Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2102 del 05/02/2015
Civile Ord. Sez. 6 Num. 2102 Anno 2015
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: COSENTINO ANTONELLO
Data pubblicazione: 05/02/2015
ORDINANZA
sul ricorso 4443-2013 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 11210661002 in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende, ope legis;
– ricorrente contro
RENDA PIETRO;
– intimato avverso la sentenza n. 46/26/2012 della Commissione Tributaria Regionale di
TORINO del 6.6.2012, depositata il 20/06/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/12/2014
dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLO COSENTINO.
rilevato che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in
,tosSt
cancelleria la relazione di seguito integralmente trascritta:
<< L'Agenzia delle Entrate ricorre contro il sig. Pietro Renda per la cassazione della sentenza
con cui la Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, confermando la sentenza di C primo grado, ha annullato il provvedimento di diniego opposto dall'Ufficio alla domanda del
contribuente di condono ex art. 12 1. 289/02, in ragione del tardivo pagamento della rata di
saldo.
La sentenza gravata ritiene efficace il condono perché il ritardo del contribuente nell'esecuzione del versamento della rata di saldo sarebbe scusabile, in quanto, per un verso,
la buona fede del contribuente stesso non potrebbe essere disconosciuta, in considerazione
volte il termine di pagamento, ai differenti orientamenti interpretativi, alla tardiva produzione
di documenti interpretativi da parte dell'Amministrazione" ; per altro verso il versamento
avvenne comunque entro il termine ultimo del 18/4/2005, "termine che il contribuente, tratto
in inganno dalla farraginosità e dalle irrazionalità della norma, ha ritenuto applicabile anche
a coloro che avevano aderito al condono nella prima fase".
Con l'unico motivo di ricorso l'Agenzia delle entrate censura violazione dell' articolo 12 - e
degli articoli 7, 8, 9, 15 e 16 - della legge n. 289/02 in cui la sentenza gravata sarebbe incorsa
ritenendo scusabile l'errore compiuto dal contribuente versando la seconda rata oltre il
termine del 16.4.04, ancorché la prima rata fosse stata versata prima dell'entrata in vigore
del decreto legge n. 143/03.
Il contribuente non si è costituito.
Il ricorso non può trovare accoglimento, ancorché la sentenza gravata vada corretta nella sua
motivazione ai sensi dell'articolo 384 cpc.
Al riguardo si osserva che l'affermazione del giudice di merito secondo cui il ritardo del
contribuente nel versamento della seconda rata deriverebbe da errore scusabile non è esatta,
perché nella specie il versamento della seconda rata del condono non può giudicarsi tardivo.
Al riguardo va preliminarmente osservato che nella sentenza gravata si dà atto il contribuente
versò la prima rata (pari all'80% della somma dovuta per la definizione dei ruoli pregressi) il
14.5.2003 e la seconda rata il 15.4.05.
Ciò posto, si osserva che il secondo comma dell'articolo 12 della legge n. 289/02 - come
sostituito dall'articolo 5 bis del decreto legge n. 282/02, introdotto dalla legge di conversione
n. 27/03 - fissava per il versamento della prima rata il termine del 16 aprile 2003 e per il
versamento del residuo il termine del 16 aprile 2004.
Il primo di tali termini fu differito al 16.5.03, fermo restando il secondo, con l'articolo 1 del
decreto legge n. 59/03, non convertito.
Il successivo decreto legge n. 143/03, convertito con la legge n. 212/03, ha poi differito il
primo termine dal 16 aprile 2003 al 16 ottobre 2003 (data poi ulteriormente spostata, con il
decreto legge 269/03, convertito con la legge 326/03, al 16 marzo 2004 e ancora, con il decreto
legge 335/03, convertito con la legge 47/04, al 16 aprile 2004) e ha rimesso al Ministro Ric. 2013 n. 04443 sez. MT - ud. 17-12-2014
-2- "dell'obiettiva incertezza dovute ai continui interventi del legislatore che hanno variato più dell'Economia e delle Finanze la rideterminazione, tra gli altri, del secondo termine. E'
opportuno riportare uno stralcio dell'articolo 1, comma secondo, d.l. 143/03: "I contribuenti che non hanno effettuato, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto,
versamenti utili per la definizione degli adempimenti e degli obblighi tributari di cui agli
articoli 7, 8, 9, 9-bis, 11, comma 4, 12, 14, 15 e 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come
modificata dall'articolo 5-bis del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con
modifìcazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, nonché di cui agli articoli 5 e 5-quinquies
2004 ............ Gli ulteriori termini connessi, contenuti nelle predette disposizioni, nonché
quelli per la mera trasmissione in via telematica delle dichiarazioni relative alle suddette
definizioni, sono rideterminati con decreti, rispettivamente, del Ministero dell'economia e delle
finanze e del direttore dell'Agenzia delle entrate, anche con riferimento alle date di
versamento degli eventuali pagamenti rateali, ferma restando la decorrenza degli interessi dal
17 ottobre 2003".
Alla suddetta rideterminazione il Ministro dell'Economia e delle Finanze provvide con il d.m.
8.4.2004, il cui articolo 1, comma 2, lett. g), fissò al 18 aprile 2005, tra l'altro, "il termine di
versamento del residuo importo dovuto ai sensi dell'art. 12, commi 2, secondo periodo, e 2-ter
della legge n. 289 del 2002, relativamente ai soggetti che alla data di entrata in vigore del
citato decreto-legge n. 143 del 2003 ancora non avevano effettuato versamenti utili per la
definizione degli adempimenti e degli obblighi tributari di cui al medesimo art. 12".
Va altresì considerato che la legge di conversione del decreto legge 143/03, nel secondo
comma del suo unico articolo, fece salvi gli effetti del già menzionato decreto legge 59/03,
non convertito, e, inoltre, stabilì espressamente: "Sono utili i versamenti ... effettuati tra il 17
aprile 2003 ed il 25 giugno 2003, ai fini delle definizioni di cui agli articoli 11, comma 4, 12,
15, 16 e 17, comma 1, della medesima legge n. 289 del 2002".
Così ricostruita l'evoluzione normativa della materia - e sul presupposto, non contestato dalla
difesa erariale, che il versamento della prima rata (80% della somma dovuta per la definizione dei ruoli pregressi), effettuato il 14.5.03, fu tempestivo ai sensi dell'articolo 1 del decreto legge n. 59/03, non convertito ma i cui effetti sono stati fatti salvi dalla legge n.
212/03, di conversione del decreto legge n. 143/03 - si tratta di stabilire se possa considerarsi
tempestivo anche il versamento del residuo importo dovuto per il perfezionamento del
condono, effettuato dal contribuente il 15.4.05, dopo lo spirare dell'originario termine del
16.4.04 ma prima dello spirare del termine del 18.4.05 fissato dal d.m. 8.4.2004; ossia, vale a
dire, se nel caso del contribuente si applichi la proroga dal 16.4.04 al 18.4.05 del termine di
pagamento della seconda rata di condono.
In proposito va rilevato che nella Risoluzione dell' Agenzia delle Entrate n. 125 12/08/2005 si
afferma che tanto il secondo comma dell'articolo 1 del decreto legge 143/03, quanto il secondo
comma, lett. g), dell'articolo I del decreto ministeriale 8.4.04 limitano l'operatività della
Ric. 2013 n. 04443 sez. MT - ud. 17-12-2014
-3- del medesimo decreto-legge n. 282 del 2002, possono provvedervi entro il 16 aprile proroga solo a coloro che alla data di entrata in vigore del decreto legge 143/03 non avevano
effettuato versamenti utili ai fini del condono. Alla stregua di tale interpretazione normativa,
dunque, l'odierna intimata non potrebbe beneficiare della proroga, perché alla data di entrata
in vigore del decreto legge 143/03 essa aveva effettuato l'utile versamento della prima rata del
condono.
