Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21021 del 18/10/2016


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Cassazione civile sez. II, 18/10/2016, (ud. 23/06/2016, dep. 18/10/2016), n.21021

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 14512/2010 proposto da:

AB GRAFICA s.a.s. di A. B. e C., p.iva (OMISSIS), in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA VEZIO CRISAFULLI 42 SC. C INT. 13, presso lo studio

dell’avvocato PIERFRANCESCO MACONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato IGINO MARCELLI;

– ricorrente –

contro

F.A.I. LATINA COSTRUZIONI s.r.l., in persona del legale

rappresentante pro tempore;

– intimata –

avverso la sentenza n. 3624/2009 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 24/09/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/06/2016 dal Consigliere Dott. ANTONINO SCALISI;

udito l’Avvocato STEFANO MARCELLI, con delega dell’Avvocato IGINO

MARCELLI difensore del ricorrente, che ha chiesto l’accoglimento del

ricorso;

udito il P.M.,in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, e ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza non definitiva n. 791 del 2007 il Tribunale di Latina pronunciando sull’opposizione proposta da AB Grafica sas di B. A., avverso il Decreto Ingiuntivo n. 1089 del 2004, con cui le era stato ingiunto di pagare la somma di Euro 81.013,31 in favore di F.A.I. Latina Costruzioni srl, respingeva l’eccezione di nullità/inesistenza del decreto opposto e provvedeva con separata ordinanza per l’ulteriore corso della causa, rinviando alla sentenza definitiva il regolamento delle spese.

Avverso tale sentenza proponeva appello AB Grafica, reiterando l’eccezione di inesistenza giuridica del decreto per omessa sottoscrizione del ricorso da parte del procuratore e di nullità di tutti gli atti consequenziali, deduceva, poi, il difetto di legittimazione passiva di AB Grafica, essendo i rapporti controversi intervenuti tra la FAI ed altro soggetto, diverso dalla società, nonchè l’omessa pronuncia sull’intera domanda. Chiedeva, pertanto, l’integrale riforma della sentenza impugnata. Si costituiva la F.A.I. Latina Costruzioni resistendo alle avverse deduzioni e domande, chiedendo l’integrale rigetto del gravame.

La Corte di Appello di Roma, con sentenza n. 3624 del 2009, rigettava l’appello e confermava la sentenza impugnata, condannava l’appellante al pagamento delle spese del grado. Secondo la Corte capitolina, sulla scorta della consolidata giurisprudenza della Suprema Coorte la sottoscrizione del difensore apposta anche solo sotto la certificazione dell’autenticità della sottoscrizione della parte, assolve, oltre il suddetto scopo certificatorio, quello di sottoscrizione dell’atto cui inerisce, ciò, che era, dunque, sufficiente per far ritenere sottoscritto dal difensore l’intero ricorso. Il Tribunale poteva e si è avvalso della facoltà prevista dall’art. 279 c.p.c., ritenendo di decidere la questione pregiudiziale e di rinviare al proseguo l’istruzione e la decisione di tutte le questioni di merito. La cassazione di questa sentenza è stata chiesta da AB Grafica sas di A.B. e C. con ricorso affidato a due motivi. La società F.A.I. Latina Costruzioni srl intimata in questa fase non ha svolto attività giudiziale.

All’udienza del 14 luglio 2015 questa Corte con ordinanza interlocutoria rinviava la causa a nuovo ruolo in attesa della pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte in merito all’ammissibilità del ricorso per cassazione avverso una sentenza non definitiva su questione preliminare.

