Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21020 del 06/08/2019

Cassazione civile sez. II, 06/08/2019, (ud. 10/04/2019, dep. 06/08/2019), n.21020

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17362-2015 proposto da:

Z.G., S.M., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA COSSERIA, 2, presso lo studio dell’avvocato ALFREDO PLACIDI,

rappresentati e difesi dall’avvocato LUIGI PACCIONE;

– ricorrenti –

contro

S.V., D.L.A., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIALE MAZZINI 6, presso lo studio dell’avvocato RENATO MACRO,

rappresentati e difesi dall’avvocato ANDREA PAGLIANI;

– controricorrenti –

S.L., D.B.F., D.B.N., D.B.A.,

D.B.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA FRANCESCO DE

SANCTIS N. 4, presso lo studio dell’avvocato FABIO FRANCO,

rappresentati e difesi dall’avvocato Gaetano ANACLERIO;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 2156/2014 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 30/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/04/2019 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. I coniugi S.M. e T.G., chiedevano l’accertamento dell’illiceità di vedute e affaccio e la rimozione delle opere, oltre al risarcimento del danno nei confronti di L. e S.V..

Gli attori esponevano che il padre di M., S.N., aveva costruito una palazzina a (OMISSIS) poi divisa con atto notarile del 4 agosto 1980 tra M. e i convenuti L. e V., con attribuzione agli stessi della proprietà degli appartamenti posti rispettivamente al pianterreno, al primo e al secondo piano; che sull’adiacente suolo di metri quadri 65, attribuito agli attori con rogito del 7 maggio 1985, i fratelli L. e V. esercitavano indebita vedute e affaccio da una finestra e un balcone siti nella loro proprietà, senza rispettare le distanze di cui all’art. 905 c.c.;

2. I convenuti si costituivano e proponevano domanda riconvenzionale di accertamento della propria servitù sia per usucapione che per destinazione del padre di famiglia oltre alla demolizione di altra opera degli attori.

3. Il Tribunale riteneva fondata la domanda riconvenzionale di usucapione ventennale del diritto di servitù proposta dai convenuti e, pertanto, respingeva la domanda principale.

4. Avverso la suddetta sentenza proponevano appello i coniugi S.M. e T.G..

5. La Corte d’Appello respingeva il gravame, evidenziando che sussisteva il possesso utile ad usucapire sin dal 1980, mentre era infondata la tesi degli appellanti secondo la quale si doveva tener conto solo del periodo successivo al 7 maggio 1985 perchè prima il cortile sul quale si esercitava la veduta era bene comune.

La Corte d’Appello evidenziava, in primo luogo, che non emergeva la destinazione originaria del suolo di metri quadri 65 al servizio della palazzina suddivisa tra i fratelli S. e, pertanto, non poteva invocarsi il principio nemini res sua servit. Peraltro, tale principio non poteva trovare applicazione anche perchè nel caso di un’apertura di finestre su area di proprietà comune indivisa, l’esistenza in favore del proprietario di una singola unità immobiliare di un diritto di servitù sui beni indicati dall’art. 1117 c.c. non esclude che il medesimo ne possa essere anche comproprietario. Infatti in materia di condominio non trova applicazione il principio nemini res sua servit, giacchè quando il proprietario di uno di essi sia anche comproprietario dell’altro, l’intersoggettività del rapporto è data dal concorso di altri titolari del bene comune.

Infine, la Corte d’Appello premesso che la deduzione della costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia ex art. 1062 c.c., ritenuta assorbita dal Tribunale e riproposta nella costituzione in appello, non era tardiva essendo un’eccezione in senso lato non soggetta a preclusione, la riteneva fondata. Tale deduzione, si fondava sulla circostanza che il padre dei fratelli S. aveva costruito la palazzina in maniera tale da consentire a chi avesse abitato al secondo piano, di affacciare sul fondo di metri quadri 65 anch’esso di sua proprietà.

6. S.M. e T.G. hanno proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di sette motivi.

7. D.L.A. e S.V., nonchè S.L., D.B.F., D.B.N., D.B.A., D.B.S., in proprio e in qualità di eredi di d.B.P. hanno resistito con controricorso.

8. In prossimità dell’udienza hanno depositato memoria, sia i ricorrenti che S.L., D.B.F., D.B.N., D.B.A., D.B.S. insistendo nelle rispettive richieste.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione ed erronea applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4.

Secondo i ricorrenti la servitù di affaccio e di veduta poteva nascere solo una volta che il fondo sul quale veniva esercitata era diventato autonomo e, dunque, solo a far data dal 22 gennaio 1985, data del frazionamento dell’unità immobiliare con trasferimento del cortile ai ricorrenti. Il motivo di appello sul punto era rimasto privo di esame incorrendo la sentenza impugnata in ipotesi di nullità per violazione dell’art. 112 c.p.c.

2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: violazione degli artt. 1027,1028,1031,1032 e 1061 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4.

I ricorrenti ribadiscono la medesima censura relativa al fatto che risultava provato che il cortile sul quale veniva esercitata la servitù era compreso in un unico comprensorio immobiliare e, pertanto, mancava il presupposto stesso della servitù ovvero l’esistenza di un fondo servente e di un fondo dominante.

3. Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

La censura sotto il profilo dell’omesso esame del fatto controverso decisivo per il giudizio ripropone ancora una volta la circostanza che alla data del 1980 il comprensorio immobiliare era unico e non esisteva un bene immobile autonomo sul quale esercitare la servitù.

3.1 I primi tre motivi di ricorso, che stante la loro evidente connessione possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati.

In primo luogo, deve osservarsi che la Corte d’Appello ha ampiamente motivato sul perchè la data di inizio del possesso della servitù di veduta doveva ricondursi al 1980 e non al 1985 come prospettato dagli appellanti, sicchè sul punto non vi è stata alcuna omessa pronuncia. Peraltro la sentenza della Corte d’Appello è conforme anche al principio di diritto già espresso da questa Corte secondo il quale: “Il principio “nemini res sua servit” trova applicazione soltanto quando un unico soggetto è titolare del fondo servente e di quello dominante e non anche quando il proprietario di uno di essi sia anche comproprietario dell’altro, giacchè in tal caso l’intersoggettività del rapporto è data dal concorso di altri titolari del bene comune” (Sez. 2, Sentenza n. 13106 del 2000).

Infine, la prima ratio decidendi della sentenza impugnata si fondava sulla mancata prova circa la destinazione originaria del suolo di metri quadri 65 al servizio della palazzina suddivisa tra i fratelli S..

4. Il quarto motivo è così rubricato violazione dell’art. 156 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4.

I ricorrenti recepiscono un insanabile contrasto tra dispositivo e motivazione che rende nulla la sentenza d’appello, in quanto nella prima parte della motivazione si faceva riferimento anche all’accoglimento dell’eccezione della costituzione di servitù per destinazione del padre di famiglia e nella parte dispositiva invece tale aspetto era del tutto omesso.

5. Il quinto motivo di ricorso è così rubricato: violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4.

La Corte d’Appello pur avendo affermato espressamente che l’eccezione degli appellati di acquisizione della servitù per destinazione del padre di famiglia era stata reiterata solo condizionatamente al rigetto del motivo di appello concernente l’usucapione, aveva comunque esaminato l’eccezione, nonostante l’accoglimento della domanda di usucapione in violazione dell’art. 112 c.p.c.

6. Il sesto motivo di ricorso è così rubricato: violazione degli artt. 1061 e 1062 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

I ricorrenti affermano che al momento della visione divisione del 4 agosto 1980 esisteva un unico comprensorio immobiliare costruito a spese e cura di tutti comunisti e quindi non dal padre e, dunque, non vi era la prova contraria alla sussistenza dei presupposti di legge per l’acquisto della servitù per destinazione del padre di famiglia.

6.1 Il quarto, quinto e sesto motivo di ricorso, che possono essere esaminati congiuntamente stante la loro evidente connessione, sono inammissibili.

La sentenza impugnata si fondava sul possesso utile ad usucapire della servitù di veduta in oggetto. Ne consegue che una volta rigettato i primi tre motivi di ricorso i ricorrenti non hanno più interesse a porre in discussione l’ulteriore ratio decidendi relativa alla costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia. Infatti, nel caso in cui venga impugnata con ricorso per cassazione una sentenza (o un capo di questa) che si fondi su più ragioni, tutte autonomamente idonee a sorreggerla, è necessario, per giungere alla cassazione della pronuncia, non solo che ciascuna di esse abbia formato oggetto di specifica censura, ma anche che il ricorso abbia esito positivo nella sua interezza con l’accoglimento di tutte le censure, affinchè si realizzi lo scopo proprio di tale mezzo di impugnazione, il quale deve mirare alla cassazione della sentenza, “in toto” o nel suo singolo capo, per tutte le ragioni che autonomamente l’una o l’altro sorreggano. Ne consegue che è sufficiente che anche una sola delle dette ragioni non abbia formato oggetto di censura, ovvero, pur essendo stata impugnata, sia respinta, perchè il ricorso o il motivo di impugnazione avverso il singolo capo di essa, debba essere respinto nella sua interezza, divenendo inammissibili, per difetto di interesse, le censure avverso le altre ragioni poste a base della sentenza o del capo impugnato” (Sez. U, Sent. n. 16602 del 2005).

7. Il settimo motivo di ricorso è così rubricato omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

La corte d’appello aveva ritenuto sussistente i presupposti per la costituzione della servitù, ai sensi dell’art. 1062 c.c., trascurando il fatto decisivo che nel 1980 il fondo servente era un mero relitto privo di ogni funzione servente.

7.1 Il motivo è inammissibile.

Il tema non risulta affrontato dalla sentenza impugnata e il ricorrente non indica in quale atto lo ha fatto valere nel corso del giudizio di appello.

8. Il ricorso è rigettato.

6. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

7. La Corte – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 – dà atto della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore dei controricorrenti delle spese del giudizio di cassazione che liquida nei confronti di S.L., D.B.F., D.B.N., D.B.A., D.B.S. in complessivi Euro 4200 più 200 per esborsi e nei confronti dei restanti controricorrenti in Euro 3200 più 200 per esborsi;

ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti del contributo unificato dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda civile, il 10 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 6 agosto 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA