Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21018 del 06/08/2019

Cassazione civile sez. II, 06/08/2019, (ud. 29/03/2019, dep. 06/08/2019), n.21018

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – rel. Presidente –

Dott. SANGIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29497-2015 proposto da:

C.N., H.C., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA FLAMINIA 109, presso lo studio dell’avvocato BIAGIO

BERTOLONE, rappresentati e difesi dagli avvocati ELENA NELVA

STELLIO, ADRIANO CONSOL;

– ricorrenti –

contro

COMUNE QUART, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e

difeso dall’avvocato GIANNI MARIA SARACCO;

– controricorrente –

e contro

B.F., CO.FE.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 879/2015 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 08/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

29/03/2019 dal Presidente Dott. SERGIO GORJAN.

Fatto

FATTI DI CAUSA

H.C. e C.N. evocarono in giudizio avanti il Tribunale di Aosta i consorti B.- Co. chiedendo fosse accertato che i convenuti non avevano alcun diritto di transito sul loro fondo sito in Comune di (OMISSIS) ed allibrato in catasto sub particella (OMISSIS).

Resistettero i consorti Co.- B. contestando la pretesa attorea, rilevando l’esistenza di servitù pubblica di passo sul fondo attoreo e, comunque, chiedendo in sub ordine la costituzione coattiva della servitù con addebito a carico del Comune di Quart. – chiamato all’uopo in causa – dell’indennizzo dovuto.

Resistette anche l’Ente locale chiedendo il rigetto della pretesa attorea e rilevando la propria carenza di legittimazione in causa.

Il Giudice di Aosta ebbe a rigettare la domanda di negatoria servitutis riconoscendo l’esistenza della dedotta servitù di uso pubblico costituita a mezzo accordo tra il Comune di Quart. e gli originari attori.

Proposero gravame i consorti H.- C. e, sempre resistendo i consorti B.- Co. ed il Comune di Quart, la Corte d’Appello di Torino ebbe a rigettare l’impugnazione.

Osservava il Collegio cisalpino come era rimasto provato in causa che sul terreno degli originari attori era allogata strada, definita vicinale, con conseguente presunzione semplice di esistenza della dedotta servitù d’uso pubblico, sicchè in assenza della necessaria prova contraria la negatoria servitutis non poteva che esser respinta.

Avverso la sentenza resa dalla Corte piemontese H.C. e C.N. hanno proposto ricorso per cassazione fondato su tre motivi.

Il Comune di Quart. s’è costituito a resistere con controricorso,mentre i consorti B.- Co. sono rimasti intimati.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso proposto dai consorti H.- C. s’appalesa siccome infondato e va rigettato.

Con il primo articolato mezzo d’impugnazione i ricorrenti denunziano falsa applicazione delle disposizioni, di cui all’art. 825 c.c. nonchè L. n. 2248 del 1865, allegato F, artt. 18,19,20 e 22, in quanto erroneamente la Corte territoriale ha qualificato di natura vicinale lo stradello di causa pur in assenza di ogni evidenza d’intervenuta classificazione in tal senso da parte dell’Ente pubblico preposto, bensì esclusivamente sulla scorta dell’osservazione che, con tale dicitura, il passaggio era indicato nella mappa catastale e senza dar conto del ricorrere delle ragioni lumeggianti la concorrenza delle condizioni fattuali, cui è correlata la servitù di pubblico transito.

La mossa censura appare priva di fondamento sotto ambedue i profili proposti.

In effetti l’argomentazione critica svolta avverso la statuizione afferente la natura vicinale della strada de qua non appare confrontarsi con la complessiva argomentazione elaborata dalla Corte subalpina a sostegno della sua statuizione sul punto.

Difatti i Giudici piemontesi non solo hanno richiamato la qualificazione della strada siccome presente sulla mappa catastale,ma pure hanno operato richiamo alle testimonianze assunte – tutte concordi nel ricordare l’uso del transito anche con mezzi agricoli – e sopratutto alle prescrizioni presenti nelle concessioni edilizie richieste al Comune di Quart. dalle parti in causa e dalle stesse accettate – obblighi connessi al riconoscimento dell’esistenza del transito d’interesse pubblico -.

Quindi il mero difetto in atti della delibera di classificazione della strada de qua da parte del Consiglio comunale – situazione regolata dalla L. del 1865, all. F – non inficia il complessivo ragionamento esposto al Collegio cisalpino. Anche con relazione al denunziato difetto di accertamento delle condizioni fattuali lumeggianti l’uso pubblico del transito de quo, in assenza di apposita classificazione da parte dell’Ente pubblico preposto, i ricorrenti non si confrontano con le puntuali osservazioni al riguardo presenti nella sentenza oggetto di impugnazione.

Difatti la Corte distrettuale ha appositamente ricordato le dichiarazioni rese dai testi escussi circa l’utilizzo da parte della collettività locale del transito in questione per l’esigenze agricole e dell’allevamento, nonchè per raggiungere strada comunale; inoltre ha individuato nell’accettazione delle prescrizioni presenti nelle concessioni edilizie rilasciate dal Comune ai ricorrenti il negozio lumeggiante la dicatio ad patriam,istituto atto a costituire il diritto di pubblico transito oggetto di causa.

La critica articolata dai ricorrenti si compendia in effetti nella mera contrapposizione, alla motivazione esposta dalla Corte distrettuale, della propria opposta tesi difensiva senza per ciò solo dar corpo al vizio di falsa applicazione di legge denunziato.

Con la seconda ragione di doglianza i ricorrenti denunziano falsa applicazione delle norme in tema di dicatio ad patriam poichè erroneamente la Corte subalpina ebbe a riscontrare un tanto nelle prescrizioni presenti nelle concessioni edilizie loro rilasciate dal Comune di Quart. per edificare sul loro terreno interessato dal transito ad uso pubblico.

La censura si compendia in effetti nell’elaborazione di una valutazione alternativa rispetto a quella formulata dalla Corte di merito circa la portata delle prescrizioni presenti nelle concessioni edilizie rilasciate a favore degli impugnanti e portanti disposizioni specificatamente rivolte alla tutela del transito pubblico sul loro terreno.

Tuttavia la mera prospettazione di tesi alternativa non configura il vizio denunziato di falsa applicazione di legge.

Con il terzo mezzo d’impugnazione i consorti H.- C. rilevano falsa applicazione delle regole di diritto poste dagli artt. 2729 e 2697 c.c. in quanto la Corte subalpina avrebbe desunto la natura pubblica del transito da presunzioni non aventi i requisiti prescritti per assumere valenza di prova al fine di rilevare che essi appellanti non avevano superato la presunzione determinata dalla classificazione della strada, siccome operata dall’Ente pubblico.

La censura svolta si risolve nella mera critica della valutazione operata dai Giudici di merito delle emergenze fattuali e logiche utilizzate ai fini della decisione richiedendo quindi a questa Corte di legittimità un’inammissibile intervento circa il merito della controversia.

Con la quarta doglianza i ricorrenti deducono omesso esame di fatto decisivo ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 in quanto la Corte territoriale non avrebbe esaminato la questione dell’effettiva conformazione del transito in natura e la sua attitudine a soddisfare i bisogni della collettività.

Tuttavia i ricorrenti fondano l’argomento critico sulla valutazione degli elementi fattuali al riguardo acquisiti in atti – per altro non esaminando il dato significativo desumibile dalle prescrizioni presenti nelle concessioni edilizie rilasciate ad ambo le parti in lite circa il sedime privato da destinare al passaggio pubblico – senza nemmeno dedurre che la Corte non abbia proceduto all’esame di dette emergenze.

In effetti, invece, la Corte subalpina ha proceduto a valutare il fatto de quo, ricordando all’uopo il tenore delle dichiarazioni rese dai testi circa l’uso del transito e la finalità di detto uso da parte della comunità interessata,nonchè come detto,richiamando l’assoluta valenza delle prescrizioni presenti nelle concessioni edilizie rilasciate alle parti dal Comune di Quart.

Dunque non concorre il vizio denunziato a sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5. Al rigetto del ricorso segue la condanna solidale dei consorti H.- C. alla rifusione verso il Comune di Quart. delle spese di questo giudizio di legittimità tassate in Euro 3.700,00 oltre accessori di legge e rimborso forfetario, siccome precisato in dispositivo.

Concorrono in capo ai ricorrenti le ragioni per l’ulteriore pagamento del contributo unificato.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido fra loro, a rifondere al Comune di Quart. resistente le spese di questo giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e rimborso forfetario ex tariffa forense nella misura del 15%.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti del’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza di camera di consiglio, il 29 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 6 agosto 2019

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