Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21020 del 22/07/2021

Cassazione civile sez. trib., 22/07/2021, (ud. 12/05/2021, dep. 22/07/2021), n.21020

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRUCITTI Roberta – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – rel. Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello M. – Consigliere –

Dott. PIRARI Valeria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 23317/2015 R.G. proposto da:

B.A., rappresentato e difeso dall’avv. Gianfranco

Angeli, presso cui elettivamente domicilia in Foligno, alla via G.

Garibaldi n. 85;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del direttore p.t., rappresentata e

difesa, ai soli fini dell’eventuale partecipazione all’udienza,

dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma,

in via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata;

– resistente –

avverso la sentenza n. 129/03/2015 della Commissione tributaria

regionale dell’Umbria, pronunciata il 26 giugno 2014, depositata il

23 febbraio 2015 e non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 maggio

2021 dal consigliere Andreina Giudicepietro.

 

Fatto

RILEVATO

che:

B.A. ricorre con sei motivi avverso l’Agenzia delle entrate per la cassazione della sentenza n. 129/03/2015 della Commissione tributaria regionale dell’Umbria, pronunciata il 26 giugno 2014, depositata il 23 febbraio 2015 e non notificata, che ha accolto l’appello incidentale dell’Ufficio, dichiarando inammissibile il ricorso introduttivo del contribuente, perché avanzato tardivamente, oltre il termine di sessanta giorni dall’avvenuta notifica del provvedimento impositivo, nella specie un avviso di accertamento sintetico del reddito ai fini Irpef per l’anno di imposta 2006;

con la sentenza impugnata la C.t.r. rilevava in fatto che:

– con avviso di accertamento notificato in data (OMISSIS), emesso ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, l’Agenzia delle Entrate provvedeva a determinare in via sintetica il reddito del contribuente B.A. relativamente all’anno di imposta 2006, quantificandolo in Euro 79.624,95 (a fronte di un reddito imponibile dichiarato dalla parte pari a Euro 11.835,00) in ragione dell’accertato possesso – e del sostenimento delle relative spese di mantenimento e gestione – di taluni beni identificabili come indici di una capacità contributiva superiore alle risultanze della propria dichiarazione dei redditi;

– con ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Perugia depositato in data 02.03.2012 il B. impugnava l’atto impositivo, deducendone la nullità per errori che, a suo avviso, l’Ufficio avrebbe commesso in sede di individuazione dei beni e/o degli indici su cui commisurare il calcolo del reddito sintetico, anche a causa della mancata convocazione del contribuente ad un preventivo contraddittorio;

– il contribuente lamentava in particolare l’inadeguatezza dello strumento del “redditometro” ad esprimere la propria effettiva situazione reddituale, essendo egli un giovane lavoratore dipendente che, nell’anno accertato, viveva ancora in famiglia con i propri genitori;

– in data 26.04.2012 si costituiva in giudizio l’Ufficio che, preliminarmente, eccepiva l’inammissibilità del ricorso per tardiva proposizione, deducendo, inoltre, l’irrilevanza della mancata instaurazione di un contraddittorio preventivo tra le parti e, nel merito, l’inconsistenza delle argomentazioni di parte dirette a confutare il meccanismo di determinazione sintetica del reddito di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38;

– con sentenza n. 167/07/12 del 4 giugno 2012, depositata il successivo 19 luglio, l’adita Commissione Tributaria Provinciale di Perugia respingeva l’eccezione di inammissibilità del ricorso ritenendone la tempestività, e, nel merito, in parziale accoglimento delle doglianze di parte, rideterminava il maggior reddito imponibile in Euro 30.000,00, considerata la rilevazione di alcuni dati inesatti emersi in corso di giudizio relativamente all’abitazione principale del ricorrente ed alla sua autovettura;

tanto premesso, la C.t.r. riteneva che fosse fondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso, per tardività nella sua presentazione, accogliendo l’appello incidentale dell’Agenzia;