Le Sezioni Unite nel frattempo si sono pronunciate con sentenza n. 25774 del 2015 enunciando il seguente principio di diritto: E’ immediatamente impugnabile con ricorso per cassazione la sentenza con cui il giudice d’appello, nei casi previsti dagli artt. 353 e 354 c.p.c., riforma o annulla la sentenza di primo grado, rimettendo la causa al giudice a quo. Trattandosi di sentenza definitiva, essa non ricade nel campo di applicazione del divieto, dettato dal comma 3 del novellato art. 360 c.p.c., di separata impugnazione in cassazione delle sentenze non definitive su mere questioni, per tali intendendosi le sentenze su questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito che non chiudono il processo davanti al giudice che le ha pronunciate, essendo la trattazione della causa destinata a proseguire dinanzi allo stesso giudice in vista della decisione definitiva”.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

In via preliminare va osservato che le SSUU di questa Corte hanno precisato che “(….) ai fini della identificazione delle sentenze non definitive su questioni, la disposizione dell’art. 360 c.p.c., comma 3, rimanda a quanto risulta dell’art. 279 c.p.c., comma 2.

Si tratta di sentenze su questioni pregiudiziali attinenti al processo o preliminari di merito idonee a definire il giudizio, che assumono carattere di sentenze non definitive quando la questione viene respinta, ed alle quali si accompagna la pronuncia dell’ordinanza di fissazione dell’udienza per la prosecuzione della causa davanti allo stesso giudice che ha emesso la sentenza non definitiva.

Le sentenze non suscettibili, ai sensi del novellato terzo comma dell’art. 360 c.p.c., di impugnazione immediata per cassazione – ma ricorribili soltanto unitamente alla impugnazione della definitiva (o della sentenza, successivamente resa, che definisce, anche parzialmente, il giudizio) – sono quindi le sentenze meramente endoprocessuali, che non chiudono il processo davanti al giudice che le ha pronunciate, essendo la trattazione della causa destinata a proseguire dinanzi allo stesso giudice in vista della decisione definitiva (come nel caso esaminato da Sez. Un., 25 novembre 2010, n. 23891). Rispetto a queste sentenze, la scelta della parte soccombente di non propone immediato ricorso per cassazione necessitava, prima della riforma del 2006, della riserva espressa; laddove, oggi, a completamento della regola della non immediata impugnabilità, opera la previsione della riserva automatica di impugnazione.

Invece, la sentenza del giudice di appello che dispone la rimessione al primo giudice perchè dichiara la giurisdizione negata in primo grado, la nullità della notificazione della citazione, la necessità del litisconsorzio, l’erronea estromissione di una parte, l’errata dichiarazione di estinzione o la nullità della sentenza non sottoscritta, anche se non decide su un bene della vita e nulla dice sul merito della domanda, non è una sentenza non definitiva.

E’ una sentenza definitiva perchè, concludendo il giudizio dinanzi al giudice d’appello, esclude un ulteriore potere decisorio del giudice che l’ha pronunciata, essendo l’unica sentenza di quel grado di processo. Benchè risolva esclusivamente una questione e non definisca ancora la lite sostanziale in essere, essa nondimeno consuma ed esaurisce il compito del giudice di appello ponendo fine al giudizio dinanzi a lui. E’ bensì prevista la prosecuzione del giudizio, ma in primo grado e a condizione che una delle parti provveda alla riassunzione del processo nel termine perentorio di tre mesi dalla notificazione della sentenza; laddove, a seguito della pronuncia di sentenza non definitiva, vi è la contestuale pronuncia di distinti provvedimenti, resi nella forma dell’ordinanza, con i quali si impartiscono disposizioni per la prosecuzione della causa avanti allo stesso giudice che ha emesso la sentenza non definitiva.

E’ una sentenza definitiva perchè, esaurendo il mezzo di gravame contro la pronuncia di primo grado, deve contenere la liquidazione delle spese, da farsi non in base al principio della soccombenza virtuale rispetto alla domanda, ma tenuto conto della soccombenza effettiva in relazione all’unica questione, dibattuta e decisa (Sez. Un., 9 novembre 2009, n. 23669).

Pertanto, la sentenza della Corte di Appello di Roma n. 3624 del 2009, avendo respinto l’appello e confermato la sentenza non definitiva del Tribunale di Latina n. 791 del 2007 relativa ad una questione preliminare di rito, affermando l’esistenza giuridica del ricorso di opposizione a Decreto Ingiuntivo, integra gli estremi di una sentenza definitiva e, pertanto, alla luce del principio espresso dalle Sezioni Unite di questa Corre come sopra riportato, immediatamente impugnabile per cassazione.

1.= Con il primo motivo del ricorso la società AB Grafica denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 638 e 125 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Inesistenza del ricorso per decreto ingiuntivo, del decreto ingiuntivo e degli atti derivati e consequenziali, nullità della sentenza o del procedimento (art. 360 c.p.c., n. 4). Secondo il ricorrente, la Corte distrettuale avrebbe errato nel considerare l’esistenza del timbro tondo e la spillatura dei fogli, in particolare, del foglio che riportava il mandato ad litem, indici sufficienti per ritenere che l’atto di ricorso e il foglio di procura, su foglio separato, costituissero un corpo unico, perchè il ricorso monitorio sarebbe un atto di parte, che produce ed esaurisce i suoi effetti al momento del suo deposito, l’apposizione del timbro tondo e la spillatura dei fogli sono attività meccaniche estranee a quelle del procuratore, in quanto successive al deposito del ricorso ed alla emissione del decreto ingiuntivo, di competenza della cancelleria all’uopo incaricata a fascicolare e collazionare le copie ai fini della notificazione.

1.1.- Il motivo è infondato, non solo e non tanto perchè si risolve nella richiesta di una nuova e diversa valutazione delle risultanze processuali non proponibile nel giudizio di legittimità se, come nel caso in esame, la valutazione compiuta dal Giudice del merito non presenta vizi logici o giudici ma, e, soprattutto, perchè la valutazione della Corte distrettuale è coerente con i principi espressi da questa Corte in altre occasioni e per questione identica se non del tutto assimilabile. Come ha avuto modo di affermare questa Corte (Cass. n. 2070 del 30/01/2008) non sussiste nullità dell’atto di appello, quando la sottoscrizione del procuratore risulta apposta soltanto sotto la certificazione dell’autenticità della firma della parte, posta sotto la procura alle liti redatta in calce o a margine dell’atto stesso, in quanto, in tal caso, la firma del difensore ha il duplice scopo di sottoscrivere l’atto stesso e di certificare l’autografia del mandato.

Ora, nel caso in esame, il Tribunale prima e la Corte di Appello dopo, hanno accertato che la FAI Latina Costruzioni era rappresentata e difesa dall’avv.to Ernesta Pagani in virtù di procura in calce all’atto e che, infatti: a) in tale luogo, senza soluzione di continuità, rispetto al testo del ricorso, figurava la procura difensiva sottoscritta dal legale rappresentante della società ricorrente, autenticata dal predetto legale, con la sua firma autografa: b) che appariva irrilevante che detta procura fosse stata redatta nella parte iniziale di un secondo foglio aggiunto atteso che i due fogli risultavano saldamente collegati avevano numerazione progressiva delle facciate e timbro a tondo della cancelleria del punto di collegamento attestante inequivocabilmente la loro congiunzione e continuità recavano la stesa data ed erano scritti con gli stessi caratteri. E’ di tutta evidenza che si tratta di una motivazione ponderata, attenta e, soprattutto, idonea a fugare l’eventuale dubbio, sollevato dal ricorrente, che il foglio riportante la procura con firma di autentica dell’avvocato fosse separato dall’atto di ricorso ed, eventualmente, aggiunto successivamente, posto che la Corte distrettuale non si è limitata ad evidenziare che i fogli fossero spillati unitamente e nel punto di collegamento riportavano il timbro a tondo della cancelleria, ma ha evidenziato dei dati fondamentali e di rilevo tranciante, e cioè: che i due fogli avevano numerazione progressiva delle facciate, recavano la stessa data ed erano scritti con gli stessi caratteri.

2.- Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 81, 112, 115 c.p.c., art. 187 c.p.c., commi 2 e 3, artt. 189 e 277 c.p.c., nonchè dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4. Contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5. Insufficiente motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5.

Secondo la ricorrente, la Corte distrettuale, nell’aver ritenuto che il Tribunale si sarebbe avvalso legittimamente della facoltà ex art. 279 c.p.c., comma 2 n. 3, di giudicare una questione preliminare o pregiudiziale e rimettere la causa per il proseguo, anche se le parti non avevano fatto richieste istruttorie, perchè non avrebbe interpretato correttamente le regole processuali costituite dal combinato disposto di cui all’art. 187 c.p.c., comma 2 e 3 e artt. 189 e 277 c.p.c., in materia di remissione della causa in decisione su questioni preliminari o pregiudiziali idonee a definire la controversia. Piuttosto, la normativa appena richiamata preposta ad assicurare il giusto processo ed ad evitare inutili frazionamenti decisori, imporrebbe, al Giudice, l’adozione di provvedimenti definitivi nell’ambito delle opzioni processuali ben cristallizzate nel panorama univoco della giurisprudenza di legittimità. Avrebbe commesso un errore, la Corte di appello, nell’affermare come il procedimento adottato dal Tribunale fosse immune da vizi per avere in sostanza quel giudice non precluso l’esame delle altre questioni rinviandole al prosieguo del giudizio: così ragionando verrebbe violata la ratio ispiratrice dei principi dell’unitarietà della decisione, della non frammentazione del procedimento decisorio e dell’inscindibilità della materia controversia, sottesa, in particolare, alla normativa di cui agli artt. 189 e 277 c.p.c., che obbligano il Giudice a decidere l’intera controversia sulla base delle conclusioni delle parti.

2.1.- Il motivo non è fondato.

La ricorrente ripropone esattamente la stessa questione già avanzata in grado di appello e correttamente decisa dalla Corte distrettuale con motivazione esaustiva e coerente con i principi che governano la materia processuale. Come afferma la dottrina più attenta e la stessa giurisprudenza anche di questa Corte, il principio sancito dal nostro ordinamento è quello della concentrazione della decisione: il giudice dovrebbe, tendenzialmente, definire con un’unica sentenza il giudizio, pronunciandosi su tutte le domande e le relative eccezioni. Tuttavia, dell’art. 277 c.p.c., il comma 2, prevede una deroga al principio di concentrazione: il collegio può decidere solo su alcune domande, che non richiedano ulteriore istruzione e/o siano pregiudiziali e la parte che le ha proposte ha interesse ad una sollecita definizione. Ora, nel caso in esame, la questione pregiudiziale di rito costituita dall’eccepita inesistenza giuridica del ricorso andava decisa, per economia di giudizio e giusta la normativa di cui all’art. 187 c.p.c., ancor prima di esaminare il merito della causa, perchè, ove quell’eccezione fosse stata accolta, avrebbe definito il giudizio, e, al contrario, ove non fosse accolta, come è avvenuto nel caso specifico, era necessario dar corso, nel rispetto del principio del contraddittorio, alla fase istruttoria, e, ancor di più, se le parti, o una parte, avevano chiesto, comunque, un’attività istruttoria.

Pertanto, correttamente, la Corte distrettuale, avvalendosi della facoltà espressamente prevista dall’art. 187 c.p.c. e art. 279 c.p.c., comma 2, n. 3, tenuto conto che la AB Grafica sas di A. B. e C. aveva insistito (come, per altro, indica lo stesso attuale ricorrente, pag. 20 del ricorso), nella richiesta di attività istruttoria allo scopo di accertare l’entità e la qualità delle opere di cui la società opposta chiedeva il pagamento, ha ritenuto di pronunciarsi in merito all’eccepita inesistenza giuridica del ricorso ed ha provveduto per l’ulteriore corso del giudizio fissando l’udienza di comparazione delle parti davanti a sè.

In definitiva, il ricorso va rigettato. Non occorre provvedere alla liquidazione delle spese di giustizia dato che la società F.A.I. Latina Costruzioni srl intimata, in questa fase, non ha svolto alcuna attività giudiziale.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte di Cassazione, il 23 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2016

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