella di pagamento, impugnata, nelle more,
con querela di falso.
Avverso la sentenza l’Edil Tre s.r.l. proponeva ricorso per
cassazione articolato in tre motivi e notificato il 10 gennaio 2012.
La curatela ed Equitalia Polis s.p.a. non svolgevano attività
difensive.

1

Napoli con sentenza in data 11 luglio 2011.

All’udienza dell’Il giugno 2013 il Procuratore generale ed il
difensore dell’Edil Tre s.r.l. precisavano le rispettive conclusioni
come da verbale, in epigrafe riportate.

MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione
dell’art.132 cod. proc. civile, nonché il vizio di motivazione
nell’omesso rilievo della nullità della sentenza dichiarativa di
fallimento, priva di adeguata motivazione.
Il motivo è inammissibile.
La corte territoriale ha accertato l’esistenza di un sia pur
stringato iter argomentativo a corredo dell’accertamento dei
presupposti essenziali: e cioè, della natura di imprenditore
commerciale e dello stato di insolvenza della Edil Tre s.r.1, desunto
dall’entità dei debiti, dall’esito negativo delle procedure esecutive e
dal considerevole numero di protesti.
La censura è peraltro priva dell’allegazione di alcun pregiudizio
sostanziale al diritto di difesa, direttamente riconducibile al vizio di
mero rito denunciato: ciò che la rende inammissibile in limine, al di
fuori dell’ipotesi di cui agli articoli 353 e 354 cod. proc. civ. (Cass.,
sez.2, 15 febbraio 2011 n.3718).
Con il secondo motivo, si censura la violazione di articoli 6 e 7
della legge fallimentare e la carenza di motivazione nella ritenuta
sussistenza del debito tributario e altresì della legittimazione attiva
dell’Equitalia Polis s.p.a., nonostante l’omessa notifica della cartella
di pagamento del credito tributario.
Il motivo è infondato.

2

.

E’ vero che il nuovo procedimento per la dichiarazione di
fallimento non prevede alcuna iniziativa officiosa ed assume, per
contro, come proprio elemento fondamentale l’iniziativa di una
“parte” – sia questa un creditore o il pubblico ministero – che deve
sussistere non solo al momento della proposizione dell’istanza di
,

procedimento, pena l’arresto del medesimo con una pronuncia di
mero rito. Tuttavia, la qualità di creditore che legittima la
proposizione del ricorso, ex art.6 legge fallimentare, si estende a
tutti coloro che vantano un credito, nei confronti del debitore,
ancorché non certo, liquido o esigibile: come nel caso del credito
condizionale o soggetto al termine, o perfino non inerente
all’esercizio dell’impresa (e cioè, debito personale dell’imprenditore:
cass., sez.1, 4 giugno 2012 n.8930). In sostanza, sussiste un
parallelismo tra la situazione soggettiva che abilita a ricorrere per il
fallimento e quella che dà diritto alla successiva ammissione al
passivo ai fini del concorso nel patrimonio del fallito, espressamente
estesa anche al creditore condizionato (art. 55 legge fallimentare).
In ogni caso, oggetto dell’istruttoria prefallimentare non può
• essere la cognizione piena dell’ esistenza del credito vantato dal
ricorrente, dal momento che questa riveste rilevanza, in tale fase,
sotto il solo profilo della legittimazione attiva: onde, è perfino
ipotizzabile la successiva esclusione dal concorso dello stesso
ricorrente, in sede di verifica dello stato passivo (art.93 I. fall.), non
preclusa dal pregresso accertamento incidentale sul punto e priva di
riflessi invalidanti retroattivi.

3

fallimento, ma anche persistere durante tutta la durata del

Nella specie, la legittimazione dell’agente per la riscossione dei
tributi a ricorrere per il fallimento è stata correttamente ritenuta
• dalla corte d’appello partenopea sulla base del carattere non
pregiudiziale della querela di falso proposta dalla Edil Tre s.r.l.
avverso la notificazione della cartella esattoriale, dal momento che

confessata, sia pure per un ammontare assai minore, dalla stessa
debitrice.
Le predette argomentazioni valgono altresì al rigetto del terzo
motivo, con cui si deduce la violazione degli articoli 145 e 355 cod.
proc. civile, 25 e 26 d. P. R. 29 settembre 1973, n. 602 (
Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito ), 1 e 5 legge
27 luglio 2000, n. 212 ( Disposizioni in materia di statuto dei diritti
del contribuente s) perché la corte territoriale non ha attribuito
rilevanza all’invalidità della notificazione della cartella esattoriale,
nonostante la proposizione di una querela di falso.
Il giudizio sulla fondatezza, o no, della querela di falso non si
pone, come sopra chiarito, quale accertamento pregiudiziale
rispetto alla dichiarazione di fallimento, correttamente fondata
sull’esistenza di uno stato di insolvenza ritenuta in base a plurime
manifestazioni sintomatiche elencate in sentenza, con una
valutazione di merito sottratta a riesame in questa sede.
Il ricorso dev’essere dunque rigettato.

P.Q.M.
– Rigetta il ricorso

4

rilevante ai fini predetti è solo l’effettiva sussistenza di un credito:

Roma, 11 Giugno 2013

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