Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21017 del 08/09/2017

Cassazione civile, sez. VI, 08/09/2017, (ud. 15/05/2017, dep.08/09/2017),  n. 21017

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – rel. Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16300/2015 proposto da:

M.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA

FARNESINA 5, presso lo studio dell’avvocato FABIO D’AMATO, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

MO.GI., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANTONIO

GRAMSCI 14, presso lo studio dell’avvocato FEDERICO HERNANDEZ, che

lo rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all’avvocato

LIVIO BONCI;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 461/2015 della CORTE d’APPELLO di ANCONA,

depositata il 26/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 15/05/2017 dal Consigliere Dott.ssa MAGDA CRISTIANO.

Fatto

RILEVATO

che:

La Corte d’appello di Ancona ha rigettato gli appelli, l’uno principale e l’altro incidentale, proposti dai coniugi M.L. e Mo.Gi. contro la sentenza del Tribunale di Macerata che, pronunciata la loro separazione giudiziale, aveva respinto le reciproche domande di addebito ed aveva disposto a carico del marito ed in favore della moglie un assegno di mantenimento di Euro 1500 mensili.

La corte territoriale, rilevato che il matrimonio era in crisi sin dal 2004/2005, quando i coniugi avevano cessato di avere rapporti intimi, ha escluso che l’intollerabilità della convivenza fosse derivata dalla relazione che nel 2008 Mo. aveva intrecciato con un’altra donna o dal distacco mostrato da M. nei confronti dei parenti del resistente, costituente anch’esso manifestazione della crisi coniugale già in atto; ha inoltre ritenuta congrua la misura dell’assegno di mantenimento fissata dal primo giudice, tenuto conto della maggiore capacità reddituale e patrimoniale del marito.

La sentenza, pubblicata il 26.3.015, è stata impugnata da M.L. con ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, cui Mo.Gi. ha resistito con controricorso, con il quale ha proposto ricorso incidentale condizionato per un motivo.

Le parti hanno ricevuto tempestiva notifica della proposta e del decreto di cui all’art. 380 bis c.p.c..

Mo. ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1) Con il primo ed il secondo motivo, che denunciano violazione degli artt. 115,151 c.p.c. e art. 2697 c.p.c., la ricorrente – premesso di aver provato il fatto posto a fondamento della domanda di addebito (ovvero la relazione adulterina intrattenuta dal marito a partire dal 2008) – lamenta che la corte territoriale abbia ritenuto assolto l’onere di Mo. di provare, a sua volta, il fondamento della propria eccezione (ovvero l’insussistenza di un nesso causale tra la violazione del dovere di fedeltà e la rottura del rapporto, all’epoca già verificatasi), sulla scorta di dichiarazioni testimoniali de relato, prive di per sè stesse di valenza probatoria, non suffragate da ulteriori circostanze atte a confortarne l’attendibilità.

I motivi sono inammissibili, in quanto non contestano specificamente il contrario accertamento del giudice a co, secondo cui i testi indotti da Mo. avevano riferito anche di fatti caduti sotto la loro diretta percezione – pienamente indicativi dell’esistenza di una perdurante crisi matrimoniale fra i coniugi, manifestatasi fra il 2004 ed il 2005 – e, per il resto, si risolvono nella richiesta di una valutazione delle risultanze istruttorie difforme da quella operata dalla corte territoriale.

2) I successivi due motivi, che denunciano entrambi violazione dell’art. 156 c.c., artt. 112 e 115 c.p.c., nonchè omesso esame di un fatto decisivo, investono il capo della sentenza d’appello che ha ritenuto congrua la misura dell’assegno di mantenimento posto a carico di Mo..

La ricorrente imputa alla corte territoriale di non essersi attenuta ai principi enunciati in materia da questa Corte, ed, in particolare: 1) di aver omesso di valutare il rapporto della G.d.F. acquisito agli atti, dal quale emergeva la scarsa attendibilità delle dichiarazioni dei redditi del coniuge (medico ospedaliero esercente anche la libera professione, titolare di tre diversi conti correnti e proprietario sia della villa di pregio in cui risiedeva la famiglia, rimasta nella sua piena ed esclusiva disponibilità, sia di una seconda villa acquistata nel 2011); 2) di avere, per contro, sovrastimato il reddito che ella ricava dalla gestione del complesso agrituristico di cui è usufruttuaria, nonchè il valore commerciale dell’appartamento di cui è proprietaria; 3) di aver, inoltre, omesso di considerare le numerose circostanze istruttorie che documentavano l’elevato reddito goduto dalla famiglia in costanza di matrimonio.

Anche questi motivi che, pur lamentando l’astratta violazione di principi di diritto, sono volti unicamente a contestare il ragionamento probatorio sul quale si fonda la statuizione impugnata, appaiono inammissibili, ai sensi del novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

La mancata, specifica ricognizione di ogni singolo elemento istruttorio non integra, infatti, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, se tale fatto sia stato comunque preso in considerazione dal giudice del merito (Cass. S.U. 19881/014): tanto è accaduto nel caso di specie, atteso che, come emerge dalla lettura della sentenza impugnata, la corte del merito ha tenuto conto di tutti i fatti di cui M. lamenta l’omesso esame, ricavandone, tuttavia, una valutazione difforme da quella pretesa dalla ricorrente, che non può essere sindacata nella presente sede di legittimità. Stante l’inammissibilità del ricorso principale, resta assorbito il ricorso incidentale condizionato di Mo.Gi..

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale ed assorbito quello incidentale condizionato; condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 4.100, di cui Euro 100 per esborsi, oltre rimborso forfetario e accessori di legge.

Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omessi i nomi delle parti e degli altri soggetti in esso menzionati.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

Così deciso in Roma, il 15 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 8 settembre 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA