Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21022 del 12/10/2011

Cassazione civile sez. II, 12/10/2011, (ud. 08/07/2011, dep. 12/10/2011), n.21022

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

P.A. (C.F.: (OMISSIS)), D.A. in

P. (C.F.: (OMISSIS)), P.E. (C.F.:

(OMISSIS)), P.R. (C.F.:

(OMISSIS)), quali eredi di Pa.Ez., tutti

elettivamente domiciliati in Roma, via degli Scipioni n. 252, presso

lo studio dell’Avvocato Acernese Maria Maddalena, rappresenti e

difesi dall’Avvocato Sabetta Mauro per procura speciale in calce al

ricorso;

– ricorrenti –

contro

A.L.;

– intimata –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 892/2006,

depositata il 16 febbraio 2006;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell’8

luglio 2011 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti;

sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con citazione notificata il 12 febbraio 1990, Pa.Ez.

conveniva in giudizio, dinnanzi al Tribunale di Roma, A. L. e, esponendo che quest’ultima, dopo avergli promesso in vendita un immobile composto da un’unità immobiliare ad uso commerciale e dal sottostante locale – immobile che avrebbe dovuto essere completato entro il 15 maggio 1989 -, aveva poi manifestato la volontà di non stipulare il contratto definitivo di compravendita, chiedeva che venisse pronunciato ex art. 2932 cod. civ. il trasferimento della proprietà della suddetta unità immobiliare, con determinazione del conguaglio tra la parte di prezzo ancora dovuta e gli esborsi effettuati.

Cancellata la causa dal ruolo ed effettuata la riassunzione, si costituiva la convenuta, opponendosi all’accoglimento della domanda nei termini in cui era stata formulata.

L’adito Tribunale, con sentenza depositata il 12 aprile 2002, rigettava la domanda sul rilievo che le pattuizioni contenute nel contratto preliminare erano state integralmente modificate dai successivi accordi intercorsi tra le parti per effetto della intervenuta vendita del locale seminterrato, con conseguente modifica dell’oggetto del contratto, del prezzo, delle modalità di pagamento e dei termini di immissione del promissario acquirente nel possesso del bene.

Avverso questa sentenza proponeva appello P.A., nella qualità di procuratore generale del padre Ez.. Nel giudizio di appello, nel quale l’appellata rimaneva contumace, si costituivano lo stesso appellante P.A., D. A., P.E. e P.R., quali eredi di Pa.Ez..

La Corte d’appello di Roma, con sentenza depositata il 16 febbraio 2006, ha rigettato il gravame, osservando che il bene del quale era stato chiesto il trasferimento, consistente nel solo locale sito al piano terreno, era non solo quantitativamente ridotto rispetto a quello oggetto del preliminare, ma significativamente diverso, in quanto non comprendente il locale sottostante, di superficie pari a quella del piano terreno, che aveva assunto nell’assetto degli interessi delle parti un ruolo di autonomo rilievo. Diversità, queste, ammesse dalle stesse parti in sede di libero interrogatorio, avendo esse riferito che il prezzo originariamente pattuito in lire 160.000.000 era stato ridotto a L. 100.000.000. Peraltro, ha osservato la Corte territoriale, l’intervento di un successivo accordo escludeva la sussistenza delle condizioni per una pronuncia ex art. 2932 cod. civ., sia perchè il nuovo patto eliminava le conseguenze dell’eventuale originario inadempimento della convenuta, che sarebbe stato ravvisabile solo in riferimento alla originaria pattuizione, sia perchè lo strumento previsto dall’art. 2932 cod. civ. poteva essere utilizzato solo in presenza della persistente volontà di una delle parti di non dare esecuzione alle obbligazioni assunte nel preliminare, restando il possibile intervento integrativo del giudice subordinato alla mancanza di un consenso tra le stesse parti; situazione, questa, non ravvisabile nella specie, atteso che dalle dichiarazioni dell’ A. e del P. emergeva l’esistenza di un intesa tra di loro su tutti gli elementi della eventuale compravendita, essendo rimasti oscuri i motivi della mancata conclusione dell’atto traslativo.

Per la cassazione di questa sentenza P.A., D. A., P.E. e R., quali eredi di Pa.Ez., hanno proposto ricorso affidato ad un motivo;

l’intimata non ha svolto attività difensiva.

La causa veniva avviata alla trattazione in camera di consiglio essendosi rilevato il mancato deposito dell’avviso di ricevimento della notifica del ricorso a mezzo del servizio postale.

Con ordinanza n. 9872 del 2010, la causa è stata rinviata a nuovo ruolo.

Il Collegio ha raccomandato l’adozione della motivazione semplificata nella redazione della sentenza.

Con l’unico motivo di ricorso, i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione dell’art. 2932 cod. civ. e motivazione insufficiente e contraddittoria su un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

I ricorrenti sostengono che, contrariamente a quanto affermato dalla Corte d’appello, il locale del quale è stato chiesto il trasferimento era lo stesso del contratto preliminare del 1989, avendo le parti deciso di non ricomprendervi più il seminterrato ed avendo le parti stesse convenuto una diminuzione di prezzo, ma non un completo annullamento degli effetti traslativi e dei patti originari.

La A., poi, pur avendo manifestato in sede di libero interrogatorio la volontà di dare esecuzione al contratto e di trasferire il bene, non aveva dato corso a tale intenzione, essendosi dapprima opposta alla domanda, ed essendo poi rimasta contumace in appello.

Il ricorso è infondato, atteso che l’unico motivo in cui esso si articola non censura puntualmente le rationes decidendi della sentenza impugnata, la quale ha ritenuto che l’accordo intervenuto tra le parti successivamente alla sottoscrizione del preliminare avesse fatto venire meno sia l’inadempimento della parte convenuta (nella specie, la venditrice), sia la stessa volontà, in capo a quest’ultima, di non adempiere: e cioè i presupposti stessi per la adozione di una pronuncia ex art. 2932 cod. civ..

Il ricorso deve quindi essere rigettato.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, non avendo l’intimata svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della seconda sezione civile della corte di Cassazione, il 8 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2011

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