Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21019 del 06/08/2019

Cassazione civile sez. II, 06/08/2019, (ud. 08/04/2019, dep. 06/08/2019), n.21019

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – rel. Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11061-2015 proposto da:

P.S., rappresentato e difeso dagli Avvocati MARCO SILI

SCAVALLI e GIOVAN VINCENZO PACCO ed elettivamente domiciliato presso

lo studio del primo in ROMA, PIAZZA MARTIRI di BELFIORE 4;

– ricorrente –

contro

COS.MA.COL. s.r.l., in persona dell’Amministratore unico

M.E., rappresentata e difesa dall’Avvocato GIUSEPPE PERICA, ed

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PAOLO EMILIO 7 (studio Avv.ti

Francesco Madeo e Mario Luciano Crea);

– controricorrente –

e nei confronti di:

L.I.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1516/2014 della CORTE d’APPELLO di ROMA,

pubblicata il 6/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’8/04/2019 dal Consigliere Dott. UBALDO BELLINI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione, notificato in data 7.1.2000, la COS.MA.COL. s.r.l. conveniva innanzi al Tribunale di Velletri, L.I. e il geom. P.S. esponendo: di aver stipulato in data 26.9.1998 un contratto di appalto per la ristrutturazione di un fabbricato sito in (OMISSIS), di proprietà della convenuta; che i lavori erano iniziati il 9.11.1998 e dovevano concludersi entro il 5.6.1999; che gli stessi, regolarmente iniziati, venivano sospesi in data 15.12.1998 per ordine del Direttore dei Lavori, geom. P.S. e ripresi solo il 23.2.1999; che alla fine del mese di giugno 1999 i lavori erano quasi ultimati; che le opere eseguite erano state maggiori rispetto a quelle in origine appaltate in quanto, su richiesta del D.L., si erano resi necessari interventi extra contratto; che a fronte dei lavori eseguiti, aveva ricevuto unicamente la somma di Lire 70.000.000; che in data 8.7.1999, in seguito a divergenze sorte tra l’attrice e il D.L., veniva disposta da questi la chiusura del cantiere; che tale provvedimento era del tutto arbitrario e ingiustificato e a seguito di esso, oltre che di quello con cui era stata ordinata la sospensione dei lavori, l’attrice aveva subito un grave danno economico dovuto al protrarsi dei tempi di realizzazione dell’opera appaltata e al mancato utilizzo delle attrezzature presenti in loco; che i detti provvedimenti avevano cagionato all’attrice anche dei mancati guadagni dovuti all’impossibilità di esplicare altrove la propria attività; che la responsabilità in ordine ai danni doveva essere ascritta al P., Direttore dei Lavori, il quale non solo non aveva fornito all’attrice gli elaborati tecnici specifici necessari per l’esecuzione e l’ultimazione delle opere, ma aveva anche disposto una lunga sospensione dei lavori al fine di realizzare una variante in corso d’opera; che con il progetto di variante in corso d’opera, ritenuto necessario dal P. dopo il crollo dell’edificio in corso di ristrutturazione, era stata prevista la realizzazione per intero di un nuovo edificio avente un volume maggiore di mc 219 rispetto a quello originariamente previsto; che il D.L. avrebbe dovuto chiedere e ottenere una nuova concessione edilizia, ma ciò non risultava essere stato fatto.

Ciò premesso, chiedeva che venisse condannata L.I. al pagamento in favore della società attrice di quanto ancora dovuto per i lavori di cui al contratto, nonchè per quelli realizzati extra contratto, e il geom. P. al risarcimento del danno cagionato, quantificato in L. 100.000.000.

Si costituiva in giudizio la convenuta L. replicando che durante l’esecuzione dei lavori si era verificato un crollo parziale del fabbricato che aveva reso necessaria la sospensione dei lavori e che il D.L. aveva ripetutamente contestato l’operato dell’appaltatrice per l’esecuzione non a regola d’arte dei lavori e per inosservanza di ulteriori obblighi. Aggiungeva che, a seguito del non adeguamento da parte dell’attrice, aveva dovuto comunicare la volontà di risolvere il contratto e di aver subito un danno economico pari ad almeno Lire 100.000.000. Chiedeva che fosse pronunciata la risoluzione del contratto per inadempimento dell’attrice, con condanna della stessa al pagamento dei danni, oltre che ai sensi dell’art. 96 c.p.c.

Si costituiva P.S., il quale esponeva di avere più volte chiesto all’attrice il rispetto delle previsioni contrattuali; che non era vero che i lavori contrattuali fossero stati quasi ultimati e che i lavori extra contratto fossero di rilevante entità; che non era vero che egli non avesse provveduto a consegnare i lavori progettuali; che il provvedimento di sospensione dei lavori fosse legittimo; che le dichiarazioni contenute nell’atto d citazione, oltre a essere false, erano anche lesive del proprio onore.

Chiedeva il rigetto della domanda e, in via riconvenzionale, la condanna dell’attrice al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., quantificati in Euro 100.000.000, oltre a quelli subiti ex art. 89 c.p.c. per l’uso di espressioni sconvenienti e offensive contenute nell’atto di citazione pari a Lire 400.000.000.

