Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21022 del 06/08/2019

Cassazione civile sez. II, 06/08/2019, (ud. 11/04/2019, dep. 06/08/2019), n.21022

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – rel. Presidente –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18253-2016 proposto da:

B.N.G., F.P., quest’ultimo in proprio e quale

erede di F.E.E., nonchè FL.PI. e G.F.,

quest’ultima in proprio e quale procuratore generale di FL.EL.,

coeredi anch’essi del predetto F.E.E., tutti

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA P. L. CATTOLICA 3, presso lo

studio dell’avvocato ALESSANDRO CIUFOLINI, rappresentati e difesi

dagli avvocati OLGA DURANTE e FRANCESCO CORDOPATRI, giusta procura

speciale del 14.3.2019 in Vibo Valentia, rilasciata in calce alla

memoria ex art. 380bis 1;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

e contro

PROCURA GENERALE presso la CORTE APPELLO di CATANZARO;

– intimato –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il

06/04/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

11/04/2019 dal Presidente Dott. SERGIO GORJAN;

lette le conclusioni del P.M. in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. CELESTE ALBERTO, che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

B.N.G. ed F.E. furono nominati custodi ed amministratori dei beni sottoposti a misura patrimoniale di prevenzione nei riguardi di Bo.Pa., mentre F.P. venne nominato coadiutore. All’esito del servigio reso i custodi-amministratori ed il coadiutore presentarono istanza di liquidazione del compenso per l’opera prestata e, ritenendo riduttiva la liquidazione effettuata dalla Corte d’Assise d’Appello di Catanzaro, proposero opposizione D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 170.

La Corte d’Appello di Catanzaro con il provvedimento impugnato ha rigettato l’opposizione spiegata, rilevando come la liquidazione fosse stata correttamente attuata in forza dei parametri ex D.M. n. 140 del 2012 e secondo il valore effettivo dei beni confiscati senza rivalutazione.

B.N.G., F.P. e gli eredi di F.E. hanno proposto ricorso per cassazione articolato su tre motivi,anche illustrato con nota difensiva in prossimità dell’odierna adunanza.

Il Ministro della Giustizia ha resistito con controricorso.

E’ intervenuto il P.G. nella persona del Dott. Alberto Celeste che ha chiesto il rigetto del ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso proposto dal B. e dai consorti eredi F. s’appalesa infondato e va rigettato.

Con il primo mezzo d’impugnazione i ricorrenti denunziano violazione del disposto, D.P.R. n. 159 del 2011, ex art. 42 poichè la Corte calabrese ha ritenuto applicabile alla presente questione – procedimento avviato nel 2009 -,la norma portata nel citato D.P.R., mentre la stessa trova applicazione solo ai procedimenti incardinati dopo la sua entrata in vigore.

La censura s’appalesa priva di fondamento posto che la Corte territoriale ha provveduto a liquidare il compenso in forza dei criteri ex lege n. 575 del 1965, art. 2 octies, operando riferimento alle tariffe professionali applicabili in ragione dell’iscrizione all’Albo dei Commercialisti dei custodi-amministratori, avuto presente l’espresso richiamo alle disposizioni al riguardo portate nel D.M. n. 140 del 2012. Con la seconda doglianza i ricorrenti lamentano falsa applicazione della norme D.P.R. n. 159 del 2011, ex art. 42 ed D.Lgs. n. 14 del 2010, art. 8, commi 1 e 2 poichè la Corte calabrese ebbe a ritenere applicabili i criteri direttivi posti dal D.Lgs. n. 14 del 2010, art. 8 in realtà dettati per guidare l’azione ministeriale nell’elaborate il decreto di attuazione, in effetti emanato – D.P.R. n. 177 del 2015 -.

Anche con relazione a detta ragione di doglianza parte ricorrente in effetti contrappone propria ricostruzione teorico-giuridica della questione a quella elaborata dai Giudici di merito, partendo da un presupposto fattuale – come già visto nell’esaminare la prima doglianza – non corrispondente all’argomento svolto dalla Corte di Catanzaro.

Difatti il Collegio distrettuale non ha affatto applicato il D.P.R. n. 159 del 2011, art. 42, bensì ha richiamato i criteri, effettivamente dettati al legislatore regolamentare e non al Giudice, solo per confermare che la liquidazione seguiva i criteri dettati dalla L. n. 575 del 1965, ossia avendo presente anche la tariffa professionale per i dottori commercialisti senza però applicarla pedissequamente.

Difatti, come insegna questa Suprema Corte – Cass. sez. 2 n 8538/18 – in effetti la liquidazione va effettuata in via equitativa, valutati i parametri indicati dalla L. n. 575 del 1965, art. 2 octies sino all’emanazione del D.P.R. n. 177 del 2015.

La Corte territoriale ha puntualmente evidenziato come siano stati tenuti in debito conto i criteri previsti dal DM 140/2012 in punto compenso professionale per i dottori commercialisti ed ha escluso che, in ossequio alle previsioni ex D.Lgs. n. 14 del 2010, dovesse esser applicata esclusivamente le tariffa professionale, siccome costantemente insegna questa Suprema Corte in materia.

Dunque non concorre il vizio di legittimità denunziato solo perchè non accolta l’opzione interpretativa offerta dalla difesa,in effetti non coerente con il costante insegnamento di questa Corte sul punto.

Con il terzo mezzo d’impugnazione i ricorrenti deducono nullità del provvedimento impugnato per violazione del disposto ex art. 112 c.p.c. poichè la Corte calabrese non ha pronunziato circa la chiesta liquidazione del compenso all’avv. F.P., quale coadiutore regolarmente nominato.

In effetti il dedotto vizio non si configura poichè il Collegio catanzarese ha espressamente esaminato la questione e posto in evidenza come il compenso del coadiutore era da qualificare siccome spesa – argomento ex art. 56, comma 3 TUSG – sopportata dai custodi -amministratori e quindi sarebbe stata liquidata a presentazione della relativa documentazione giustificativa della spesa.

Quindi non concorre situazione di omessa pronunzia, poichè la questione puntualmente esaminata ed adottata apposita statuizione al riguardo.

Attesa la particolarità e novità della questione reputa la Corte, ex art. 92 c.p.c., di compensare tra le parti le spese di questo giudizio di legittimità. Concorrono i requisiti per il raddoppio del contributo unificato a carico dei ricorrenti.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e compensa le spese di questo giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza di camera di consiglio, il 11 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 6 agosto 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA