Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21019 del 08/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 08/09/2017, (ud. 17/05/2017, dep.08/09/2017),  n. 21019

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8183-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

CEDIS COSTRUZIONI EDILI INDUSTRIALI E SERVIZI SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1622/21/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di PALERMO, SEZIONE DISTACCATA di CALTANISSETTA,

depositata il 13/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 17/05/2017 dal Consigliere Dott. LUCIO NAPOLITANO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte,

costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1 bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n 197 del 2016; dato atto che il collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata, osserva quanto segue:

Con sentenza n. 1622/21/2015, depositata il 13 aprile 2015, la CTR della Sicilia – sezione staccata di Caltanissetta – rigettò l’appello proposto nei confronti della S.r.l. CEDIS – Costruzioni Edili Industriali e Servizi S.r.l. – (di seguito, per brevità, CEDIS) dalla locale Direzione provinciale dell’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza resa dalla CTP di Caltanissetta, che aveva parzialmente accolto il ricorso di primo grado della società avverso cartella di pagamento, con la quale, per quanto in questa sede rileva, l’Amministrazione aveva provveduto a recupero di credito d’imposta L. n. 388 del 2000, ex art. 8 assunto come indebitamente utilizzato per l’anno 2000. Avverso la sentenza della CTR l’Amministrazione finanziaria ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.

La CEDIS non ha svolto difese.

Con il primo motivo la ricorrente la ricorrente denuncia “nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 99 e 112 c.p.c. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 18 con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, censurando l’erroneità della pronuncia impugnata laddove ha escluso la sussistenza del vizio di ultrapetizione della pronuncia di primo grado impugnata dall’Amministrazione con il ricorso in appello, facendo riferimento al principio iura novit curia, richiamato in modo inconferente dalla decisione della CTR.

Il motivo è manifestamente fondato.

Nella fattispecie in esame l’Amministrazione finanziaria aveva denunciato con il primo motivo di ricorso in appello la nullità della pronuncia di primo grado per la violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, non avendo la società fatto oggetto di motivo d’impugnazione l’illegittimità della cartella perchè non preceduta da avviso di accertamento per il recupero di credito d’imposta di cui l’Amministrazione contestava l’indebita utilizzazione per il 2000, mentre la pronuncia della CTP di Caltanissetta aveva parzialmente accolto il ricorso della CEDIS proprio in relazione a detto profilo, con ciò incorrendo nella violazione dell’art. 112 c.p.c.

Orbene la CTR ha rigettato il motivo di gravame ritenendo che, nell’ambito della verifica generale di legittimità dell’atto impugnato, il giudice di primo grado potesse rilevare il vizio indipendentemente da un’espressa censura, “rientrando ciò nell’ambito generale del principio regolatore della giurisdizione jura novit curia” (così, testualmente, la decisione impugnata).

Sennonchè tale affermazione si rivela del tutto erronea riguardo alla fattispecie in esame, nella quale non è controverso in fatto che parte ricorrente non ebbe a prospettare la relativa questione come motivo d’illegittimità dell’atto impugnato.

Questa Corte ha avuto modo di affermare, anche di recente, (cfr. Cass. sez. 5, ord. 11 maggio 2017, n. 11629), che “in tema di procedimento tributario, come in quello civile, non sussistendo sul punto preclusione di compatibilità, l’applicazione del principio iura novit curia fa salva la possibilità – doverosità per il giudice di dare una diversa qualificazione giuridica ai fatti ed ai rapporti dedotti in lite nonchè all’azione esercitata in causa, ricercando, a tal fine, le norme giuridiche applicabili alla vicenda descritta in giudizio e ponendo a fondamento della sua decisione disposizioni e principi di diritto eventualmente anche diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti, con il solo limite dell’immutazione della fattispecie da cui conseguirebbe la violazione del principio di correlazione tra il chiesto ed il pronunciato”; limite, dunque, che in relazione al contenuto dell’impugnazione della cartella, risulta indiscutibilmente violato, donde l’erroneità della pronuncia d’appello che ha richiamato in maniera impropria nella fattispecie in esame il principio novit curia per giustificare il rigetto dell’appello dell’Amministrazione finanziaria avverso la decisione di primo grado. Il ricorso va dunque accolto in relazione al primo motivo, assorbiti gli altri.

La sentenza impugnata va dunque cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata per nuovo esame alla CTR della Sicilia -sezione staccata di Caltanissetta – in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

 

Accoglie il ricorso in relazione al primo motivo, assorbiti gli altri.

Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Sicilia – sezione staccata di Caltanissetta – in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 17 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 8 settembre 2017

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