Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21019 del 06/10/2014


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 21019 Anno 2014
Presidente: SEGRETO ANTONIO
Relatore: SCARANO LUIGI ALESSANDRO

SENTENZA

sul ricorso 25932-2008 proposto da:
TONELLI VALTER, elettivamente domiciliato in ROMA,
VICOLO ORBITELLI 31, presso lo studio dell’avvocato
ZENO ZENCOVICH VINCENZO, che lo rappresenta e difende

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unitamente all’avvocato BITETTI ROSALBA C. giusta
procura a margine del ricorso;
– ricorrente –

2014
1310

contro

AURORA ASSICURAZIONI SPA 05538250969, in persona del
suo procuratore speciale Dott.ssa GIOVANNA GIGLIOTTI,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LEONIDA

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Data pubblicazione: 06/10/2014

BISSOLATI 76, presso lo studio dell’avvocato SPINELLI
GIORDANO TOMMASO, che la rappresenta e difende giusta
procura in calce al controricorso;
– controricorrente nonchè contro

– intimati –

avverso la sentenza n. 1700/2007 della CORTE
D’APPELLO di ROMA, depositata il 04/09/2007 R.G.N.
3514/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 22/05/2014 dal Consigliere Dott. LUIGI
ALESSANDRO SCARANO;
udito l’Avvocato MICHELE CLEMENTE per delega;
udito l’Avvocato NICOLA RIVELLESE per delega;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. TOMMASO BASILE che ha concluso per il
rigetto.

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FALLIMENTO FEDERMAR SRL , CARINI FEDERICO;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 4/9/2007 la Corte d’Appello di Roma, in
parziale accoglimento del gravame interposto dal sig. Valter
Tonelli e in conseguente parziale riforma della pronunzia Trib.
Roma 18/4/2005, dichiarava la concorrente pari responsabilità del

.

medesimo e del sig. Federico Carini, conducente dell’autocarro di
proprietà della società Federmar s.r.l. e assicurato con la
compagnia Meie Assicurazioni s.p.a., in relazione al sinistro
avvenuto in Roma il 13/10/1998, alle ore 10.15, allorquando mentre
attraversava, al di fuori delle strisce, la locale via Carlo
Alberto veniva investito dal suindicato autocarro quando si
trovava ormai quasi al centro della carreggiata, riportando
lesioni personali.
Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito il
Tonelli propone ora ricorso per cassazione, affidato a 4 motivi,
illustrati da memoria.
Resiste con controricorso la società Aurora Assicurazioni
s.p.a. ( già Meie Assicurazioni s.p.a. ), che ha presentato anche
memoria.
L’altro intimato non ha svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il 1 0 motivo il ricorrente denunzia violazione e falsa
applicazione degli artt. 1227, 2043, 2054 c.c., in riferimento
all’art. 360, l ° co. n. 3, c.p.c.
Si duole che la corte di merito abbia ravvisato un suo
concorso di colpa senza che il conducente del veicolo abbia

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fornito la prodromicamente necessaria prova di aver fatto tutto il
possibile per evitare il danno.
Lamenta non essersi dalla corte di merito considerato che <>.
Il motivo è infondato.
Giusta

principio

consolidato

nella

giurisprudenza

di

legittimità, in materia di responsabilità da sinistri derivanti
dalla circolazione stradale, la ricostruzione delle modalità del
fatto generatore del danno, la valutazione della condotta dei
singoli soggetti che vi sono coinvolti, l’accertamento e la
graduazione della colpa, l’esistenza o l’esclusione del rapporto
di causalità tra i comportamenti dei singoli soggetti e l’evento
dannoso, integrano dei giudizi di merito, come tali sottratti al
sindacato di legittimità se il ragionamento posto a base delle
conclusioni sia caratterizzato da completezza, correttezza e
coerenza dal punto di vista logico-giuridico (v. Cass., 25/1/2012,
n. 1028; Cass., 23/2/2006, n. 4009, Cass., 9/10/1998, n. 10021. E
già Cass., 20/12/1967, n. 2982).
Orbene, nell’affermare che <>, e che <>.
Ha al riguardo ulteriormente precisato di ravvisare non
fondate <>.

5

ad evitare l’impatto con il Tonelli>>, del suindicato principio la

Ha per altro verso sottolineato che la <>.
Ha quindi concluso per <>.
Con il 2 ° ed il 4 ° motivo il ricorrente denunzia <> su punti
decisivi della controversia, in riferimento all’art. 360, l ° co.
n. 5, c.p.c.>>.
Si duole che la corte di merito abbia contraddittoriamente
motivato in ordine alla condotta dal medesimo mantenuta.

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,

espressamente riferito di aver udito la frenata brusca e

Lamenta che la corte di merito ha «motivato l’esclusione del
risarcimento del danno patrimoniale subito dal ricorrente in base
alla sola, superficiale e contraddittoria motivazione che il
rapporto tra il sig. Tonelli e la Persclaudio Sud-Marche surgelati
s.p.a., in atto al momento del sinistro de quo

(all.ti V e VI al

risolto consensualmente e con incentivo all’esodo, omettendo
totalmente di valutare le potenzialità professionali del
danneggiato e la misura in cui il sinistro ne ha causato una
immediata e significativa diminuzione, e ne ha inoltre reso
concretamente impossibile una futura estrinsecazione>>.
Si duole non essersi considerata <>.
Con il 3 ° motivo il ricorrente denunzia violazione e falsa
applicazione degli artt. 2043, 2697 c.c., in riferimento all’art.
360, l ° co. n. 3, c.p.c.>>.
Si duole che la corte di merito non gli abbia riconosciuto il
risarcimento del danno patrimoniale, mal valutando le emergenze
processuali e in particolare la espletata CTU.
I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto
connessi, sono in parte inammissibili e in parte infondati.
Va anzitutto posto in rilievo che essi risultano formulati in
violazione dell’art. 366, l ° co. n. 6, c.p.c., atteso che il

7

presente ricorso, docc. 8 e 9 fascicolo Tonelli ), si sarebbe

ricorrente fa riferimento ad atti e documenti del giudizio di
merito [ es., agli <>, alle <>, al
«rapporto ( all. Il al presente ricorso, doc. 3 fascicolo Tonelli
)>> degli <>, ai <>, alla
<>, alle <>, al «contratto della durata minima si sette anni
sottoscritto in data 14.5.1998 ( all. V al presente ricorso, doc.
8 fascicolo Tonelli )>>, al <>, alla risoluzione del <>, all’<>, alla
«documentazione contabile>> e alle <>, all’ordinanza
resa all’udienza del 19.6.2003 ( all. XII al presente ricorso )>>,
alla <>, all’atto di appello, alla

8

metrici e fotografici e … identificazione della teste ( all.ti III

( all. XII al presente ricorso

deposizione del <>, al «verbale della PM>>, all’<>, alle «prove documentali e
testimoniali acquisite al giudizio

all.ti II, II, IV, XII al

presente ricorso, docc. 3, 4, 5, fascicolo Tonelli )>> ]

la parte d’interesse in questa sede- riprodurli nel ricorso
ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni
necessarie ai fini della relativa individuazione con riferimento
alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla
documentazione, come pervenuta presso la Corte di Cassazione, al
fine di renderne possibile l’esame v., da ultimo, Cass.,
16/3/2012, n. 4220 ), con precisazione ( anche ) dell’esatta
collocazione nel fascicolo d’ufficio o in quello di parte, e se
essi siano stati rispettivamente acquisiti o prodotti ( anche ) in
sede di giudizio di legittimità ( v. Cass., 23/3/2010, n. 6937;
Cass., 12/6/2008, n. 15808; Cass., 25/5/2007, n. 12239, e, da
ultimo, Cass., 6/11/2012, n. 19157 ), la mancanza anche di una
sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile (cfr.
Cass., 19/9/2011, n. 19069; Cass., 23/9/2009, n. 20535; Cass.,
3/7/2009, n. 15628; Cass., 12/12/2008, n. 29279. E da ultimo,
Cass., 3/11/2011, n. 22726; Cass., 6/11/2012, n. 19157 ).
A tale stregua il ricorrente non deduce le formulate censure
in modo da renderle chiare ed intellegibili in base alla lettura
del solo ricorso, non ponendo questa Corte nella condizione di
adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il

9

limitandosi a meramente richiamarli, senza invero debitamente -per

relativo fondamento

( v. Cass.,

18/4/2006, n. 8932; Cass.,

20/1/2006, n. 1108; Cass., 8/11/2005, n. 21659; Cass., 2/81/2005,
n. 16132; Cass., 25/2/2004, n. 3803; Cass., 28/10/2002, n. 15177;
Cass., 12/5/1998 n. 4777 ) sulla base delle sole deduzioni
contenute nei medesimi, alle cui lacune non è possibile sopperire

accesso agli atti del giudizio di merito ( v. Cass., 24/3/2003, n.
3158; Cass., 25/8/2003, n. 12444; Cass., 1 ° /2/1995, n. 1161 ).
Deve ulteriormente osservarsi che, laddove lamenta che la
corte di merito <>, anziché del denunziato vizio di
motivazione il ricorrente in realtà inammissibilmente si duole di
vizi di violazione di norme di diritto.
Quanto al 3 0 motivo va infine sottolineato che laddove si
duole di avere <> relativo
all’<>, in quanto
all’esito del sinistro

de quo è

risultato <>, ed altresì di avere «prodotto
in giudizio ogni prova documentale utile a dimostrare il danno
subito a seguito del sinistro, ovvero ha in primo luogo prodotto,
allegato all’atto di citazione, sia il contratto di assunzione

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con indagini integrative, non avendo la Corte di legittimità

alla Pesclaudio s.p.a. con allegato accordo aggiuntivo, sia la
lettera di risoluzione del rapporto», il ricorrente in realtà
lamenta l’asseritamente erronea valutazione da parte del giudice
delle emergenze processuali.
Tale vizio ridonda allora non già, come dall’odierno

norme (art. 2697 ss.) poste dal Libro VI, Titolo II del Codice
civile E regolanti le materie a) dell’onere della prova, b)
dell’astratta idoneità di ciascuno dei mezzi in esse presi in
considerazione all’assolvimento di tale onere in relazione a
specifiche esigenze e c) della forma che ciascuno di essi deve
assumere ], bensì quale vizio ex art. 360, l ° co. n. 5, c.p.c.,
che deve emergere direttamente dalla lettura della sentenza e non
già dal riesame degli atti di causa, inammissibile in sede di
legittimità ( v. Cass., 28/11/2007, n. 24755; Cass., 20/6/2006, n.
14267; Cass., 12/2/2004, n. 2707 ).
Emerge dunque evidente come lungi dal denunziare vizi della
sentenza gravata rilevanti sotto i ricordati profili le deduzioni
del ricorrente, oltre a risultare formulate secondo un modello
difforme da quello delineato all’art. 366, l ° co. n. 4, c.p.c., si
risolvono in realtà nella mera doglianza circa l’asseritamente
erronea attribuzione da parte del giudice del merito agli elementi
valutati di un valore ed un significato difformi dalle sue
aspettative (v. Cass., 20/10/2005, n. 20322), e nell’inammissibile
pretesa di una lettura dell’asserto probatorio diversa da quella
nel caso dal medesimo operata (cfr. Cass., 18/4/2006, n. 8932).

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ricorrente invero prospettato, in termini di violazione delle

Per tale via, lungi dal censurare la sentenza per uno dei
tassativi motivi indicati nell’art.
sollecita,

contra ius

360 c.p.c.,

in realtà

e cercando di superare i limiti

istituzionali del giudizio di legittimità, un nuovo giudizio di
merito, in contrasto con il fermo principio di questa Corte

di terzo grado nel quale possano sottoporsi alla attenzione dei
giudici della Corte di Cassazione elementi di fatto già
considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad un
diverso apprezzamento degli stessi (cfr. Cass., 14/3/2006, n.
5443).
All’infondatezza ed inammissibilità dei motivi consegue il
rigetto del ricorso.
Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in
dispositivo in favore della controricorrente società Aurora
Assicurazioni s.p.a. ( già Meie Assicurazioni s.p.a. ), seguono la
soccombenza.
Non è viceversa a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese
del giudizio di cassazione in favore dell’altra intimata, non
• avendo la medesima svolto attività difensiva.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento
delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi
euro 3.700,00, di cui euro 3.500,00 per onorari, oltre a spese
generali ed accessori come per legge, in favore della

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secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito

controricorrente società Aurora Assicurazioni s.p.a. ( già Meie
Assicurazioni s.p.a. ).

Roma, 22/5/2014

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