in proposito osservava che la sentenza di primo grado non aveva fatto buon governo dei principi che regolano la notificazione degli atti a mezzo del servizio postale e, segnatamente, della L. n. 890 del 1982, art. 8;

in particolare, secondo la C.t.r., detto articolo prevedeva che in caso di assenza del destinatario dell’atto, l’agente postale incaricato della consegna dell’atto dovesse 1) depositare l’atto presso l’ufficio postale 2) dare avviso del deposito al destinatario mediante affissione alla porta d’ingresso o mediante immissione nella cassetta della corrispondenza; 3) dare notizia del compimento di dette formalità al destinatario mediante raccomandata con avviso di ricevimento;

una volte espletate tali formalità, se il piego non veniva ritirato entro dieci giorni dal deposito, la notificazione si considerava eseguita;

secondo i giudici di appello, nel caso di specie tale procedura era stata correttamente eseguita dall’agente postale, il quale in data (OMISSIS), per mancanza/assenza del destinatario, aveva immesso l’avviso nella cassetta ed aveva spedito la comunicazione di avvenuto deposito presso l’Ufficio con raccomandata n. (OMISSIS), apponendo la data (OMISSIS) e sottoscrivendo ( C.A.M.);

successivamente, non essendo stato ritirato l’atto presso l’Ufficio entro il termine di 10 giorni, in data (OMISSIS) (vedasi timbro dell’Ufficio di (OMISSIS)) era stato restituito l’avviso di ricevimento all’Agenzia delle Entrate recante il predetto timbro e la dicitura “Atto non ritirato entro il termine di 10 gg”;

dunque, la notifica dell’atto si era perfezionata il (OMISSIS), tenuto conto del giorno della spedizione (15/12) e dei due giorni festivi di scadenza del termine, (OMISSIS) e (OMISSIS) dicembre (la C.t.r. rimandava in proposito alla certificazione dell’Ufficio postale sull’avviso di ricevimento della raccomandata di invio dell’atto n. (OMISSIS));

secondo la C.t.r., la scadenza del sessantesimo giorno utile per la proposizione del ricorso, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, era avvenuta il giorno (OMISSIS), considerata la proroga per i giorni di scadenza di sabato e domenica, mentre il ricorso era stato notificato all’Agenzia delle Entrate il giorno successivo, (OMISSIS), e depositato presso la Commissione Provinciale il 2 marzo 2012, quindi, fuori termine, dopo il sessantesimo giorno dalla notifica dell’atto impositivo;

la C.t.r., infine, a confutazione delle argomentazioni del contribuente, rilevava che:

– l’inesatta asserzione dell’Agenzia nel giudizio di primo grado, secondo la quale la notificazione sarebbe avvenuta ex art. 140 c.p.c., era del tutto priva di rilievo, poiché, comunque, il momento perfezionativo della notifica era da individuarsi in quello delle ricezione della raccomandata di avvenuto deposito, se avvenuta entro dieci giorni dall’invio, ovvero decorso il decimo giorno dalla spedizione (in tal senso di sarebbe espressa la Corte Costituzionale con la sentenza n. 3/2010);

– la circostanza che l’atto era stato ritirato materialmente dal destinatario in data 30.12.2011 (come da documentazione prodotta dal contribuente) era parimenti irrilevante, in quanto la data del materiale ritiro non rappresentava la data della notifica ed assumeva rilievo solo se l’atto veniva ritirato entro i dieci giorni successivi alla data d’invio della raccomandata di avvenuto deposito;

a seguito del ricorso, l’Agenzia delle entrate si è costituita ai soli fini dell’eventuale partecipazione all’udienza;

il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 12 maggio 2021, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c., e dell’art. 380 bis 1 c.p.c., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, conv. in L. 25 ottobre 2016, n. 197;

il contribuente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo (A), il ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, dell’art. 140 c.p.c., dell’art. 113 c.p.c., la nullità della notifica dell’avviso di accertamento, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3;

