Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21019 del 02/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 02/10/2020, (ud. 10/09/2020, dep. 02/10/2020), n.21019

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15151-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

AUTORITA’ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO SETTENTRIONALE, in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA DI VILLA SACCHETTI n. 9, presso lo studio

dell’avvocato MARINI GIUSEPPE, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato LEONETTI MASSIMILIANO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1353/8/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del VENETO, depositata il 29/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO

CROLLA.

 

Fatto

RITENUTO

che:

1. L’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale (già Autorità Portuale di Venezia) proponeva, con procedura catastale Docfa, l’attribuzione al compendio immobiliare facente parte del complesso portuale denominato Terminal Crociere della (OMISSIS), della categoria catastale E/1 che individua immobili a destinazione particolare e precisamente le stazioni per servizi di trasporto, terrestri, marittimi ed aerei, con una rendita catastale pari ad Euro 5.679.936,00. L’Amministrazione finanziaria con avvisi di accertamento, notificati in data 8 maggio 2015, rettificava il classamento proposto attribuendo ad alcune unità immobiliari meglio specificate nell’atto, adibite ad attività commerciale, le categorie D/8 e C/1.

2. L’Autorità Portuale, con distinti ricorsi impugnava davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Venezia gli avvisi di accertamento catastale e la CTP, previa riunione dei procedimenti, li accoglieva ritenendo fondata la censura del difetto di contraddittorio.

3. La sentenza veniva impugnata dall’Agenzia delle Entrate e la Commissione Tributaria Regionale del Veneto rigettava l’appello rilevando la mancata motivazione dell’atto.

4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per Cassazione L’Agenzia delle Entrate affidandosi a tre motivi. L’Autorità Portuale si è costituita depositando controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo di impugnazione la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4; si sostiene che l’impugnata sentenza non abbia spiegato le ragioni della decisione, con riferimento alla necessità del contraddittorio e alla ritenuta carenza di motivazione dell’avviso di accertamento.

1.1 Con il secondo motivo viene dedotta la violazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la CTR erroneamente rilevato la carenza di motivazione dell’avviso di accertamento catastale.

1.2 Con il terzo motivo lamenta la ricorrente la violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi in tema di contraddittorio preventivo in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

2 In applicazione del principio processuale della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., secondo il quale la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell’impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell’evidenza a quello dell’ordine delle questioni da trattare ai sensi dell’art. 276 c.p.c. (cfr. da ultimo Cass. 319/2019), vanno prioritariamente esaminato secondo motivo e il terzo motivo.

2. Il secondo motivo è fondato.

2.1 Secondo i principi affermati dal questa Corte (cfr. Cass. 12497/2016 e 12425/2018) “in tema di classamento di immobili, qualora l’attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della procedura disciplinata dal D.L. n. 16 del 1993, art. 2, convertito in L. n. 75 del 1993, e dal D.M. n. 701 del 1994 (cd. procedura DOCFA), l’obbligo di motivazione dell’avviso di classamento è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita solo se gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano stati disattesi dall’Ufficio e l’eventuale discrasia tra rendita proposta e rendita attribuita derivi da una valutazione tecnica sul valore economico dei beni classati, mentre, in caso contrario, la motivazione dovrà essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente sia per delimitare l’oggetto dell’eventuale contenzioso”.

2.2 Nella fattispecie dalla lettura dell’avviso di accertamento, riprodotto in ossequio al principio di autosufficienza nel ricorso, si evince che l’Ufficio nel paragrafo 2 del provvedimento intitolato “ragioni giuridiche della decisione (L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 1) “ha adeguatamente esposto le ragioni individuate nell’autonomia funzionale e reddituale – del mutamento del classamento, di alcune porzioni immobiliari dalla categoria proposto E1 alla categoria C/1 e 2.3 Per quanto concerne la determinazione delle rendite, sono specificati i parametri economici e al punto al punto 3.2.3 dell’avviso è indicato il valore dell’area con procedimento sintetico comparativo sula base dei dati relativi ad immobili di simile destinazione urbanistica in ambito portuale.

2.4 L’onere motivazionale, anche in ragione della procedura partecipata in esame (DOCFA), può dirsi pienamente adempiuto.

3. Il terzo motivo è fondato con assorbimento del primo.

3.1 Va rilevato che secondo l’orientamento di questa Corte (cfr da ultimo Cass. 8529/2019 e 34241/2019) in tema di classamento, l’attribuzione di rendita ai fabbricati a destinazione speciale o particolare, e specificamente quelli classificati nel gruppo catastale D), deve avvenire, come previsto anche dal D.P.R. n. 604 del 1973, art. 7, mediante “stima diretta”, senza che ciò presupponga, peraltro, l’effettuazione di previo sopralluogo, potendo l’Amministrazione legittimamente avvalersi della valutazione, purchè mirata e specifica, delle risultanze documentati in suo possesso.

3.2 Ciò vale a maggior ragione nella procedura fortemente partecipativa della Docfa che “implica l’indicazione degli elementi fattuali rilevanti da parte dello stesso contribuente, dati che nella specie costituiscono la base oggettiva dello stesso provvedimento di classamento, che si è limitato farne difforme valutazione rispetto alla proposta” (cfr. Cass. 17971/2028).

Il ricorso va quindi accolto con cassazione dell’impugnata sentenza e rinvio alla CTR in diversa composizione anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte:

– Accoglie il secondo e terzo motivo del ricorso, assorbito il primo cassa l’impugnata sentenza in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del Veneto in diversa composizione anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 10 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 ottobre 2020

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