Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21018 del 12/10/2011

Cassazione civile sez. II, 12/10/2011, (ud. 05/07/2011, dep. 12/10/2011), n.21018

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 14976-2006 proposto da:

COMUNE LATINA in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA BOCCA DI LEONE 76, presso lo studio

dell’avvocato PONTECORVI PAOLO, rappresentato e difeso dall’avvocato

DI LEGINIO FRANCESCO;

– ricorrente –

contro

S.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE

MILIZIE 38, presso lo studio dell’avvocato ROMANINI ALESSANDRA,

rappresentato e difeso dall’avvocato LANGELLA MARIO;

– controracorrente –

avverso la sentenza n. 1688/2005 del GIUDICE DI PACE di LATINA,

depositata il 19/12/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/07/2011 dal Consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il Comune di Latina propone ricorso per cassazione contro S. R., che resiste con controricorso, avverso la sentenza del GP di Latina 1688/05 che ha accolto l’opposizione annullando l’accertamento di violazione n. (OMISSIS) sul presupposto che il Prefetto della provincia di Latina con decreto 2450 del 16.6.2003 ha elencato le strade ed i tratti di strada, fuori dell’area urbana, sulle quali non è possibile la contestazione immediata delle violazioni al cds e in detto elenco non figura la (OMISSIS).

Si denunzia violazione degli artt. 200 e 201 C.d.S. perchè la sentenza afferma che, non essendo la strada nell’elenco prefettizio, si doveva procedere a contestazione immediata.

La rilevazione dell’infrazione era avvenuta al n. (OMISSIS), all’incrocio tra (OMISSIS), anche se non si specifica detta situazione. Osserva la Corte:

La sentenza è assolutamente carente della premessa in fatto e fa riferimento a verbale per infrazione rilevata in (OMISSIS), direzione (OMISSIS), fuori della città di (OMISSIS) mentre il controricorrente pur ammettendo che tra le difese del Comune vi era la non necessità della contestazione immediata, eccepisce che si introduca nella presente fase una valutazione di fatto mai sollevata in precedenza, circa la contestazione al civico (OMISSIS), all’incrocio tra due strade sotto la competenza unica ed inderogabile del comune.

Questa Corte, da tempo, ha affermato il principio che la contestazione immediata, ove possibile, costituisce elemento di legittimità del provvedimento, salvo tuttavia non sia possibile; nel qual caso devono essere indicate nel verbale le ragioni della mancata contestazione e su di esse è possibile il sindacato giurisdizionale, con il limite dell’insindacabilità delle modalità di organizzazione del servizio (Cass. 18.1.05 n. 944, 28.12.04 n. 24066, 21.6.01 n. 8528, 25.5.01 n. 7103. 29.3.01 n. 4571, età).

L’art. 384 del regolamento d’attuazione CdS identifica, poi, ma solo esemplificativamente, alcuni casi in cui la contestazione immediata deve ritenersi impossibile, fra i quali tutti quelli in cui non sia possibile fermare il veicolo in tempo utile e nei modi regolamentari allorquando si faccia uso d’apparecchiature di rilevamento elettroniche che consentano l’accertamento della velocità solo durante o dopo il passaggio del veicolo.

La contestazione immediata deve, dunque, essere effettuata se e quando sia possibile in relazione alle modalità di organizzazione del servizio predisposto dall’Amministrazione secondo il suo insindacabile giudizio, servizio il cui fine istituzionale è pur sempre quello di reprimere comportamenti pericolosi per la regolarità della circolazione e la vita degli utenti delle strade, mentre può legittimamente non essere effettuata in ogni altro caso in cui sia stato comunque impossibile procedervi.

L’indicazione, poi, nel verbale di contestazione notificato, d’una ragione che rendesse ammissibile la contestazione differita dell’infrazione, rende ipso facto legittimo il verbale e la conseguente irrogazione della sanzione, senza che, in proposito, sussista alcun margine d’apprezzamento, in sede giudiziaria, circa la possibilità concreta di contestazione immediata della violazione, dovendo escludersi che il sindacato del giudice dell’opposizione possa riguardare le scelte organizzative dell’amministrazione.

Tra dette modalità, possibili ma la cui scelta rientra nelle scelte discrezionali del pubblico ufficiale preposto all’espletamento del servizio di rilevamento delle infrazioni, va annoverata anche quella d’interrompere o meno il servizio al momento svolto per provvedere alla contestazione immediata dell’infrazione ad un solo contravventore.

Non vi è dubbio, poi, che il rilevamento della velocità a mezzo di apparecchiature elettroniche possa aver luogo su ogni tipo di strada.

La speciale disciplina di cui al D.L. 20 giugno 2002, n. 121, art. 4 come modificato dalla Legge di Conversione 1 agosto 2002, n. 168, ha stabilito che:

a – i dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui agli artt. 142 e 148 C.d.S. (limiti di velocità e sorpasso) possono essere utilizzati od installati sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali di cui all’art. 2 C.d.S., comma 2, lett. A e B;

b – gli stessi dispositivi possono essere utilizzati od installati sulle strade extraurbane secondarie e sulle strade urbane di scorrimento di cui alla medesima norma, lett. C e D, ovvero su singoli tratti di esse, ove specificamente individuati, con apposito decreto prefettizio, in ragione del tasso d’incidentalità, delle condizioni strutturali, plano-altimetriche e di traffico per le quali non è possibile il fermo di un veicolo senza recare pregiudizio alla sicurezza della circolazione, alla fluidità del traffico o all’incolumità degli agenti operanti e dei soggetti controllati:

c – dell’utilizzazione od installazione dei detti dispositivi deve essere data informazione agli automobilisti;

d – la violazione deve essere documentata con sistemi fotografici, di ripresa video o con analoghi dispositivi idonei ad accertare il fatto costituente illecito ed i dati d’immatricolazione del veicolo ovvero il responsabile della circolazione;

e – l’utilizzazione di dispositivi che consentano il rilevamento automatico della violazione senza la presenza o il diretto intervento degli agenti preposti è subordinata all’approvazione od omologazione dei dispositivi stessi ai sensi dell’art. 45 C.d.S., comma 6;

f – in caso d’utilizzazione dei dispositivi in questione secondo quanto stabilito nei precedenti punti, non sussiste l’obbligo di contestazione immediata di cui all’art. 200 C.d.S..

Il disposto del primo comma integrato con quello del comma 2 della norma in esame – che indica, per le strade extraurbane secondarie e per le strade urbane di scorrimento, i criteri d’individuazione delle situazioni nelle quali il fermo del veicolo al fine della contestazione immediata può costituire motivo d’intralcio per la circolazione o di pericolo per le persone, situazioni ritenute sussistenti a priori per le autostrade e per le strade extraurbane principali – evidenzia come il legislatore abbia inteso regolare l’utilizzazione dei dispositivi de quibus tra l’altro, anche in funzione del comma 4, con il quale si esclude tout court l’obbligo della contestazione immediata.

La norma non pone, pertanto, un’esclusione generalizzata di tale utilizzazione al di fuori delle strade prese in considerazione, ma lascia, per contro, in vigore, relativamente alle strade diverse da esse, le disposizioni che consentono tale utilizzazione ma con l’obbligo della contestazione immediata, salve le eccezioni espressamente previste dall’art. 201 C.d.S., comma 1 bis.

Ciò premesso la generica motivazione della sentenza è inadeguata per cui va accolto il ricorso per un nuovo esame alla luce dei principi sopra enunciati.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia per un nuovo esame e per le spese al Giudice di Pace di Latina, in persona di altro Magistrato.

Così deciso in Roma, il 5 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2011

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