Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21021 del 13/09/2013


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 21021 Anno 2013
Presidente: VITRONE UGO
Relatore: BERNABAI RENATO

SENTENZA

sul ricorso 1633-2007 proposto da:
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, già MINISTERO
DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE, in persona del Ministro
pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI

Data pubblicazione: 13/09/2013

12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo
rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –

2013

contro

1010

FIRS

ITALIANA

LIQUIDAZIONE

DI
COATTA

ASSICURAZIONI

S.P.A.

AMMINISTRATIVA

IN
(c.f.

1

80017670581), in persona del Commissario Liquidatore
pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIALE BRUNO BUOZZI 82, presso l’avvocato IANNOTTA
ANTONELLA, che la rappresenta e difende, giusta
procura a margine del controricorso;

avverso la sentenza n. 4663/2006 della CORTE
D’APPELLO di ROMA, depositata il 30/10/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 11/06/2013 dal Consigliere Dott. RENATO
BERNABAI;
udito, per il ricorrente, l’Avvocato VITALE ANGELO
che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito, per il controricorrente, l’Avvocato IANNOTTA
ANTONELLA che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. AURELIO GOLIA che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

– contrari corrente –

2

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 31 marzo 2001 il Ministero delle
Attività Produttive – più tardi Ministero dello Sviluppo Economico proponeva opposizione, dinanzi al Tribunale di Roma, allo stato
passivo della FIRS italiana di assicurazioni S.p.A., lamentando il

nascente da polizza fideiussoria stipulata in favore della Società
Italiana Calce Lucana a garanzia delle anticipazioni concessele
quale beneficiaria delle agevolazioni previste dalla Legge 14 maggio
1981, n. 219 – Conversione in legge, con modificazioni, del

decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75, recante ulteriori interventi in
favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre
1980 e del febbraio 1981. Provvedimenti organici per la
ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti.
Costituitosi ritualmente, il commissario liquidatore eccepiva
l’inammissibilità dell’opposizione, per tardività, oltre il termine di 15
giorni dalla recezione dell’avviso di deposito dello stato passivo.
Con sentenza 6 maggio 2003 il Tribunale di Roma dichiarava
l’inammissibilità dell’opposizione e condannava il Ministero alla
rifusione delle spese di giudizio.
Il successivo gravame era respinto dalla Corte d’appello di
Roma con sentenza 30 ottobre 2006, sul presupposto che l’onere
della prova della tempestività dell’opposizione gravava sul Ministero
ed era rimasto inadempiuto.
Avverso la sentenza, non notificata, il Ministero per lo Sviluppo
Economico proponeva ricorso per cassazione, affidato ad un unico
motivo e notificato il 29 dicembre 2006.

I

rigetto dell’istanza di ammissione del credito di lire 650 milioni

Deduceva l’illegittima inversione dell’onere della prova,
incombendo la stesso a carico dell’organo della procedura
concorsuale che eccepiva la tardività dell’opposizione.
Resisteva con controricorso la Firs italiana di assicurazioni
s.p.a. in liquidazione coatta amministrativa.
cod. proc. civile.
All’udienza del 11 giugno 2013 il Procuratore generale e i
difensori precisavano le conclusioni come da verbale, in epigrafe
riportate.

MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
La prova della tempestività dell’opposizione ex art. 98 legge
fallimentare entro il termine di 15 giorni dalla comunicazione con
raccomandata del deposito dello stato passivo incombe
sull’opponente, trattandosi di questione rilevabile di ufficio, e
quindi, anche in ipotesi di contumacia del convenuto: com’è regola
generale in tema di termini perentori processuali, previsti per la
proposizione di gravami, sottratti alla disponibilità delle parti, il cui
rispetto dev’essere verificato dal giudice, in via pregiudiziale,
indipendentemente da eccezione.
Questa, se di fatto sollevata, funge solo da sollecitazione al
rilievo; e pertanto, non vale a riversare sulla parte eccipiente
l’onere della prova della tardività, secondo il principio “reus in
excipiendo fit actor”.

2

Entrambe le parti depositavano memoria illustrativa ex art.378

Né era impossibile assolvere a tale onere, così come statuito in
sentenza: quanto meno, mediante certificazione dell’ufficio postale
competente, attestante la data di consegna della raccomandata.
È pacifico che tale produzione non sia avvenuta, nonostante la
formale eccezione di preclusione ex adverso sollevata.

La particolarità della fattispecie giustifica la compensazione
delle spese processuali.

P.Q.M.

– Rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese di giudizio.

Roma, 11 Giugno 2013

Il ricorso è dunque infondato e va respinto.

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