La tesi dell'Amministrazione, ripresa anche nel ricorso per cassazione qui in esame, è
12090/12, perché l'interpretazione della norma che essa propone condurrebbe al risultato che
il versamento della seconda rata di condono effettuato nel periodo compreso tra la scadenza
del termine originario (16.4.04) e la scadenza del termine prorogato (18.4.05) perfezionerebbe
il condono per i contribuenti che hanno pagato la prima rata dopo il 25.6.03 (data di entrata in
vigore del decreto legge 143/03) e non per quelli che l'hanno, più diligentemente, pagata
prima del 25.6.03.
Si tratta - come evidenziato negli arresti citati, a cui si ritiene di dover dare conferma e seguito
- di un approdo ermeneutico paradossale, tale da sollevare anche dubbi di legittimità
costituzionale, con riferimento al parametro della ragionevolezza ex art. 3 Cost., e che peraltro
contrasterebbe con la ratio legis; se infatti, come appare evidente, lo scopo della riapertura
dei termini di versamento recata dal secondo comma dell'articolo 1 d.l. 143/03 era quello di
aumentare il gettito dei condoni di cui alla legge 289/02, ampliando la platea dei contribuenti
coinvolti, escludere dal condono quei contribuenti che, avendo pagato tempestivamente la
prima rata, perdano il termine del 16.4.04 per il pagamento della seconda, disincentiverebbe
costoro dal provvedere comunque entro il 18.4.05, in tal modo frustrando l'interesse del Fisco
al celere incasso dei saldi dai medesimi ancora dovuti.
Si deve dunque ritenere, secondo una interpretazione costituzionalmente orientata, che la
proroga dal 16.4.04 al 18.4.05 del termine di pagamento della seconda rata del condono ex
art. 12 1. 289/06 operi anche per coloro che avevano pagato la prima rata in epoca anteriore
alla data di entrata in vigore del decreto legge 143/03; e che la disposizione contenuta nel
secondo comma dell'articolo 1 del decreto legge 143/03 e nel secondo comma, lett. g),
dell'articolo 1 del decreto ministeriale 8.4.04 - che limita la platea dei destinatari della
proroga dei termini a quei contribuenti che alla data di entrata in vigore del decreto legge
143/03 non avevano effettuato versamenti utili per la definizione degli adempimenti e degli
obblighi tributari di cui all'articolo 12 (tra gli altri) della legge 289/02 - va interpretata nel
senso che per versamenti "utili" per la definizione degli adempimenti e degli obblighi tributari
devono intendersi i versamenti immediatamente estintivi di detti obblighi, ossia quelli
effettuati in unica soluzione.
Deve quindi concludersi che il contribuente aveva il diritto di avvalersi della riapertura dei
termini di versamento recata dal secondo comma, lett. g), dell'articolo 1 del d.m. 8.4.04,
emanato nell'esercizio della delega contenuta nell'articolo 23 decies, comma quinto, del
Ric. 2013 n. 04443 sez. MT - ud. 17-12-2014
-4- tuttavia già stata disattesa da questa Corte con la sentenza n. 13697/13 e l'ordinanza n. decreto legge 355/03, e conseguentemente, che il giudice di merito non ha errato nel
giudicare efficace l'istanza di condono dal medesimo proposta.
Si propone il rigetto del ricorso.» che il contribuente non si è costituito;
che la relazione è stata notificata alla ricorrente; che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide gli
argomenti esposti nella relazione;
che peraltro - non deducendosi in ricorso, né emergendo dalla sentenza gravata,
che il ruolo di cui si tratta concernesse tributi armonizzati - l'applicazione nella
fattispecie dell'articolo 12 1. 289/02 non trova ostacolo nel diritto dell'Unione
europea;
che, pertanto, si deve rigettare il ricorso;
che non vi è luogo a regolazione di spese, non essendosi l'intimato costituito;
che non vi è luogo alla declaratoria di cui all'articolo 11, comma 1 quater, DPR
115/02, essendo ricorrente l'Agenzia delle entrate (Cass. SSUU 9938/14). P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma il 17 dicembre 2014. che non sono state depositate memorie difensive;