Con sentenza n. 1765/2008, depositata in data 14.11.2008, il Tribunale di Velletri, dopo aver rilevato che, in sede di precisazione delle conclusioni, l’attrice non aveva insistito nella domanda proposta contro il P., da ritenersi, pertanto, abbandonata, dichiarava risolto il contratto di appalto per inadempimento dell’attrice; condannava la L. al pagamento in favore dell’attrice, a titolo di compenso per l’opera prestata e tenuto conto delle spese che avrebbe dovuto sostenere la convenuta per l’eliminazione dei vizi, della somma di Euro 8.397,00 oltre interessi; rigettava la domanda riconvenzionale proposta dal P.; compensava integralmente tra le parti le spese di lite; poneva a carico dell’attrice e della convenuta le spese di CTU, nella misura di metà ciascuna.

Contro tale sentenza proponeva appello il P., chiedendo il rigetto della domanda attorea e l’accoglimento di entrambe le domande riconvenzionali proposte in primo grado.

Si costituiva la COS.MA.COL. chiedendo il rigetto del gravame, mentre la L. restava contumace.

Con sentenza n. 1516/2014, depositata in data 6.3.2014, la Corte d’Appello di Roma rigettava l’appello; rigettava la domanda avanzata dall’appellante ai sensi dell’art. 96 c.p.c.; condannava l’appellante al pagamento delle spese di lite del grado di appello.

Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione P.S. sulla base di quattro motivi; resiste la Cos.Ma.Col. s.r.l. con controricorso; l’intimata L.I. non ha svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la “Violazione/falsa applicazione degli artt. 96 e 101 c.p.c. in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3″, là dove – a fronte della decisione del Tribunale di dare atto dell’abbandono da parte dell’attrice, in sede di precisazione delle conclusioni, della domanda risarcitoria proposta contro il P. – la Corte d’Appello osservava che ciò non avrebbe potuto esimere il Tribunale dal valutare la fondatezza della richiesta ex art. 96 c.p.c. avanzata in primo grado. Rispetto alla quale, tuttavia, la Corte di merito escludeva l’elemento soggettivo della mala fede o colpa grave, sostenendo che la ricostruzione dei fatti in citazione e la richiesta di risarcimento nei confronti del D.L. si sarebbero basati sull’ATP, da cui l’attrice avrebbe ricavato il difetto omissivo addebitato al D.L., di non aver verificato le cause del crollo del fabbricato, determinante l’ordine di sospensione dei lavori e la chiusura del cantiere, prima di presentare il progetto autorizzato.

1.1. – Il motivo è inammissibile.

1.2. – La Corte di merito (nell’affermare che nella specie non appaiono sussistenti i presupposti per l’accoglimento della domanda di condanna della appellata per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.) fonda il rigetto della domanda stessa su una duplice ratio decidendi. La prima (avverso la quale si dirigono le ampie censure mosse dal ricorrente), basata sulla affermata esclusione in capo alla appellata dell’elemento soggettivo (mala fede o colpa grave); la seconda (non specificamente censurata) relativa al fatto che la liquidazione del danno per responsabilità aggravata richieda pur sempre che la parte deduca e dimostri la concreta ed effettiva esistenza di un danno in conseguenza del comportamento processuale della controparte e fornisca gli elementi anche presuntivi necessari per la sua liquidazione (v. sentenza impugnata, pag. 6).

E’ consolidato l’orientamento giurisprudenziale secondo cui, in tema di impugnazioni, qualora la sentenza del giudice di merito si fondi su più ragioni autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente idonea a sorreggere la decisione, l’omessa impugnazione, con ricorso per cassazione, anche di una soltanto di tali ragioni determina l’inammissibilità, per difetto di interesse, anche del gravame proposto avverso le altre, in quanto l’eventuale accoglimento del ricorso non inciderebbe sulla ratio decidendi non censurata, con la conseguenza che la sentenza impugnata resterebbe, pur sempre, fondata su di essa (Cass. sez un. 7931 del 2013; conf. ex plurimis Cass. n. 18641 del 2917; Cass. n. 4293 del 2016).

In particolare, l’omessa impugnazione di una delle rationes rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l’autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe produrre in nessun caso l’annullamento della sentenza (Cass. n. 22753 del 2011; Cass. n. 3386 del 2011).

Tanto più che il mancato riconoscimento da parte del giudice del gravame del presupposto della dimostrazione dell’esistenza del danno, è del tutto coerente con l’affermazione di questa Corte secondo cui la domanda ex art. 96 c.p.c., comma 1, richiede pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, sia dell’an e sia del quantum debeatur, o comunque postula che, pur essendo la liquidazione effettuabile di ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa (Cass. n. 9080 del 2013; conf. Cass. n. 13355 del 2004).

