Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21016 del 13/09/2013


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 21016 Anno 2013
Presidente: VITRONE UGO
Relatore: MERCOLINO GUIDO

Data pubblicazione: 13/09/2013

tà ex art. 46 della

SENTENZA

legge n. 2359/1865
sul ricorso proposto da
TUCCI DOMENICO, in qualità di titolare della ditta METALTUCCI DI TUCCI
DOMENICO, domiciliato per legge in Roma, alla piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di Cassazione, unitamente all’avv. CARMELA MIRABELLI, dalla quale è rappresentato e difeso in virtù di procura speciale a margine
del ricorso
RICORRENTE

contro
COMUNE DI MARZI, in persona del commissario prefettizio p.t., elettivamente
domiciliato in Roma, alla via A. Zanetta n. 33, presso l’avv. ANTONIETTA
MARTUFI, unitamente all’avv. ETTORE NOTTI, dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura speciale a margine del controricorso
CONTRORICORRENTE

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CP-o m 2 i o /

avverso la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro n. 748/05, pubblicata il 3
ottobre 2005.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28 maggio

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale
dott. Pasquale FIMIANI, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. — Con sentenza del 3 ottobre 2005, la Corte d’Appello di Catanzaro ha rigettato il gravame proposto da Domenico Tucci avverso la sentenza emessa il 15
maggio 2001, con cui il Tribunale di Cosenza aveva rigettato la domanda di riconoscimento dell’indennità di cui all’art. 46 della legge 25 giugno 1865, n. 2359,
proposta dal Tucci nei confronti del Comune di Marzi, in relazione al pregiudizio
subito da un fabbricato di proprietà dell’attore, rimasto parzialmente intercluso a
seguito della realizzazione di un parcheggio pubblico sul fondo attiguo, occupato
dall’Amministrazione.
1.1. — Premesso che il fondo di proprietà dell’attore era incluso in un piano
di lottizzazione che prevedeva, tra l’altro, la cessione gratuita al Comune delle aree necessarie per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, tra le quali era compresa anche quella sulla quale era stato costruito il parcheggio, la Corte ha richiamato la sentenza di primo grado, secondo cui la specifica destinazione pubblica impressa a quell’area escludeva che l’accesso dalla stessa
rientrasse tra le legittime facoltà di godimento del fondo di proprietà del Tucci, il
quale, conoscendo o dovendo conoscere detta destinazione, non avrebbe dovuto
creare l’accesso. Rilevato inoltre che lo stesso appellante non aveva affermato di
essere titolare di un diritto al riguardo, la Corte ha aggiunto che tale diritto non era

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2013 dal Consigliere dott. Guido Mercolino;

desumibile né dal piano di lottizzazione, che non prevedeva alcun accesso al predetto lotto dall’area destinata a parcheggio, né dalle concessioni edilizie rilasciate
all’appellante, che richiamavano espressamente il piano, con il quale non avrebbe-

bunale amministrativo regionale per la Calabria il progetto esecutivo dei lavori di
riqualificazione del centro storico, tra i quali era inclusa la costruzione del parcheggio, non si era dimostrato certo di avere ottenuto con le concessioni il diritto
alla realizzazione dell’accesso, avendo desunto la relativa autorizzazione da una
plausibile intenzione del Comune o dal rilascio della licenza di agibilità dei magazzini esistenti nel fabbricato.
3.

Avverso la predetta sentenza il Tucci propone ricorso per cassazione,

affidato ad un solo motivo. Il Comune resiste con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE
1. — Con l’unico motivo d’impugnazione, il ricorrente denuncia l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa punti decisivi della controversia,
sostenendo che, nell’affermare che il piano di lottizzazione non prevedeva l’accesso al fabbricato dall’area di parcheggio, la Corte d’Appello ha omesso d’indicare la
fonte del proprio convincimento, trascurando la circostanza decisiva che nel piano
erano indicati gli accessi di tutti i lotti edificabili, ivi compreso quello di proprietà
di esso ricorrente. Afferma inoltre che la compatibilità del parcheggio con l’accesso alla sua proprietà era confermata dalle concessioni edilizie, rilasciate sulla base
di un progetto, ritenuto conforme al piano di lottizzazione, che prevedeva la costruzione di una casa per civile abitazione e di un laboratorio artigianale con accesso carrabile al piano terra dalla zona destinata a strade e parcheggi.
1.1. — Il motivo è infondato.

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ro potuto porsi in contrasto. Lo stesso Tucci, infine, nell’impugnare dinanzi al Tri-

Ai fini dell’esclusione della configurabilità dell’accesso dall’area destinata alla
realizzazione del parcheggio pubblico quale legittima facoltà del ricorrente, collegata alla titolarità del fondo sul quale insisteva il fabbricato di sua proprietà, la

una relazione tecnica depositata dal ricorrente, secondo cui l’accesso in questione
era riportato nel piano di lottizzazione, nell’ambito del quale era evidenziato con
apposita campitura, al pari di quelli di tutti i lotti edificabili. La Corte territoriale
ha tuttavia sottolineato l’incompatibilità di tale affermazione con la circostanza,
annotata nello stralcio del piano di lottizzazione allegato alla relazione, che per alcuni lotti, tra i quali era compreso quello di proprietà del ricorrente, non erano
previsti accessi, ed ha attribuito una rilevanza decisiva a tale annotazione, ravvisando una mera opinione personale del tecnico nell’asserzione secondo cui la realizzazione dell’accesso doveva ritenersi rimessa alla discrezionalità del progettista.
L’iter argomentativo seguito dalla sentenza impugnata, ineccepibilmente imperniato sulla natura oggettiva del dato emergente dallo stralcio del piano di lottizzazione e sulla prevalenza ad esso conseguentemente accordata rispetto alla valutazione soggettiva del c.t. di parte, ha il suo presupposto nell’osservazione, contenuta nella sentenza di primo grado e fatta propria dalla Corte d’Appello, secondo
cui la creazione dell’accesso sul lato della proprietà dell’attore confinante con il
parcheggio pubblico era impedita proprio dalla specifica destinazione pubblica
dell’area attigua, della quale il Tucci non poteva non essere a conoscenza, dal
momento che tale area rientrava, fin dall’approvazione del piano di lottizza7ione,
tra quelle che i proprietari dei fondi nello stesso inclusi erano tenuti a cedere al
Comune per la realizzazione delle opere di urbanizzazione, indispensabile ai fini
dell’autorizzazione all’edificazione dei singoli lotti.

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sentenza impugnata non ha affatto omesso di valutare l’affermazione, risultante da

Il ricorrente si sforza di invertire l’ordine logico di tale ragionamento, argomentando la legittimità dell’accesso proprio dall’avvenuto rilascio della concessione edilizia, la cui necessaria conformità con il piano di lottizzazione, testimo-

lo strumento urbanistico di attuazione, confermerebbe, a suo avviso, anche la
compatibilità dell’accesso con la destinazione pubblica del fondo attiguo. Tale assunto si pone tuttavia in contrasto con la diversità degl’interessi pubblici sottesi ai
provvedimenti cui la legge subordina, rispettivamente, l’esercizio del diritto di costruire e quello di aprire passi carrabili sulla strada pubblica, la quale impedisce di
desumere dall’avvenuto rilascio della concessione edilizia il possesso dell’autorizzazione all’apertura dei varchi di accesso previsti dal progetto, postulando il primo
provvedimento una valutazione in ordine alla compatibilità del singolo insediamento con il contesto territoriale nel quale andrà ad inserirsi, ed implicando il secondo un apprezzamento in ordine all’eventuale idoneità del passo a compromettere la sicurezza e la fluidità della circolazione sulla strada pubblica.
2. — Il ricorso va pertanto rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano come
dal dispositivo.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso, e condanna Tucci Domenico al pagamento delle spese
processuali, che si liquidano in complessivi Euro 2.700,00, ivi compresi Euro
2.500.00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 28 maggio 2013, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile

niando la rispondenza complessiva del progetto da lui presentato alle direttive del-

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