Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21018 del 18/10/2016


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Cassazione civile sez. II, 18/10/2016, (ud. 09/06/2016, dep. 18/10/2016), n.21018

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –

Dott. MANNA Felice – rel. Consigliere –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 5450/2012 proposto da:

T.L., (OMISSIS), M.M. (OMISSIS), M.S.

(OMISSIS), M.C. (OMISSIS) ultimi tre quali eredi di

TU.LU., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA C. MIRABELLO 18,

presso lo studio dell’avvocato UMBERTO RICHIELLO, che li rappresenta

e difende unitamente all’avvocato PAOLO BASTIANINI;

– ricorrenti –

contro

COMUNE DI FOLLONICA in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, PIAZZA SAN BERNARDO 101, presso lo studio

dell’avvocato GENNARO TERRACCIANO, rappresentato e difeso

dall’avvocato GAETANO VICICONTE;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DEL DEMANIO PARTE COSTITUITASI CON ATTO DI COSTITUZIONE DEL

12/04/12, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende

ope legis;

– resistenti –

e contro

MINISTERO FINANZE, REGIONE TOSCANA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 592/2011 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 28/04/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/06/2016 dal Consigliere Dott. FELICE MANNA;

udito l’Avvocato JAUS RICHIELLO Maria Luisa, con delega depositata in

udienza dell’Avvocato Umberto RICHIELLO, difensore dei ricorrenti

che ha chiesto l’accoglimento delle conclusioni in atti e deposita

cartoline di ritorno notifica del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CAPASSO Lucio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

T.L., Lu. e T., S.V. e H.R. agivano innanzi al Tribunale di Firenze nei confronti del Ministero delle Finanze, della Regione Toscana e del comune di Follonica per l’accertamento positivo dell’usucapione della proprietà dell’area su cui sorgeva il fabbricato di cui al (OMISSIS), area classificata in parte come demanio marittimo e in parte come demanio forestale, assumendone la sdemanializzazione tacita sin dal (OMISSIS).

Costituiti e resistenti il Ministero dell’Economia e delle Finanze, l’Agenzia del Demanio e il comune di Follonica, contumace la Regione Toscana, il Tribunale rigettava la domanda, escludendo la sdemanializzazione tacita marittima e la usucapibilità dell’area relativa, ai sensi dell’art. 157 del codice della Marina Mercantile del 1877 e dell’art. 426 c.c. del 1865 e art. 1145 del c.c. del 1942. Escludeva, del pari, la sdemanializzazione tacita quanto alla porzione di demanio forestale, non essendone stata dimostrata alcuna condotta in tal senso da parte della P.A..

L’impugnazione di tale sentenza proposta dagli attori era respinta dalla Corte d’appello di Firenze, con sentenza n. 592/11. Osservava la Corte distrettuale che la sdemanializzazione tacita non poteva essere dimostrata sulla sola base d’un mero automatismo, quale l’occupazione di fatto dell’area da parte dei privati; che era ormai irretrattabile, per difetto di censura, l’accertamento per cui nel verbale di delimitazione del (OMISSIS) (e in quelli successivi seguiti senza soluzione di continuità) l’area in contestazione era inclusa nel demanio marittimo; che, secondo la giurisprudenza di questa Corte Suprema, il procedimento di delimitazione previsto dall’art. 32 c.n., tendendo a rendere evidente la demarcazione tra il demanio e le proprietà private finitime, si presenta quale proiezione specifica della normale azione di regolamento dei confini di cui all’art. 950 c.c., conclusa con un provvedimento amministrativo che il giudice civile può disapplicare ove illegittimo; e che nella specie gli attori non avevano provato l’illegittima inclusione dell’area contesa nell’ambito del demanio marittimo.

La cassazione di tale sentenza è chiesta da T.L. e da M.M., S. e C., questi ultimi tre quali eredi di Tu.Lu., sulla base di tre motivi, successivamente illustrati da memoria.

Resiste con controricorso il comune di Follonica.

L’Agenzia del Demanio ha depositato un “atto di costituzione”, ai fini della partecipazione alla discussione orale.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, la Regione Toscana e il comune di Follonica sono rimasti intimati.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Preliminarmente si rileva che il ricorso non è stato notificato a T.T., S.V. e a H.R., nei cui confronti, tuttavia, non occorre disporre la litisdenuntiatio ex art. 332 c.p.c., essendo decorso il termine ordinario d’impugnazione.

1-bis. – Col primo mezzo d’annullamento è dedotta la violazione degli artt. 822 e 2697 c.c. e artt. 28 e 32 c.n., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Sostiene parte ricorrente che la natura puramente dichiarativa del verbale di delimitazione formato ai sensi dell’art. 32 c.n., esclude che esso possa conferire lo statuto di demanialità al bene; e che, pertanto, sarebbe stato onere dell’amministrazione convenuta fornire la relativa prova.

2. Il secondo motivo di ricorso lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, l’omessa pronuncia sulla questione, sollevata in appello, relativa alla originaria demanialità dell’area controversa. L’omesso riscontro nella sentenza impugnata deriva da un’interpretazione dell’art. 35 c.n. – quella per cui il provvedimento emesso ai sensi di detta norma avrebbe natura costitutiva – che deve essere rimeditato, in quanto contrastante con l’unanime opinione della dottrina secondo la quale l’appartenenza al demanio naturale dipende dalla caratteristiche intrinseche del bene.

3. – Il terzo motivo deduce la violazione dell’art. 429 c.c., del 1865, norma di cui, sostiene parte ricorrente, la Corte d’appello di Firenze ha fornito un’interpretazione erronea. Il testo di detta disposizione è chiaro – afferma parte ricorrente – nel prevedere che la sdemanializzazione avvenga automaticamente nel momento stesso in cui il bene cessi di fatto di essere destinato all’uso pubblico, senza richiedere nè dichiarazioni espresse nè condotte concludenti. Inoltre, il carattere dichiarativo di eventuali provvedimenti di sdemanializzazione trova conferma nell’art. 829 c.c..

4. – Il primo motivo è infondato.

Il procedimento di delimitazione del demanio marittimo, previsto dall’art. 32 c.n., è il corrispondente amministrativo del procedimento giurisdizionale di cui all’art. 950 c.c. e l’eventuale verbale di accordo delle parti, in analogia col negozio privato di accertamento mediante il quale i proprietari di fondi finitimi addivengano ad un’amichevole determinazione del confine, assume una rilevanza probatoria, a tal fine, che può essere superata solo adducendo concreti elementi atti ad inficiarne la validità, sul piano formale o per intrinseci vizi sostanziali (Cass. n. 22900/13).

Ne deriva che non occorre altro per provare l’appartenenza al demanio marittimo di una data area, e che è onere della parte privata allegare l’esistenza di cause d’invalidità di tale atto d’accertamento.

5. – Anche il secondo ed il terzo motivo, da esaminare congiuntamente per la loro complementarietà, non possono essere accolti.

La giurisprudenza di questa Corte è del tutto costante nell’interpretare l’art. 35 c.n., come richiedente una sdemanializzazione espressa e di carattere costitutivo.

Ai sensi dell’art. 35 c.n. (in base al quale “le zone demaniali che dal capo del compartimento non siano ritenute utilizzahili per pubblici usi del mare sono escluse dal demanio marittimo con decreto del ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con quello per le finanze”), la sdemanializzazione dei beni appartenenti al demanio marittimo richiede un formale provvedimento della competente autorità avente efficacia costitutiva e non può avvenire per fatta concludentia (cfr. Cass. n. 12945/14, la quale ha cassato la sentenza di merito, ritenendo che la natura demaniale di un bene non venisse meno per il semplice fatto che il terreno non facesse parte della spiaggia, nè del lido del mare, trattandosi di circostanze insufficienti ad escludere definitivamente l’attitudine a consentire in futuro usi pubblici del mare).

A differenza di quanto previsto sia dall’art. 429 c.c. del 1865 sia dall’art. 829 c.c. – secondo cui il passaggio di un bene dal demanio pubblico al patrimonio ha natura dichiarativa e può avvenire anche tacitamente – per i beni appartenenti al demanio marittimo, tra i quali si include la spiaggia, comprensiva dell’arenile, non è possibile che la sdemanializzazione si realizzi in forma tacita, essendo necessaria, ai sensi dell’art. 35 c.n., l’adozione di un espresso e formale provvedimento della competente autorità amministrativa, zvente carattere costitutivo (Cass. nn. 10817/09, 2323/00, 6349/91 e 2995/80).

Infatti, “(i)l presupposto della classificazione è sempre nella mancata attitudine di determinate zone di spiaggia a servire agli usi pubblici del mare, ma il relativo giudizio è demandato a speciali organi che vi debbono provvedere in base ad una valutazione tecnico-discrezionale dei caratteri naturali di essi, variabili e contingenti secondo le diverse caratteristiche geofisiche e le varie esigenze locali, in relazione alla diversità degli usi. Ed è perciò che, ad ottenere l’effetto di simile sdemanializzazione, solo la volontà espressa di considerare cessata tale idoneità della spiaggia agli usi specifici della demanialità marittima vale a trasferirla, con efficacia costitutiva, dal demanio al patrimonio” (così, in motivazione, Cass. n. 10817/09 cit.).

Non senza osservare, infine e in aggiunta, che la sdemanializzazione tacita è omogenea al demanio artificiale, lì dove, invece, il demanio naturale, per il suo carattere necessario, obiettivo e indipendente dall’esistenza e dall’utilizzo di opere pubbliche, non si presta ad essere oggetto di dismissione.

6. – In conclusione il ricorso va respinto.

7. – Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza dei ricorrenti, in solido fra loro, verso il comune di Follonica (l’Agenzia del Demanio non ha svolto un’attività difensiva tale da giustificare il regolamento delle spese anche nei suoi confronti).

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido tra loro, alle spese in favore del comune di Follonica, spese liquidate in Euro 2.000,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 9 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2016

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