2. – Con il secondo motivo, il ricorrente deduce l'”Omesso esame di fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti, in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 5”, là dove la Corte di merito ha evidenziato come il ricorrente non abbia dimostrato la concreta ed effettiva esistenza di un danno in conseguenza del comportamento processuale della controparte; non abbia fornito elementi anche presuntivi per la sua liquidazione; nè che emergessero dagli atti circostanze in tal senso significative. Il ricorrente contesta che la Corte abbia omessi di esaminare e valutare molti elementi risultanti dagli atti processuali, relativi ad addebiti infamanti, colpe professionali inesistenti e comportanti discredito.

2.1. – Il motivo è inammissibile.

2.2. – Il ricorrente fa riferimento a “ben corpose e tempestive allegazioni mai contestate da controparte che ben possono e devono esaminarsi e valutarsi, unitamente agli altri elementi di fatto emergenti dalle carte processuali” ai fini del riconoscimento del richiesto danno da lite temeraria.

Orbene, in disparte il rilievo della genericità delle deduzioni indicate, non meglio specificate, che renderebbe comunque l’omissione priva di decisività (oltre al non essere dimostrato che tali allegazioni siano state oggetto di discussione processuale tra le parti), la censura non concerne l’omesso esame di un fatto storico, da intendersi principale o secondario, bensì la mera valutazione di deduzioni difensive, non inquadrabile nel paradigma dell’art. 360 c.p.c., n. 5 come riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 convertito dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 (Cass. sez. un. 8053 del 2014; cfr. Cass. n. 26305 del 2018; Cass. n. 14802 del 2017).

3. – Con il terzo motivo, il ricorrente deduce la “Violazione/falsa applicazione dell’art. 89 c.p.c. in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3”, in quanto nel rigettare la domanda riconvenzionale ex art. 89 c.p.c., la Corte usa espressioni generiche, di stile, ritenendole riferite alla messa in crisi dell’attendibilità delle affermazioni avversarie. Ma in citazione l’attrice non tende a ciò, bensì a mettere in crisi il concreto esercizio dell’attività professionale mediante attribuzioni palesemente false e persino a rischio di esposizione a procedimento penale; sicchè falsa è l’affermazione dell’attrice per cui il P. non avrebbe fornito gli elaborati tecnici; ed a rischio di esposizione a procedimento penale è l’addebito di una maggiore volumetria e di irregolarità urbanistiche ed edilizie.

3.1. – Il motivo non è fondato.

3.2. – La Corte ha affermato che, per essere oggetto di risarcimento del danno anche non patrimoniale ex art. 89 c.p.c., sia indispensabile che le espressioni ritenute offensive non abbiano alcuna relazione con l’esercizio della difesa, o che esse si presentino, comunque, eccedenti le esigenze difensive.

Premesso che, in tema di cancellazione delle espressioni offensive o sconvenienti contenute in scritti difensivi, l’apprezzamento circa l’effettivo rapporto tra queste e l’oggetto della causa è rimesso alla valutazione del giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità (Cass. n. 15503 del 2002; Cass. n. 14112 del 2011), appare corretta (poichè coerente con i consolidati principi di diritto) la motivazione con cui la Corte distrettuale ha ritenuto che, nel caso in esame, dovesse escludersi che le espressioni denunciate dall’appellante fossero tali da giustificare i provvedimenti di cui all’art. 89 c.p.c., non ravvisandosi che le espressioni in parola fossero dettate da un passionale e scomposto intento dispregiativo mera mente offensivo nei confronti della controparte; ma evidenziandosi viceversa l’esistenza di un rapporto (anche indiretto), con la materia controversa, che – senza eccedere dalle esigenze difensive, pur essendo ben possibile che nell’esercizio del diritto di difesa il giudizio sulla reciproca condotta possa investire anche il profilo della moralità (Cass. n. 21031 del 2016; Cass. n. 26195 del 2011) – fosse preordinato a dimostrare, attraverso una valutazione negativa del comportamento dell’avversario, la scarsa attendibilità delle sue affermazioni (cfr. in tal senso, Cass. n. 10288 del 2009).

4.. Con il quarto motivo, il ricorrente lamenta la “Violazione/falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3”, là dove con l’accoglimento del ricorso chiede un diverso regolamento delle spese.

4.1. – Il motivo è inammissibile.

4.2. – Si rileva come non sia ben chiaro se la censura attenga al decisum del Giudice d’Appello, ovvero all’aspettativa derivante dell’eventuale accoglimento del ricorso in questa sede di legittimità.

Peraltro, per costante orientamento di questa Corte, in tema di condanna alle spese processuali, il principio della soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non possa essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese. Con riferimento al regolamento delle spese, il sindacato della Corte di Cassazione è, pertanto, limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa (22187 Cass. n. 19613 del 2017; Cass. n. 7811 del 2014).

5. – Il ricorso va dunque rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Va emessa altresì la dichiarazione di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi Euro 8.000,00 di cui Euro 200,00 per rimborso spese vive, oltre al rimborso forfettario spese generali, in misura del 15%, ed accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti; dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile della Corte Suprema di Cassazione, il 8 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 6 agosto 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA