Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21017 del 18/10/2016


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Cassazione civile sez. II, 18/10/2016, (ud. 09/06/2016, dep. 18/10/2016), n.21017

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –

Dott. MANNA Felice – rel. Consigliere –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4527/2012 proposto da:

MARARANCH AZIENDA AGRICOLA ZOOTECNICA DI I.F. & C

SAS, (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore

sig. I.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA F.

COLETTI 39 INT 8 SC C, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE

FORTUNATO, rappresentato e difeso dagli avvocati AGOSTINO FORTUNATO,

LUCIANO EUGENIO MARIO PETRULLO;

– ricorrente –

contro

NOCE SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore

elettivamente domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE DEI MELLINI 44,

presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO ZAMPONE, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 146/2011 della CORTE D’APPELLO di POTENZA,

depositata il 24/06/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/06/2016 dal Consigliere Dott. FELICE MANNA;

udito l’Avvocato PETRULLO LUCIANO EUGENIO MARIO, difensore del

ricorrente che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato ZAMPONE Alessandro, difensore del resistente che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CAPASSO Lucio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione notificata l’8.2.2006 la Mararanch s.a.s. di I.F. & C. conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Lagonegro, la Noce s.r.l. per l’accertamento positivo dell’usucapione della proprietà, ai sensi dell’art. 1159-bis c.c., comma 1, di un terreno sito in (OMISSIS), su cui aveva realizzato un complesso agrituristico. Deduceva che tale terreno era stato detenuto dapprima in affitto e poi in comodato dalla cooperativa agricola Maratea, contro la cui condanna al rilascio, emessa in altro giudizio tra quest’ultima e la Noce s.r.l., essa convenuta aveva proposto opposizione di terzo, avendo nei frattempo iniziato a possedere il fondo.

Nel resistere in giudizio la società convenuta contestava le condizioni applicative dell’art. 1159-bis c.c., avendo la Mararanch s.a.s. svolto prevalente attività commerciale. Inoltre, eccepiva l’interruzione della possessio ad usucapionem per effetto d’un atto di citazione notificato il (OMISSIS) alla società attrice al fine di ottenerne la condanna al rilascio del fondo e la demolizione dei fabbricati ivi realizzati. Causa, quest’ultima, conclusasi con il rigetto della domanda perchè nelle more la Mararanch s.a.s. era divenuta socia della cooperativa agricola Maratea, il che confermava che la società attrice non possedesse il terreno, ma lo detenesse nell’interesse della predetta cooperativa.

Il Tribunale rigettava la domanda.

Adita dalla Mararanch s.a.s., la Corte d’appello di Potenza rigettava l’impugnazione con sentenza n. 146/11. Riteneva la Corte territoriale che la concreta destinazione agricola del fondo, condizione di applicabilità dell’art. 1159-bis c.c., non era desumibile dalla documentazione prodotta dall’appellante, che in particolare non era valsa a dimostrare che l’attività agrituristica fosse complementare rispetto all’utilizzo agricolo del fondo. Nè all’uopo poteva valere l’oggetto sociale, per di più esteso a settori produttivi del tutto diversi, o le autorizzazioni amministrative per la stalla di sosta e l’attività agrituristica, poichè nè l’uno nè le altre attestavano il preminente esercizio di una delle attività previste dall’art. 2135 c.c., nella formulazione anteriore alla L. n. 228 del 2001. Osservava che a tale fine la società appellante avrebbe dovuto allegare le scritture contabili e la documentazione fiscale e che, ad ogni modo, era arduo ipotizzare che un’azienda che occupava poco più di quattro ettari si potesse caratterizzare per la prevalente attività agricola, quantunque intensiva, rispetto al maneggio, al campo di gara, al ristorante-bar e agli alloggi. Inoltre, anche a volerla ipotizzare, la dedotta possessio ad usucapionem era stata interrotta con la citazione del (OMISSIS), a nulla rilevando l’esito reiettivo della domanda in allora proposta dalla Noce s.r.l..

Infine, quanto alla domanda subordinata di pagamento ai sensi dell’art. 936 c.c., del valore dei manufatti realizzati dalla Mararanch s.a.s., la Corte distrettuale rilevava che neppure era fondata la doglianza dell’appellante, secondo cui la soc. Noce era decaduta dal diritto di chiedere la rimozione delle opere, non essendo stata provata l’epoca di conoscenza o di conoscibilità dell’attività edilizia svolta. Inoltre, la Noce s.r.l. aveva prodotto atto di diffida inoltrato alla società appellante a demolire ed asportare ogni manufatto e proposto in data (OMISSIS) un ricorso al TAR Basilicata per l’annullamento dell’autorizzazione sindacale alla realizzazione di un maneggio sul terreno, atto da cui doveva evincersi che l’appellata aveva manifestato la sua opposizione sin dal momento in cui aveva avuto conoscenza dell’iniziativa, ciò che rendeva legittimo e tempestivo l’esercizio della facoltà di cui dell’art. 936 c.c., comma 1, di ottenere la rimessione in pristino.

Per la cassazione di tale sentenza la società Mararanch s.a.s. propone ricorso affidato a sei motivi.

Resiste con controricorso la società Noce s.r.l..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Il primo motivo deduce la nullità della sentenza o del procedimento per violazione degli artt. 112, 115, 187, 189 c.p.c., art. 279 c.p.c., comma 2, n. 4, art. 354 c.p.c. e art. 24 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4. Sostiene parte ricorrente che la sentenza impugnata sarebbe viziata dal fatto di aver la Corte territoriale confermato la sentenza del Tribunale di deciso la causa in ordine ad una questione preliminare di merito, privando l’appellante della possibilità di far conoscere e di approfondire le proprie pretese. Sicchè non solo è mancato l’esame della rilevanza e della concludenza delle istanze istruttorie, ma soprattutto è stato impedito alla parte “di arrivare a tale snodo processuale”, non essendo conforme ai principi quanto statuito apoditticamente nei due gradi di giudizio.

1.1. – In disparte che più che di decisione su questione di merito avente carattere preliminare si tratta di una pronuncia resa in base al criterio della ragione più liquida (sulla cui legittimità, cfr. fra le tante Cass. n. 12002/14), il motivo è manifestamente infondato.

Il provvedimento con il quale il giudice, esercitando un potere che gli è espressamente attribuito dall’art. 187 c.p.c., comma 2, riserva la causa in decisione su di una questione di carattere preliminare, senza provvedere sull’ammissione dei mezzi di prova, come non è autonomamente impugnabile, al pari d’ogni altro provvedimento di carattere ordinatorio, così non è neppure suscettibile di sindacato quale oggetto autonomo d’un motivo d’appello o di ricorso per cassazione. Ciò che è sindacabile è solo la ritenuta attitudine della questione preliminare a risolvere l’intera controversia.

Ma non è questo che forma oggetto della censura.

2. – Il secondo mezzo lamenta il vizio di motivazione sulla rilevanza dei mezzi di prova e sul complessivo materiale istruttorio, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5. Secondo parte ricorrente la motivazione della sentenza impugnata sarebbe contraddittoria lì dove da un lato nega ingresso ad ogni richiesta istruttoria, inclusa la nomina di un c.t.u. (in quanto ritenuta di carattere meramente esplorativo) e l’escussione di testi; e dall’altro afferma la prevalente natura commerciale dell’attività d’impresa svolta dalla Mararanch, senza consentire a quest’ultima di provare il contrario.

2.1. – Il motivo è inammissibile, perchè è generico e non coglie il senso della decisione.

Quest’ultima si è limitata ad escludere che i mezzi di prova dedotti fossero idonei a dimostrare la prevalente natura agricola dell’impresa. Per confutare ciò parte ricorrente avrebbe dovuto indicare quali mezzi di prova sarebbero stati idonei a dimostrare la natura agricola dell’attività d’impresa svolta dalla Mararanch, riproducendone il contenuto quanto meno nei suoi punti essenziali. Non avendovi parte ricorrente provveduto, la censura è da ritenersi affatto generica (o, in altri ed equivalenti termini, priva del requisito di autosufficienza: sul quale, v. ex multis Cass. n. 17915/10).

3. – Il terzo motivo espone la violazione o falsa applicazione degli art. 1159-bis c.c., art. 2135 c.c. e della L. n. 346 del 1976, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Sebbene la società odierna ricorrente abbia dimostrato in via documentale, con certificazioni catastali, autorizzazioni amministrative, perizie tecniche di parte e quant’altro a livello istruttorio, la natura agricola dei terreni e la loro ubicazione in comune classificato come montano, la sentenza impugnata senza una reale ricognizione di tutto ciò ha escluso che la società Mararanch fosse in possesso dei requisiti necessari per l’usucapione abbreviata del fondo. Ai cui fini è necessaria la sola potenzialità agricola del fondo, non senza considerare che nell’ottica premiale sottesa dalle norme su indicate, il possesso di un fondo rustico non può che estrinsecarsi attraverso forme di gestione economica del bene secondo le relative finalità produttive.

3.1. – Il motivo è infondato, poichè non si confronta in alcun modo con la giurisprudenza di questa Corte.

Secondo la quale per l’applicazione dell’usucapione speciale ai cui all’art. 1159-bis c.p.c. – introdotta dalla L. n. 346 del 1976, con la finalità di incoraggiare lo sviluppo e salvaguardare il lavoro agricolo – non è sufficiente che il fondo sia iscritto nel catasto rustico, ma è necessario che esso, quanto meno all’atto dell’inizio della possessio ad usucapionem, sia destinato in concreto all’attività agraria, atteso che tale usucapione può avere ad oggetto soltanto un fondo rustico inteso come entità agricola ben individuata ed organizzata, che sia destinata ed ordinata a una propria vicenda produttiva. Ne consegue che l’art. 1159-bis c.p.c., non è applicabile, nè in via analogica, trattandosi di norma eccezionale rispetto a quella di cui all’art. 1158 c.c., nè in base ad un’interpretazione estensiva, tenuto conto delle finalità perseguite dal legislatore, qualora il possesso protratto venga dedotto ai fini dell’acquisizione di limitate superfici, ancorchè facenti parti di maggiori fondi coltivati o coltivabili siti in zone montane, che non siano di per sè idonee a costituire un’autonoma unità produttiva (Cass. nn. 8778/10 e 14577/04).

4. – Col quarto motivo è dedotta la violazione o falsa applicazione dell’art. 2135 c.c., “anche sotto il profilo della contraddittoria e insufficiente motivazione su un punto decisivo”, degli artt. 1159-bis e 2697 c.c., dell’art. 112 c.p.c. e del D.Lgs. n. 228 del 2001 “anche dal punto cu vista della valutazione delle prove, in ordine alla prevalenza dell’attività non agricola”.

La Corte d’appello nell’escludere la natura agricola dell’attività svolta dalla società odierna ricorrente ha omesso di considerare le prove documentali allegate, le perizie di parte, le autorizzazioni amministrative e le certificazioni agro-zootecniche, nè ha preso in considerazione le prove orali dedotte e la richiesta di c.t.u. Quest’ultima, ove disposta, avrebbe chiarito circostanze non altrimenti accertabili se non con il ricorso a cognizioni specialistiche (c.t.u. c.d. percipiente) e non sarebbe stata diretta a valutare fatti già accertati (c.t.u. c.d. deducente), nè tanto meno avrebbe avuto finalità di tipo esplorativo, ma sarebbe stata una fonte di conoscenza ausiliaria per il giudice.

Deduce, inoltre, che l’art. 2135 c.c., come modificato dal D.Lgs. n. 228 del 2001, non parla più di attività normale o di prevalenza, ma di trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti agricoli, e di fornitura di beni e servizi senza che per questo si ricada nell’impresa commerciale. Resta innegabile, prosegue il motivo, che la società ricorrente svolga la sua attività attorno al fattore terra e che le attività connesse alla coltivazione e all’allevamento sono inserite nel ben delimitato ciclo dell’economia agricola, ad integrare, modernizzare e valorizzare la tradizionale attività agricola. Inoltre, sulla base di un’integrazione estensiva dell’art. 2135 c.c., l’agriturismo è disciplinato dalla Legge Quadro n. 739 del 1985, la quale all’art. 2 definisce per attività agrituristiche esclusivamente quelle di ricezione ed ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all’art. 2135 c.c., singoli o associati e da loro familiari di cui all’art. 230-bis c.c.. “Quindi”, sostiene il motivo, “se ne può dedurre che l’attività agrituristica della Mararanch rientra fra le attività tipiche connesse all’agricoltura”. E sotto tale aspetto, si afferma, la motivazione della sentenza impugnata sarebbe insufficiente e illogica.

4.1. – Il motivo è inammissibile per più ragioni.

In primo luogo esso consta di un’inestricabile commistione tra censure motivazionali e critiche di diritto, che non consente di separare concettualmente le une dalle altre e dotarle d’autonomia logico-giuridica se non a prezzo di operarne una totale riscrittura, che ovviamente non compete a questa Corte (sull’inammissibilità della mescolanza e sovrapposizione di mezzi eterogenei e tra di loro incompatibili, cfr. Cass. n. 19443/11).

Ancora, la censura non si confronta esattamente con la decisione impugnata, poichè mentre quest’ultima ha ritenuto applicabile l’art. 2135 c.c., nella formulazione anteriore alla L. n. 228 del 2001, il motivo si svolge intorno all’interpretazione del nuovo testo della norma, senza prima confutare la scelta applicativa del testo previgente.

Infine, la critica mossa intende dimostrare la dedotta violazione dell’art. 2135 c.c., attraverso la critica alla complessiva valutazione di merito operata dalla sentenza impugnata. Al contrario, per il costante indirizzo di questa Corte il vizio di violazione e falsa applicazione della legge di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, giusta il disposto di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, deve essere, a pena d’inammissibilità, dedotto non solo con l’indicazione delle norme di diritto asseritamente violate ma anche mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie e con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, così da prospettare criticamente una valutazione comparativa fra opposte soluzioni, non risultando altrimenti consentito alla S.C. di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione (così e per tutte, Cass. n. 16038/13).