secondo il ricorrente, trattandosi di notifica dell’avviso di accertamento, in base alla L. n. 890 del 1982, art. 14, doveva trovare applicazione il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, che, in caso di assenza temporanea del destinatario, richiamava l’art. 140 c.p.c.;

con il secondo motivo (B), il ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, dell’art. 113 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3;

sostiene il ricorrente che, nel caso di specie, trattandosi di notifica dell’avviso di accertamento, trovava applicazione il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, che rinviava all’art. 140 c.p.c., in caso di irreperibilità relativa;

pertanto, non essendo stata rispettata tale procedura, il termine per impugnare l’avviso di accertamento decorreva dal momento in cui il contribuente aveva avuto notizia dell’atto impositivo, mediante il ritiro dello stesso il (OMISSIS);

in tal senso deponeva il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, u.c., secondo cui ” qualunque notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione; i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono dalla data in cui l’atto è ricevuto”;

con il terzo motivo (C), il ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione della L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 8, comma 2, e dell’art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3;

secondo il ricorrente agli atti non risulterebbe l’invio della raccomandata informativa, né l’avviso di accertamento attestante la sua ricezione;

pertanto la notifica dell’avviso di accertamento sarebbe nulla;

inoltre, il plico sarebbe giunto all’ufficio postale di (OMISSIS) (comune di residenza del contribuente) solo il (OMISSIS), mentre sarebbe stato depositato all’ufficio postale di (OMISSIS) il (OMISSIS);

con il quarto motivo (D), il ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38, dell’art. 2697 c.c., violazione del principio del contraddittorio, dell’onere della prova, dell’istituto delle presunzioni, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3;

secondo il contribuente l’avviso di accertamento sarebbe nullo, in quanto non è stato preceduto dal contraddittorio preventivo, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 7, come modificato dal D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 22, convertito dalla L. n. 122 del 2010;

sostiene il contribuente che l’obbligo di esperire il preventivo contraddittorio tra le parti si applicherebbe anche per il passato e non solo per gli accertamenti afferenti periodi di imposta dal 2009 in avanti, stante la natura delle modifiche normative introdotte dal D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 22, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122;

dette modifiche avrebbero una portata interpretativa della disciplina anteriore, norme ricognitive di un principio generale dell’ordinamento e quindi applicabili anche agli accertamenti per i periodi d’imposta precedenti l’anno 2009;

con il quinto motivo (E), il ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42, violazione del principio di motivazione e del diritto di difesa, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3;

secondo il ricorrente, l’ufficio avrebbe dovuto motivare l’adozione del metodo di accertamento sintetico del reddito;

con il sesto motivo (F), il ricorrente deduce nuovamente la violazione dell’obbligo del contraddittorio, richiamando una sentenza favorevole al contribuente su identico accertamento relativo all’anno 2007;

il terzo motivo è fondato e va accolto, con conseguente assorbimento dei rimanenti;

il richiamo del ricorrente alla L. n. 890 del 1982, art. 14, ribadito esplicitamente nella memoria, induce a ritenere che nel caso di specie l’avviso di accertamento sia stato notificato a mezzo del servizio postale, circostanza che si evince anche dalla sentenza impugnata;

come rilevato dal giudice di appello, dall’avviso di ricevimento della lettera raccomandata relativa alla notifica dell’atto impositivo risulta che l’agente postale, C.A.M., in data (OMISSIS), per mancanza/assenza del destinatario, aveva immesso l’avviso nella cassetta ed aveva spedito la comunicazione di avvenuto deposito presso l’Ufficio con raccomandata n. (OMISSIS), apponendo la data del (OMISSIS) e sottoscrivendo;

la C.t.r., inoltre, ha evidenziato che, non essendo stato ritirato l’atto presso l’Ufficio entro il termine di 10 giorni, in data (OMISSIS) (vedasi timbro dell’Ufficio di (OMISSIS)) era stato restituito l’avviso di ricevimento all’Agenzia delle Entrate recante il predetto timbro e la dicitura “Atto non ritirato entro il termine di 10 gg”;

