Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21020 del 12/10/2011

Cassazione civile sez. II, 12/10/2011, (ud. 05/07/2011, dep. 12/10/2011), n.21020

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 14642-2006 proposto da:

COMUNE DI POGGIORSINI in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VIGLIENA 2, presso lo studio

dell’avvocato IELO ANTONIO INNOCENZO, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato PAOLUCCI PIETRO;

– ricorrente –

contro

V.A.F.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 460/2005 del GIUDICE DI PACE di GRAVINA DI

PUGLIA, depositata il 07/11/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/07/2011 dal Consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il Comune di Poggiorsini propone ricorso per cassazione contro V. A.F., che non svolge difese, avverso la sentenza del Giudice di pace di Gravina in Puglia n. 460/05, che ha accolto l’opposizione e dichiarato la nullità della contravvenzione per eccesso di velocità come da verbale n. (OMISSIS) della P.M. perchè, ai sensi del D.L. n. 121 del 2002, art. 4 gli accertamenti in automatico ovvero in assenza dell’organo di polizia stradale sono correttamente effettuati solo mediante apparecchiature che abbiano una specifica omologazione per tale impiego e solo qualora gli accertamenti siano effettuati su strade diverse dalle autostrade o da strade extraurbane, individuate con apposito decreto del Prefetto.

Con l’unico motivo il ricorrente lamenta violazione del D.L. n. 121 del 2002, art. 4 perchè possono essere utilizzati ed installati dispositivi o mezzi tecnici di controllo, di cui viene data informazione, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni, in modo automatico, senza la presenza o l’intervento degli agenti preposti, se approvati ed omologati; nella specie trattavasi di apparecchiatura autovelox utilizzata e sorvegliata direttamente dall’operatore della P.M..

Questa Suprema Corte da tempo ha affermato i seguenti principi: per il disposto dell’art. 142 C.d.S., comma 6, per la determinazione dei limiti di velocità, sono considerate fonti di prova le risultanze delle apparecchiature debitamente omologate, onde non è sufficiente che l’opponente si limiti a contestare la validità del rilievo, essendo necessario che sia dimostrato ed accertato, nel caso concreto, un difetto di costruzione, di installazione o di funzionamento del dispositivo di rilevazione della velocità (Cass. 25 maggio 2001 n. 7106. Cass. 5 novembre 1999 n. 12324. Cass. 21 giugno 1999 n. 6242);

in tema di accertamento delle violazioni dei limiti di velocità a mezzo apparecchiature elettroniche, poichè l’art. 142 C.d.S. si limita a prevedere che possono esser considerate fonti di prova le apparecchiature debitamente omologate e l’art. 345 reg. esec. C.d.S., approvato con D.P.R. n. 495 del 1992. dispone che le suddette apparecchiature, la cui gestione è affidata direttamente agli organi di polizia stradale, devono esser costruite in modo tale da raggiungere detto scopo, fissando la velocità in un dato momento in modo chiaro ed accertabile. tutelando la riservatezza dell’utente, senza prevedere che detta rilevazione debba necessariamente ed esclusivamente essere attestata da documentazione fotografica, è legittima la rilevazione della velocità di un veicolo a mezzo apparecchiatura elettronica , che non rilascia documentazione fotografica ma consente unicamente l’accertamento della velocità in un determinato momento, restando affidata all’attestazione dell’organo di polizia stradale addetto alla rilevazione la riferibilità al veicolo dal medesimo organo individuato, in quanto l’attestazione dell’organo di polizia ben può integrare, con quanto accertato direttamente, la rilevazione elettronica attribuendo la stessa ad uno specifico veicolo, risultando tale attestazione assistita da efficacia probatoria fino a querela di falso, ed essendo suscettibile di prova contraria unicamente il difetto di omologazione o di funzionamento dell’apparecchiatura elettronica (Cass. 20 aprile 2005 n. 8232, Cass. 24 marzo 2004 n. 5873).