E’ di tutta evidenza, pertanto, che mediante una disorganica intitolazione evocativa dei casi di cui all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, parte ricorrene non ha formulato altro che pure questioni di merito, il cui esame è per definizione escluso in questa sede di legittimità.

5. – Il quinto motivo allega la violazione o falsa applicazione degli artt. 1158 e 1159-bis c.c. e artt. 99 e 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

L’assunto della sentenza impugnata, che ha ravvisato l’interruzione del termine di usucapione nella notifica dell’atto di citazione del (OMISSIS), è errato in primis perchè sono provati ed allegati gli atti d’interversione del possesso compiuti dalla Mararanch a partire dalla concessione edilizia del (OMISSIS) richiesta e rilasciata a nome della ricorrente per la realizzazione di impianti agrituristici connessi alla coltivazione e all’allevamento. In secondo luogo, i giudici d’appello avrebbero dovuto applicare la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la costruzione con materiali propri su fondo altrui e il possesso della stessa per il tempo necessario all’usucapione fa venir meno l’acquisto della proprietà dell’opera per accessione in favore del proprietario del fondo.

La Corte territoriale, inoltre, non ha tenuto conto dell’insufficienza ai fini interruttivi degli atti richiamati dalla soc. Noce s.r.l., espressione unicamente della volontà di non subire turbative del diritto dominicale, e dunque inidonei a pregiudicare la pacificità e la continuità del possesso da parte della società attrice.

5.1. – Il motivo è manifestamente infondato.

Esso consiste essenzialmente (1) in un’apodittica negazione del costante indirizzo di questa Corte, richiamato nella sentenza impugnata, in base al quale le azioni possessorie a quelle cautelari hanno efficacia interruttiva della durata dell’altrui possesso ad usucapionem, anche nel caso di rigetto delle domande, quando siano proposte nella qualità di titolare di un diritto contrapposto ed incompatibile con la situazione possessoria dell’usucapiente (Cass. n. 5801/92; conforme, n. 6647701); e (2) nell’allegazione di circostanze di fatto (asseritamente idonee a produrre l’interversio possessionis) del tutto irrilevanti nel caso di specie, atteso che la decisione impugnata si basa sulla duplice ratio della mancata prova delle condizioni per applicare il termine breve di usucapione ai sensi dell’art. 1159-bis c.c., comma 1 e dell’interruzione, ad ogni modo, del possesso (con il che anche l’asserito impedimento dell’acquisto della proprietà della costruzione per accessione resta assorbito, supponendo esso un’usucapione che la sentenza d’appello ha ritenuto indimostrata).

6. – Il sesto mezzo, infine, lamenta, la violazione o falsa applicazione dell’art. 936 c.c. e degli artt. 99 e 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Sostiene parte ricorrente che la decisione impugnata non è conforme a diritto li dove ha ritenuto esercitato l’ius tollendi mediante il ricorso al TAR Basilicata dell'(OMISSIS), ed ha affermato che fosse onere del terzo costruttore provare la data in cui il proprietario del suolo abbia avuto conoscenza dell’avvenuta incorporazione. Per contro, la Mararanch aveva puntualmente dimostrato che il termine di sei mesi, trascorso il quale il proprietario del suolo non può più chiedere la rimozione delle costruzioni, era già decorso alla data del (OMISSIS), in cui la soc. Illicini s.r.l. l’aveva invitata a non persistere nell’occupazione e a demolire ed asportare ogni manufatto. Ciò perchè le opere sono state realizzate dalla Mararanch tra l'(OMISSIS) e il (OMISSIS) e l’accessione si verifica al momento in cui la costruzione viene ad esistenza.

6.1. – Il motivo è infondato.

La circostanza dedotta dalla ricorrente (vale a dire l’avvenuta costruzione sul terreno di vari manufatti edilizi tra l'(OMISSIS) e il (OMISSIS)) non è idonea a scalfire l’accertamento compiuto dalla Corte d’appello, che ha ravvisato in un ricorso al TAR del (OMISSIS) l’esercizio dello ius tollendi da parte della Noce s.r.l..

Facoltà, questa, efficacemente esercitata in quanto l’opposizione all’attività edificatoria intrapresa da un terzo, con materiali propri, su fondo altrui, che, ai sensi dell’art. 93 c.c., comma 4, conserva al proprietario di quest’ultimo l’alternativa tra ritenzione e demolizione della costruzione medesima, consiste in qualsiasi atto o fatto portato a conoscenza del terzo con mezzi idonei, con cui il proprietario manifesti tempestivamente – e, cioè, non oltre sei mesi dalla notizia dell’avvenuta incorporazione – l’intendimento di reagire e di opporsi all’illecita invasione della propria sfera dominicale (Cass. n. 141/16; conforme, Cass. n. 1506/99).

7. – In conclusione il ricorso va respinto.

8. – Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza della parte ricorrente.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alle spese, che liquida in Euro 2.000,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 9 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2016

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