Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21021 del 22/07/2021

Cassazione civile sez. trib., 22/07/2021, (ud. 12/05/2021, dep. 22/07/2021), n.21021

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRUCITTI Roberta – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – rel. Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello M. – Consigliere –

Dott. PIRARI Valeria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 24094/2015 R.G. proposto da:

D.F., rappresentato e difeso dall’avv. Gian Antonio

Guaraldi, elettivamente domiciliato in Roma alla via Oslavia n. 7,

presso l’avv. Simona Barberio;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del direttore p.t., rappresentata e

difesa, ai soli fini dell’eventuale partecipazione all’udienza,

dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma,

in via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1513/02/14 della Commissione tributaria

regionale dell’Emilia Romagna, pronunciata in data 15 aprile 2013,

depositata in data 11 settembre 2014 e non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 maggio

2021 dal consigliere Andreina Giudicepietro.

 

Fatto

RILEVATO

che:

D.F. ricorre con due motivi avverso l’Agenzia delle entrate per la cassazione della sentenza n. 1513/02/14 della Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna, pronunciata in data 15 aprile 2013, depositata in data 11 settembre 2014 e non notificata, che ha accolto l’appello dell’Ufficio, in controversia concernente l’impugnativa dell’avviso di accertamento sintetico del reddito ai fini Irpef per l’anno di imposta 2004;

con la sentenza impugnata la C.t.r. riteneva che, sebbene in astratto l’utilizzo di somme riscosse a titolo di smobilizzo patrimoniale fosse idoneo a contrastare l’accertamento sintetico dell’ufficio, nel caso di specie, dall’esame della movimentazione bancaria, non vi era la prova che il contribuente avesse goduto in misura apprezzabile della riscossione delle somme derivanti dal disinvestimento e che le stesse fossero state utilizzate a suffragare la congruità del reddito dichiarato ed a sostenere le spese contestate;

inoltre, il giudice di appello riteneva che la quantificazione del reddito da parte dell’ufficio era rispettosa dei parametri, indici e coefficienti stabiliti nel D.M. 10 settembre 1992, tabella allegata, e, quindi, incensurabile;

a seguito del ricorso, l’Agenzia delle entrate si è costituita ai soli fini dell’eventuale partecipazione all’udienza;

il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 12 maggio 2021, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c., e dell’art. 380 bis 1 c.p.c., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, conv. in L. 25 ottobre 2016, n. 197.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo, il ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38, commi 4 e 6, e del D.M. 10 settembre 1992, art. 4, comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3;

secondo il ricorrente, allorquando l’Agenzia delle Entrate determina sinteticamente il reddito facendo applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, e del correlativo decreto attuativo D.M. n. 10.09.1992 e successivi, sul contribuente grava l’onere di dimostrare che i maggiori redditi sinteticamente determinati provengono dal possesso di redditi esenti o assoggettati a ritenuta alla fonte o da disinvestimenti patrimoniali;

in tale ultimo caso è sufficiente che il contribuente provi il possesso di tali redditi o somme derivate da disinvestimenti, purché idoneamente documentato, nel corso del periodo d’imposta assoggettato ad accertamento, senza che lo stesso sia ulteriormente gravato dall’onere di dimostrare l’utilizzo di tali redditi esenti od assoggettati a ritenuta o delle somme rinvenienti da smobilizzi patrimoniali per sostenere il tenore di vita sinteticamente accertato a fronte delle spese determinate dall’Agenzia;

il motivo è infondato e va rigettato;

costituisce, invero, principio consolidato quello secondo cui “in tema di accertamento cd. sintetico, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, ove il contribuente deduca che la spesa effettuata deriva dalla percezione di ulteriori redditi di cui ha goduto è onerato della prova contraria sulla loro disponibilità, sull’entità degli stessi e sulla durata del possesso, sicché, sebbene non debba dimostrarne l’utilizzo per sostenere le spese contestate, è tenuto a produrre documenti dai quali emergano elementi sintomatici del fatto che ciò sia accaduto o sia potuto accadere” (Sez. 6 5, Ordinanza n. 29067 del 13/11/2018);

se è vero che, ai fini dell’accertamento sintetico, possono essere indicati, a giustificazione delle spese indicative della capacità contributiva, anche i redditi degli altri componenti del nucleo familiare (cfr. Cass. n. 30355 del 2019; Cass. n. 5365 del 2014) nonché le donazioni di denaro, anche del coniuge o di altri familiari, e le somme provenienti da disinvestimentì o successione ereditaria, tuttavia, il contribuente ha l’onere di dimostrare la disponibilità di tali redditi e, sebbene non debba dimostrarne l’utilizzo per sostenere le spese contestate, è comunque onerato della prova delle circostanze sintomatiche del fatto che ciò sia accaduto o sia potuto accadere;

“in tal senso va letto lo specifico riferimento alla prova (risultante da idonea documentazione) della entità di tali eventuali ulteriori redditi e della “durata” del relativo possesso, previsione che ha l’indubbia finalità di ancorare a fatti oggettivi (di tipo quantitativo e temporale) la disponibilità di detti redditi per consentire la riferibilità della maggiore capacità contributiva accertata con metodo sintetico in capo al contribuente proprio a tali ulteriori redditi, escludendo quindi che i suddetti siano stati utilizzati per finalità non considerate ai fini dell’accertamento sintetico” (Cass. n. 8995 del 2014, in motivazione);

nel caso di specie, la C.t.r., con accertamento in fatto che non risulta in alcun modo impugnato, ha rilevato che il contribuente aveva dimostrato di aver venduto, nell’anno 1996, a Cofim s.r.l. le proprie quote azionarie della Riello S.p.A., verso il corrispettivo di 5.925.061,16 Euro, e che tale somma, insieme a quella di pari importo riscossa dalla sorella D.R. per analoga vendita, era stata investita in una gestione patrimoniale unica, a nome della sola sorella per motivate ragioni di economia di spesa, presso la J.P. Morgan Chase Bank;

secondo la C.t.r, la comproprietà, in parti uguali, di tali somme era testimoniata anche dal fatto che il loro successivo smobilizzo era stato operato nel 2005, dapprima con trasferimento su un conto intestato alla sola sorella presso la Banca Popolare di Ravenna, filiale di (OMISSIS), poi, nella misura del 98% dell’importo, su altro conto corrente presso la stessa banca, cointestato ad entrambi i fratelli;

successivamente gli importi di 125.000,00 Euro e 76.400,00 Euro venivano trasferiti rispettivamente sui c/c n. (OMISSIS) e (OMISSIS) intestati alla sorella D.R. e 48.600,00 Euro sul C/C n. (OMISSIS) intestato al contribuente;

il giudice di appello rilevava, quindi, che l’accertamento della disponibilità di risorse in capo al contribuente, seppure attraverso una sorta di amministrazione fiduciaria della sorella D.R., non era di per sé sufficiente a determinare l’illegittimità dell’accertamento sintetico, in quanto dall’esame degli estratti conto dell’anno 2004, depositati dal contribuente, si evinceva “una disponibilità complessiva utilizzata nell’anno 2004 di soli Euro 15.058,88, tale, quindi, da non inficiare la legittimità dell’accertamento sintetico dell’Ufficio che aveva determinato il reddito imponibile per l’anno 2004 in Euro 53.871,00”;

pertanto, nel caso di specie, i giudici di appello non sono incorsi nella denunziata violazione di legge, in quanto hanno ritenuto che il contribuente non avesse dimostrato che le disponibilità finanziarie, rinvenienti dallo smobilizzo delle somme investite, potevano essere state utilizzate per sostenere le spese contestate dall’ufficio, in quanto, per l’anno di riferimento, esse risultavano investite in una gestione patrimoniale unica fiduciariamente intestata solo alla sorella;

anzi, la C.t.r. ha ritenuto che agli atti vi fosse la prova che le disponibilità rinvenienti dallo smobilizzo delle somme investite non fossero state utilizzate per sostenere le spese contestate;

con il secondo motivo, il ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38, commi 4 e 6, del D.M. 10 settembre 1992, art. 4, comma 2, e dell’art. 2727 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3;

sostiene il ricorrente che la C.t.r. aveva ritenuto che l’Agenzia delle entrate avesse determinato sinteticamente il reddito nel rispetto degli indici, dei coefficienti e delle modalità stabilite dal D.M. 10 settembre 1992, tabella allegata;

tuttavia, il contribuente deduce di aver fornito prova contraria in merito agli effettivi costi di gestione dei beni contestati;

in particolare, secondo il ricorrente, la Commissione Tributaria Regionale avrebbe errato nel negare al contribuente la possibilità di dimostrare che le spese desumibili dal possesso dell’autovettura di HP 30, come risultanti dall’applicazione dei parametri ministeriali, fossero diverse ed inferiori, per il ben minore importo di Euro 4.310,00, contro l’importo presuntivamente accertato di Euro 47.061,92;

il motivo è infondato e va rigettato;

questa Corte ha chiarito che “in tema di accertamento in rettifica delle imposte sui redditi delle persone fisiche, la determinazione effettuata con metodo sintetico, sulla base degli indici previsti dal D.M. 10 settembre 1992, e D.M. 19 novembre 1992, riguardanti il cd. redditometro, dispensa l’Amministrazione da qualunque ulteriore prova rispetto all’esistenza dei fattori-indice della capacità contributiva, sicché è legittimo l’accertamento fondato su essi, restando a carico del contribuente, posto nella condizione di difendersi dalla contestazione dell’esistenza di quei fattori, l’onere di dimostrare che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore” (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 27811 del 31/10/2018; Massime precedenti Conformi: N. 16912 del 2016);

si è anche detto che “una volta accertata l’effettività fattuale degli specifici elementi indicatori di capacità contributiva esposti dall’ufficio, il giudice non ha il potere di privarli del valore presuntivo connesso dal legislatore alla loro disponibilità, ma può soltanto valutare la prova del contribuente in ordine alla provenienza non reddituale” delle somme necessarie a sostenere le spese rilevate (cfr. Cassazione, n. 29761 del 2019 e Cass. n. 17487 del 2016);

dunque, il giudice, investito dell’impugnazione dell’atto di accertamento, non poteva privare gli elementi indicatori di capacità contributiva presi in esame dall’ufficio del valore presuntivo normativamente correlato alla loro disponibilità, ma doveva solo apprezzare, se esistente, la prova circa la provenienza non reddituale delle somme necessarie per il mantenimento di tali beni, valutazione che nel caso di specie ha condotto con esito negativo;

la diretta disapplicazione del c.d. redditometro implicherebbe una confutazione, di per sé inammissibile, delle valutazioni legislative alla base dello strumento di accertamento sintetico;

nel caso in esame, la Commissione Tributaria Regionale non è incorsa in alcuna delle denunziate violazioni di legge, in quanto ha rilevato la corretta applicazione dei parametri normativi da parte dell’ufficio, ritenendo che il contribuente non avesse fornito la prova che il reddito accertato non era a lui imputabile, o comunque non era assoggettabile a tassazione;

in conclusione, il ricorso va complessivamente rigettato;

nulla deve disporsi in ordine alle spese, non avendo l’Agenzia delle entrate svolto attività difensiva.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 12 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2021

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