Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21016 del 08/09/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 08/09/2017, (ud. 03/04/2017, dep.08/09/2017),  n. 21016

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 900/2016 proposto da:

(OMISSIS) IN LIQUIDAZIONE P.I. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

DELLE MILIZIE 34, presso lo studio dell’avvocato LUCIANO CARUSO,

rappresentata e difesa dall’avvocato ORAZIO PAPALE;

– ricorrente –

contro

A.F., M.M., C.I.,

CA.CO., FALLIMENTO (OMISSIS) IN LIQUIDAZIONE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1685/2015 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 09/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 03/04/2017 dal Consigliere Dott. MAURO DI MARZIO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che:

La Società (OMISSIS) in liquidazione ricorre per la cassazione della sentenza numero 1685 del 9 novembre 2015 con cui la Corte d’appello di Catania ha respinto il reclamo proposto avverso la sentenza dichiarativa del proprio fallimento pronunciata in data 11 giugno 2015 dal Tribunale di Caltagirone.

Il Fallimento intimato e le altre intimate indicate in epigrafe non hanno svolto difese.

Considerato che:

Il primo motivo di ricorso lamenta: “Violazione della L. Fall., art. 5: insussistenza dello stato di insolvenza”, censurando la sentenza impugnata per aver ritenuto sussistente lo stato di insolvenza non avvedendosi che molte esecuzioni mobiliari avevano avuto esito positivo e che i bilanci degli ultimi due esercizi avevano visto un recupero delle perdite, laddove del credito Serit riportato in oltre due milioni di euro non doveva tenersi conto in quanto ampiamente contestato.

Il secondo motivo di ricorso lamenta: “Omesso esame ex art. 360 c.p.c., n. 5, di un fatto storico la cui esistenza risulta dal testo della sentenza che ha carattere decisivo”, censurando la sentenza impugnata per aver rivalutato erroneamente le risultanze probatorie indicate a sostegno della ritenuta insolvenza.

Il terzo motivo lamenta: “Omesso esame ex art. 360 c.p.c., n. 5, di un fatto storico secondario la cui esistenza risulta da atti processuali che ha carattere decisivo”, censurando la sentenza impugnata per aver valutato erroneamente le risultanze extratestuali emergenti dagli atti processuali quali i pignoramenti presso terzi positivi e i bilanci successivi al 2013.

Ritenuto che:

Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma semplificata.

Il ricorso è inammissibile.

inammissibile il primo motivo atteso che non indica a quale delle diverse ipotesi di motivi di ricorso per cassazione tra quelle indicate nell’art. 360 c.p.c., intenda fare riferimento e che, per quanto è dato dedurre dal suo contenuto, si risolve in realtà in una critica alla coerenza e alla sufficienza della motivazione addotta dalla Corte d’appello per affermare la sussistenza dello stato di insolvenza sulla base della documentazione degli accertamenti ivi indicati, non più consentita alla luce della novella dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Il secondo motivo è allo stesso modo inammissibile perchè, pur formalmente contestando l’omesso esame di fatti storici decisivi per il giudizio, si rivela in sostanza contenere una diversa ricostruzione giuridica delle conseguenze dell’esame degli stessi fatti presi in considerazione dal giudice di appello per pervenire al rigetto del reclamo, così dimostrando l’insussistenza di alcuna omissione e rivelandosi ancora una volta, quale doglianza non più consentita ai sensi del vigente n. 5 dell’art. 360 c.p.c..

Il terzo motivo è inammissibile per un verso perchè privo del requisito di specificità imposto dall’art. 366 c.p.c., n. 6, non indicando dove sarebbe stata introdotta nel giudizio di merito la questione del positivo esito di non meglio identificati pignoramenti presso terzi, e sotto diverso profilo, perchè contesta la motivazione resa dal giudice del gravame con riferimento all’andamento dei bilanci dal 2013 in poi, ancora violando il nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

Nulla per le spese.

PQM

 

dichiara inammissibile il ricorso.

Dà atto ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 3 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 8 settembre 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA