Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21020 del 02/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 02/10/2020, (ud. 10/09/2020, dep. 02/10/2020), n.21020

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16230-2019 proposto da:

COMUNE DI SAN PRISCO, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZALE CLODIO 22, presso lo

studio dell’avvocato ROSANO RITA, rappresentato e difeso

dall’avvocato DE PASCMJE GIANFRANCO;

– ricorrente –

contro

SERI PLAST SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato GENTILE UMBERTO;

– controricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 9785/1/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 13/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO

CROLLA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. Seriplast srl impugnava davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Caserta la cartella esattoriale emessa dall’Agente di Riscossione per conto del Comune di San Prisco dell’importo di Euro 80.975,51 per ICI 2007 oltre sanzioni ed interessi che faceva seguito ad un avviso di accertamento notificato il 27.12.202.

2. La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso e annullava la cartella di pagamento per inesistenza della notifica dell’avviso di accertamento in quanto effettuata da soggetto non legittimato ed essendo l’Ente impositore decaduto dal potere di notifica dell’avviso di accertamento.

3. La sentenza veniva impugnata dal Comune di San Prisco e la Commissione Tributaria della Campania rigettava l’appello per essere riservate al servizio universale di Poste Italiane non solo le notifiche degli atti giudiziari ma anche degli atti tributari sostanziali.

4. Avverso la sentenza della CTR il Comune di San Prisco ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di un unico motivo. Il contribuente si è costituito depositando controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo e secondo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 261 del 1999, art. 4, comma 1, lett. a) e del D.Lgs. n. 58 del 2011, in relazione alla L. n. 890 del 1982, per avere la CTR errato nell’escludere la possibilità che l’avviso di accertamento, atto amministrativo, potesse essere notificato anche attraverso il servizio individuale in quanto, alla luce della normativa che ha liberalizzato il servizio, solo le notifiche degli atti giudiziari e quelli delle violazioni al c.d.s. dovevano essere effettuate con il servizio universale Poste Italiane.

2. Va rigettata l’eccezione di inammissibilità del ricorso in quanto, contrariamente all’assunto del resistente, l’ente comunale ricorrente ha indicato e prodotto i documenti sul quale si fonda il ricorso.

3. I due motivi da esaminarsi congiuntamente, stante la loro intima connessione, sono fondati.

3.1 Il D.Lgs. n. 261 del 1999, di recepimento della Dir. 97/67/CE (emanata con il preciso scopo di dettare “regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio”), ha, nel quadro della liberalizzazione del mercato dei servizi postali, mantenuto un servizio postale universale, includendo tra i servizi ad esso riservati “gli invii raccomandati attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie”.

3.2 Alla suindicata Dir. del 1997 è seguita la Dir. 2008/6/CE, recepita con D.Lgs. n. 58 del 2011, che ha modificato il D.Lgs. n. 261 del 1999, art. 4, stabilendo che “Per esigenze di ordine pubblico, sono affidati in via esclusiva al fornitore del servizio universale: a) i servizi inerenti le notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla L. 20 novembre 1982, n. 890, e successive modificazioni; b) i servizi inerenti le notificazioni a mezzo posta di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 201”.

3.3 L’evoluzione normativa della materia ha avuto il suo epilogo nella L. n. 124 del 2017, art. 1, comma 57, lett. b), che ha espressamente abrogato il D.Lgs. n. 261 del 1999, art. 4, con soppressione pertanto dell’attribuzione in esclusiva alla società Poste Italiane s.p.a., quale fornitore del servizio postale universale, dei servizi inerenti le notificazioni e comunicazioni di atti giudiziari ai sensi della L. n. 890 del 1982, nonchè dei servizi inerenti le notificazioni delle violazioni al c.d.s., ai sensi del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 201.

3.4 La liberalizzazione del servizio può quindi dirsi completata solo a partire dal 10 settembre 2017 data di entrata in vigore della L. n. 124 del 2017.

3.5 Con riferimento agli atti amministrativi diversi da quelli di contestazione delle violazioni al c.d.s. questa Corte con la sentenza n. 8416/2019, resa a Sezione Unite, ha affermato in motivazione che “A tale stregua, con riferimento alla disciplina ratione temporis nella specie applicabile va osservato che la riserva della notifica a mezzo posta all’Ente Poste (poi società Poste Italiane s.p.a.), pur se posteriore (L. n. 265 del 1999, art. 10, comma 6, che ha modificato la L. n. 689 del 1981, art. 18) al D.Lgs. n. 261 del 1999, di liberalizzazione (nel più ampio quadro della liberalizzazione del mercato dei servizi postali) delle notificazioni, è stata successivamente limitata alla notificazione a mezzo posta degli atti giudiziari e alla notificazione a mezzo posta delle violazioni al c.d.s. per effetto del disposto di cui al D.Lgs. n. 261 del 1999, art. 4, come modificato dal D.Lgs. n. 58 del 2011, vigente alla data di notifica del verbale di contestazione di cui trattasi” In sostanza si è riconosciuta la validità delle notifiche degli atti amministrativi diversi dalle contestazioni di violazioni al c.d.s. effettuate dopo il 30 aprile 2011 data di entrata del D.Lgs. n. 58 del 2011.

3.6 La CTR, quindi, nel dichiarare inesistente la notifica dell’avviso di accertamento ICI, a mezzo di operatore privato, effettuata nel dicembre 2012, non si è attenuta principio sopra indicato.

4. Il ricorso va accolto con cassazione dell’impugnata sentenza e rinvio alla CTR in diversa composizione anche in ordine alla regolamentazione delle spese del presente giudizio.

PQM

La Corte:

accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia alla Commissione Tributaria regionale della Campania in diversa composizione anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 ottobre 2020

 

 

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