L’opponente non ha fornito nè risulta che abbia chiesto di fornire idonea prova del difetto di omologazione o di costruzione, di installazione o di funzionamento del dispositivo di rilevazione della velocità utilizzato e costituente fonte di prova, limitandosi a sostenere che deve essere la p.a. a fornire la relativa prova e l’illegittimità dell’accertamento.

Non vi è dubbio, poi , che il rilevamento della velocità a mezzo di apparecchiature elettroniche possa aver luogo su ogni tipo di strada.

La speciale disciplina di cui al D.L. 20 giugno 2002, n. 121, art. 4 come modificato dalla Legge di Conversione 1 agosto 2002, n. 168, ha stabilito che:

a – i dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui agli artt. 142 e 148 C.d.S. (limiti di velocità e sorpasso) possono essere utilizzati od installati sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali di cui all’art. 2 C.d.S., comma 2, lett. A e B;

b – gli stessi dispositivi possono essere utilizzati od installati sulle strade extraurbane secondarie e sulle strade urbane di scorrimento di cui alla medesima norma, lett. C e D, ovvero su singoli tratti di esse, ove specificamente individuati, con apposito decreto prefettizio, in ragione del tasso d’incidentalità, delle condizioni strutturali, plano-altimetriche e di traffico per le quali non è possibile il fermo di un veicolo senza recare pregiudizio alla sicurezza della circolazione, alla fluidità del traffico o cll’incolumità degli agenti operanti e dei soggetti controllati;

e – dell’utilizzazione od installazione dei detti dispositivi deve essere data informazione agli automobilisti;

d – la violazione deve essere documentata con sistemi fotografici, di ripresa video o con analoghi dispositivi idonei ad accertare il fatto costituente illecito ed i dati d’immatricolazione del veicolo ovvero il responsabile della circolazione;

e – l’utilizzazione di dispositivi che consentano il rilevamento automatico della violazione senza la presenza o il diretto intervento degli agenti preposti è subordinata all’approvazione od omologazione dei dispositivi stessi ai sensi dell’art. 45 C.d.S., comma 6;

f – in caso d’utilizzazione dei dispositivi in questione secondo quanto stabilito nei precedenti punti, non sussiste l’obbligo di contestazione immediata di cui all’art. 200 C.d.S..

Il disposto del primo comma integrato con quello del comma 2 della norma in esame – che indica, per le strade extraurbane secondarie e per le strade urbane di scorrimento, i criteri d’individuazione delle situazioni nelle quali il fermo del veicolo al fine della contestazione immediata può costituire motivo d’intralcio per la circolazione o di pericolo per le persone, situazioni ritenute sussistenti a priori per le autostrade e per le strade extraurbane principali – evidenzia come il legislatore abbia inteso regolare l’utilizzazione dei dispositivi de quibus, tra l’altro, anche in funzione del comma 4, con il quale si esclude tout court l’obbligo della contestazione immediata.

La norma non pone, pertanto, un’esclusione generalizzata di tale utilizzazione al di fuori delle strade prese in considerazione, ma lascia, per contro, in vigore, relativamente alle strade diverse da esse, le disposizioni che consentono tale utilizzazione ma con l’obbligo della contestazione immediata, salve le eccezioni espressamente previste dall’art. 201 C.d.S., comma 1 bis.

La sentenza da atto della produzione da parte dell’ente convenuto degli atti relativi all’accertamento, alla contestazione, al decreto di omologazione ed alle caratteristiche dell’apparecchiatura ma deduce che l’amministrazione non ha provato il possesso dell’autorizzazione prefettizia, limitandosi ad osservare che gli agenti di P.M. sono abilitati ai controlli su tutte le strade del territorio comunale questione che non è in contestazione e non ha nulla a che vedere con l’eccezione sollevata.

L’opponente, con la produzione del decreto prefettizio, aveva provato la non inclusione del tratto di strada in questione.

Ma tale motivazione appare inadeguata alla luce dei principi sopra esposti, per cui la sentenza va cassata con rinvio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, per un nuovo esame e per le spese ad altro Giudice di Pace di Gravina in Puglia.

Così deciso in Roma, il 5 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2011

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