Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21018 del 02/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 02/10/2020, (ud. 10/09/2020, dep. 02/10/2020), n.21018

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14752-2019 proposto da:

D.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ARCHIMEDE

138, presso lo studio dell’avvocato PIZZI GUIDO CARLOS, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4947/5/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 15/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO

CROLLA.

 

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

1. D.L. proponeva ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Lecco avverso l’avviso di accertamento con il quale per l’anno di imposta 2006 veniva presuntivamente accertato, D.L. n. 167 del 1990, ex art. 6, un reddito di capitale di Euro 18.800 derivante dalla sottoscrizione di una polizza denominata “(OMISSIS)” presso il Credit Suiss di Zurigo con conseguente ripresa a tassazione dell’imposta.

2. La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso ritenendo che la disciplina di cui alla normativa sul raddoppio dei termini prevista dal D.L. n. 78 del 2009, non trovava applicazione al caso di specie con conseguente invalidità dell’accertamento per decorso dei termini di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43.

3. Sull’impugnazione dell’Agenzia delle Entrate, la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia accoglieva l’appello osservando che essendo stati tassati redditi incontestabilmente conseguiti all’estero doveva applicarsi la disciplina sul raddoppio dei termini previsti dal D.L. n. 78 del 2009, art. 12, comma 2 bis, che essendo norma procedimentale aveva effetti retroattivi.

5. Avverso la sentenza della CTR il contribuente ha proposto ricorso per Cassazione sulla scorta di tre motivi. L’Agenzia delle Entrate si è costituita depositando controricorso.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1. Con il primo e secondo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.L. n. 78 del 2009, art. 12, commi 2, 2 bis e 2 ter, della L. n. 212 del 2000, art. 3, degli artt. 11 e 12 disp. att. c.c. e degli artt. 3,24,23 e 25 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; si sostiene che la CTR abbia errato nell’attribuire natura procedimentale e non sostanziale alla normativa sul raddoppio dei termini per l’accertamento dettata in materia di investimenti nei paesi a fiscalità agevolata. Ciò anche in considerazione del chiaro disposto dello Statuto del contribuente, art. 1, comma 1, che prevede la possibilità che la norma dello statuto che sancisce il principio di irretroattività della legge può essere derogato solo espressamente e mai da una legge speciale come è quella che prevede presunzioni di legge in materia di investimenti nei cosiddetti paradisi fiscali.

2. Con il terzo motivo si deduce violazione del D.L. n. 78 del 2009, art. 12, comma 2, 2 bis e 2 ter, della L. n. 2012 del 2000, art. 3, degli artt. 11 e 12 disp. att. c.c., avendo i giudici di seconde cure scorrettamente applicato la disciplina del raddoppio dei termini espressamente prevista per la costituzione all’estero di investimenti ed attività di natura finanziaria anche ai redditi provenienti da tali investimenti.

3. I primi due motivi, da esaminarsi congiuntamente, vanno accolti con assorbimento del terzo motivo.

3.1 E’ pacifico che l’accertamento nei confronti di D.L. è stato eseguito a norma del D.L. n. 167 del 1990, artt. 4 e 6, per avere il contribuente detenuto un investimento in un paese a fiscalità privilegiata violando gli obblighi dichiarativi.

3. 2 Non è in discussione la pretesa fiscale, sia nell’an che nel quantum; ed è altrettanto incontroverso il pagamento da parte del contribuente delle sanzioni irrogate.

3.2 Oggetto della controversia è l’applicazione o meno della disciplina del raddoppio del termine di decadenza dell’accertamento che nella fattispecie, non essendo intervenuta alcuna dichiarazione, è fissato nel quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata, secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, nella versione anteriore alla modifica intervenuta con la L. n. 208 del 2015.

3.3. Poichè l’atto impositivo si riferisce all’anno di imposta 2006 e l’avviso di accertamento è stato notificato il 18 dicembre 2015 è di tutta evidenza che, non operando il raddoppio dei termini, l’accertamento sarebbe sicuramente da considerarsi tardivo e quindi illegittimo.

3.4 Ciò premesso il D.L. n. 78 del 2009, art. 12, comma 2, in vigore dal 1 luglio 2009, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, stabilisce che “in deroga ad ogni vigente disposizione di legge, gli investimenti e le attività di natura finanziaria detenute negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al D.M. Finanze 4 maggio 1999, n. 107 e al D.M. Economia e Finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 novembre 2001, n. 273, senza tenere conto delle limitazioni ivi previste, in violazione degli obblighi di dichiarazione di cui alla L. 28 giugno 1990, n. 167, art. 4, commi 1, 2 e 3, convertito dalla L. 4 agosto 1990, n. 227, ai soli fini fiscali si presumono costituiti, salva la prova contrarla, mediante redditi sottratti a tassazione…”. Successivamente, con l’aggiunta ad opera del D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, nel medesimo articolo, dei commi 2-bis e 2-ter, è stato disposto che ” Per l’accertamento basato sulla presunzione di cui al comma 2, i termini di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 43, commi 1 e 2, e successive modificazioni, e al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, art. 57, commi 1 e 2, sono raddoppiati” e “Per le violazioni di cui al D.L. 28 giugno 1990, n. 167, art. 4, commi 1, 2 e 3, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni, riferite agli investimenti e alle attività di natura finanziaria di cui al comma 2, i termini di cui al D.L. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 20, sono raddoppiati”.

3.4 La questione che questa Corte è chiamata a decidere è se tale disciplina, che pone, in favore del fisco, una più favorevole presunzione legale relativa di evasione con inversione dell’onere della prova a carico del contribuente e raddoppio dei termini di accertamento, sia o meno applicabile retroattivamente ai rapporti non esauriti.

3.5 Secondo la CTR la disposizione in oggetto ha natura procedimentale e che, come tale, sarebbe soggetta al principio tempus regit actum, trovando applicazione anche riguardo alle somme detenute all’estero in violazione dei suddetti obblighi dichiarativi negli anni precedenti l’entrata in vigore dello stesso D.L. n. 78 del 2009.

3.6 Sennonchè tale assunto si pone in contrasto con il prevalente orientamento giurisprudenziale, dal quale questo Collegio non intende discostarsi, secondo il quale ” la presunzione di evasione sancita da tale norma, in vigore dal 1 luglio 2009, non ha efficacia retroattiva, in quanto non può attribuirsi alla stessa natura processuale, essendo le norme in tema di presunzioni collocate, tra quelle sostanziali, nel codice civile. Inoltre una differente interpretazione finirebbe per pregiudicare – in contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., l’effettività del diritto di difesa del contribuente rispetto alla scelta in ordine alla conservazione di un certo tipo di documentazione probatoriamente rilevante “(v. Cass. n. 2662/18n. 2562/2019).

3.7 L’interpretazione che consente di estendere i termini di decadenza per la notifica degli avvisi di accertamento sulla base del D.L. n. 78 del 2009, art. 12, anche ad anni di imposta anteriori a 2010 confligge con la L. 212 del 2000, art. 3, che ha codificato nella materia fiscale il principio generale di irretroattività delle leggi stabilito dall’art. 11 preleggi, salvo che questa non sia espressamente prevista (Cass. n. 5015 del 2/4/2003; n. 25722 del 9/12/2009).

3.8 E stato inoltre chiarito che “la esclusione dell’applicazione retroattiva delle disposizioni normative trova, infatti, giustificazione nella esigenza di salvaguardare principi fondamentali del nostro ordinamento, quali la certezza del diritto, il principio del legittimo affidamento e quello di ragionevolezza, nonchè i principi contenuti nella Costituzione, quali il diritto alla difesa ed il principio di capacità contributiva. E per tale ragione al divieto di irretroattività fanno eccezione solo le norme dichiaratamente interpretative, che sono esplicitamente qualificate tali dal legislatore” (cfr. Cass. n. 33223/2018 e n. 30742/2018).

4. Il ricorso va, quindi, accolto con cassazione dell’impugnata sentenza; la causa non essendo necessari ulteriori accertamenti in punto di fatto può essere decisa con l’accoglimento dell’originario ricorso proposto da D.L..

5. Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo mentre quelle dei giudizi di merito vanno interamente compensate tra le parti avuto riguardo all’esito dei giudizi.

PQM

La Corte:

– accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso assorbito il terzo, cassa l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito, accoglie l’originario ricorso proposto da D.L.;

– condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 1.400 per compensi oltre Euro 200 per esborsi, rimborso forfettario ed accessori di legge;

– compensa tra le parti le spese dei gradi di merito.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 10 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 ottobre 2020

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