da tale accertamento in fatto della C.t.r., che non risulta in alcun modo impugnato, emerge che l’agente postale ha effettuato le formalità necessarie per la notifica a mezzo posta dell’avviso di accertamento e che, allo scadere del decimo giorno dal deposito, il plico non era stato ritirato dal destinatario;

come correttamente ritenuto dal giudice di appello, alcun rilievo può assumere il ritiro del plico da parte del destinatario in epoca successiva, in quanto, ai sensi della L. n. 890 del 1982, art. 8, comma 4, (nella formulazione vigente ratione temporis), “la notificazione si ha comunque per eseguita trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata ” informativa;

invero, come previsto dal successivo comma 5, il ritiro del piego è rilevante ai fini del perfezionamento della notifica solo se anteriore al decorso del termine di dieci giorni di cui al comma 4;

tuttavia, l’effettivo ritiro del plico presso l’ufficio postale può assumere rilevanza nel caso in cui il destinatario non abbia avuto notizia dell’avvenuto deposito e non risulti la ricezione della raccomandata informativa;

per quanto riguarda la prova della ricezione della raccomandata informativa, la questione, in precedenza oggetto di pronunce contrastanti, è stata di recente affrontata e risolta dalle Sezioni unite di questa Corte, che hanno affermato il principio secondo cui “in tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l’atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante – in base ad un’interpretazione costituzionalmente orientata (art. 24 Cost., e art. 111 Cost., comma 2) della L. n. 890 del 1982, art. 8 – esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell’avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell’avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa” (Cass. Sez. U., Sentenza n. 10012 del 15/04/2021);

come chiarito dalle Sezioni Unite nella motivazione della sentenza citata, “in termini generali bisogna ritenere che la produzione dell’avviso di ricevimento della CAD costituisce l’indefettibile prova di un presupposto implicito dell’effetto di perfezionamento della procedura notificatoria secondo le citate previsioni della L. n. 890 del 1982, art. 8, commi 2 e 4, che, qualora ritenuta giudizialmente raggiunta, trasforma tale effetto da “provvisorio” a “definitivo””;

nel caso di specie, la questione della ricezione della raccomandata informativa assume rilievo ai fini dell’esame della fondatezza dell’eccezione sollevata dall’ufficio in ordine all’inammissibilità del ricorso originario del contribuente (incentrato su contestazioni di merito e non sulla validità della notifica dell’avviso);

sono, quindi, condivisibili le affermazioni del ricorrente, il quale evidenzia come sarebbe stato onere dell’Agenzia delle entrate, che eccepiva l’inammissibilità del ricorso per il decorso del termine di 60 giorni dal perfezionamento della notifica dell’avviso di accertamento, dimostrare anche la ricezione della raccomandata informativa, che, secondo il recente dictum delle Sezioni Unite, deve ritenersi un presupposto implicito dell’effetto di perfezionamento della procedura notificatoria;

per considerare perfezionata la procedura notificatoria era, dunque, necessario verificare in concreto l’avvenuta ricezione della CAD ed a tal fine il notificante era processualmente onerato della produzione del relativo avviso di ricevimento (nello stesso senso, cfr. Cass. n. 16601 del 2019, Cass. n. 6363 del 2020, Cass. n. 21714 del 2020, Cass. n. 23921 del 2020, Cass. n. 25140 del 2020, Cass. n. 26078 del 2020);

nella specie, l’Agenzia delle entrate, nell’eccepire la decadenza del contribuente dal diritto di impugnare l’atto impositivo, doveva dimostrare la ricorrenza di tutti i presupposti perché potesse considerarsi perfezionata la notifica, compresa l’avvenuta ricezione della raccomandata informativa;

in conclusione, in accoglimento del terzo motivo di ricorso, assorbiti i rimanenti, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla C.t.r. dell’Umbria, in diversa composizione, che liquiderà anche le spese del giudizio di legittimità.

PQM

la Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, assorbiti i rimanenti, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla C.t.r. dell’Umbria, in diversa composizione, cui demanda di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 12 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2021

 

 

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