Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21022 del 11/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 11/09/2017, (ud. 16/06/2017, dep.11/09/2017),  n. 21022

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 941-2015 proposto da:

PROCURA GENERALE REPUBBLICA PRESSO CORTE APPELLO VENEZIA, in persona

dell’Avvocato Generale;

– ricorrente –

contro

B.S.; F.N.;

– intimate –

e nei confronti di:

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;

– intimato –

avverso l’ordinanza della CORTE D’APPELLO di VENEZIA in data 2

ottobre 2014;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/06/2017 dal Consigliere ALBERTO GIUSTI.

Fatto

RITENUTO

che la Procura generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Venezia ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza in data 2 ottobre 2014 con cui la Corte d’appello di Venezia ha dichiarato non doversi procedere nel giudizio di opposizione promosso nei confronti del provvedimento di liquidazione del compenso in favore dell’Avv. F.N., nominata curatore speciale nonchè tutore provvisorio e difensore di Fu.Na., ammessa al patrocinio a spese dello Stato;

che nessuno degli intimati vi ha resistito con controricorso;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata notificata alla parte, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

che dall’esame degli atti non risulta la produzione dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato diretto all’Avv. F.N., contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale;

che con ordinanza interlocutoria 25 ottobre 2016, n. 21563, questa Corte ha ordinato alla parte ricorrente di integrare il contraddittorio nei confronti dell’Avv. F.N., rinnovando la notificazione del ricorso alla stessa diretto o depositando la cartolina di ritorno se la notificazione precedente, avviata il 24 novembre 2014, è andata a buon fine, e ciò nel termine perentorio di giorni sessanta dalla comunicazione della ordinanza;

che l’ordinanza interlocutoria è stata comunicata il 27 ottobre 2016;

che dalla pertinente attestazione di cancelleria emerge che la ricorrente Procura generale non ha provveduto ad integrare il contraddittorio;

che pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell’art. 331 c.p.c., comma 2;

che non vi è luogo a pronuncia sulle spese;

che non trova applicazione l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda civile, il 16 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 11 settembre 2017

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