Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2102 del 31/01/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 2102 Anno 2014
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: BARRECA GIUSEPPINA LUCIANA

ORDINANZA
sul ricorso 29056-2011 proposto da:
MATTEO ALDO MTTLDA38C23L083V, elettivamente domiciliato
in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CASSAZIONE,
rappresentato e difeso dall’avvocato ZARONE FABRIZIO giusta
procura a margine del ricorso;

– ricorrente contro
DI MAURO MARIA ROSARIA, elettivamente domiciliata in ROMA,
PIAZZA CAVOUR presso la CASSAZIONE, rappresentata
dall’avvocato RUGGIERO BRUNO giusta procura speciale in calce al
controricorso;

– controricorrente nonché contro
VESTINI LUCA;

Data pubblicazione: 31/01/2014

- intimato avverso la sentenza n. 3273/2010 della CORTE D’APPELLO di
NAPOLI del 23/07/2010, depositata il 05/10/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
04/12/2013 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPINA LUCIANA
et,■,t-to
udito l’Avvocato Ruggiero Bruno difensore de corrente che si riporta
agli scritti;
è presente il P.G. in persona del Dott. IGNAZIO PATRONE che
nulla osserva.
Premesso in fatto
E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
“Il ricorso è inammissibile.
Esso risulta notificato il 18 novembre 2011 ed è stato proposto avverso la
sentenza pubblicata il 5 ottobre 2010 e non notificata.
Trattandosi di causa di opposizione all’esecuzione introdotta ai sensi dell’art.
615, comma primo, cod. proc. civ. va fatta applicazione delle norme degli artt.
1 e 3 della legge n. 742 del 1969 e dell’art. 92 dell’ordinamento giudiziario di
cui al R.D. n. 12 del 1941.
La regola della sospensione feriale dei termini prevista dal citato art. 1 della
legge n. 742 del 1969 non soffre, quanto alla materia civile, altre eccezioni se
non quelle dell’art. 3 (e quelle previste da norme di settore, come le norme
relative alla procedura fallimentare).
Tra le eccezioni di cui all’art. 3 vi sono le <> o i <>.
Quest’ultima norma contempla espressamente le opposizioni all’esecuzione ed
è stata interpretata nel senso che i termini nel periodo feriale non vengono
sospesi non solo per i giudizi di opposizione all’esecuzione ex art. 615, comma
secondo, cod. proc. civ. (vale a dire per le opposizioni c.d. esecutive, cioè
successive all’inizio dell’esecuzione), ma anche per i giudizi di opposizione
all’esecuzione ex art. 615, comma primo, cod. proc. civ. (vale a dire per le
opposizioni c.d. pre-esecutive, cioè precedenti l’inizio dell’esecuzione, dette
anche opposizioni a precetto: cfr. Cass. ord. n. 17440/02), oltre che per le
opposizioni agli atti esecutivi e per le opposizioni di terzo all’esecuzione (cfr.,
tra le tante, Cass. ord. n. 9998/10), nonché per i giudizi di accertamento
dell’obbligo del terzo nell’espropriazione dei crediti (cfr., da ultimo, Cass. n.
1030/12), per le controversie distributive (cfr. Cass. S.U. n. 10617/10) e per i
giudizi di divisione endoesecutiva (cfr. Cass. ord. n. 1801/10).
Ric. 2011 n. 29056 sez. M3 – ud. 04-12-2013
-2-

BARRECA;

Nel caso di specie, il termine per proporre ricorso per cassazione ai sensi
dell’art. 327 cod. proc. civ. va computato a decorrere dal 5 ottobre 2010, senza
tenere conto della sospensione dei termini dal 10 agosto al 15 settembre, sicché
il termine annuale era già scaduto alla data del 18 novembre 2011, quando
venne richiesta la notificazione ed, in pari data, il ricorso venne notificato.”.
La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai

difensori.
Non sono state presentate conclusioni scritte.

Ritenuto in diritto
A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio,
il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella
relazione.
Il ricorso va perciò dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al
pagamento, in favore della resistente Maria Rosaria Di Mauro, delle
spese del giudizio di cassazione, complessivamente liquidate in €
2.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il giorno 4 dicembre 2013, nella camera di
consiglio della sesta sezione civile — 3 della Corte suprema di
cassazione.

Tale disciplina regola il processo di opposizione all’esecuzione in ogni sua fase,
compreso il giudizio di cassazione (cfr. , tra le altre, Cass. n. 10874/05,
6103/06, 12250/07, 14591/07, 4942/10) ed a prescindere dal contenuto della
sentenza e dai motivi di impugnazione, anche se relativi a domande accessorie
quali quelle concernenti le spese o la responsabilità aggravata (cfr. Cass. n.
6940/07, n. 20745/09, n. 17497/11, n. 6107/13, nonché Cass. ord. n. 23266/09 e
9997/10), a meno che la controversia non sia più qualificabile come
opposizione all’esecuzione per avere il giudice di merito pronunciato su
domanda riconvenzionale altrimenti qualificata (cfr. Cass. n. 21681/09).

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