Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21016 del 02/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 02/10/2020, (ud. 10/09/2020, dep. 02/10/2020), n.21016

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11655-2019 proposto da:

CONFABITARE SERVIZI SRL, in persona del legale rappresentate pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CARLO POMA 2, presso

lo studio dell’avvocato TROILO GREGORIO, rappresentata e difesa

dagli avvocati BALZANI FRANCESCA, LUPOI MICHELE ANGELO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, (OMISSIS), in persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 196/1/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del FRIULI VENEZIA GIULIA, depositata il 08/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO

CROLLA.

 

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

1. La soc. Confabitare Servizi srl proponeva ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Udine avverso la cartella di pagamento emessa da Equitalia Nord spa (successivamente diventata Agenzia Entrate Riscossioni) e notificata alla ricorrente, società beneficiaria solidalmente responsabile, D.P.R. n. 917 del 1986, ex art. 173, commi 12 e 13 e D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 15, insieme alla scissa RS Servizi Udine srl, dell’importo di Euro 256.581,40 per Iva sanzioni ed interessi a seguito dell’avviso di accertamento notificato alla RS Servizi Udine srl essendo quest’ultima decaduta dal beneficio del pagamento rateale.

2. La CTP accoglieva il ricorso ritenendo che nel caso in esame il debito emergente dal contenzioso da cui era scaturita la cartella, non esisteva al momento della scissione e pertanto l’avviso di accertamento doveva essere notificato sia alla società beneficiaria che alla scissa.

3. La sentenza veniva impugnata da Agenzia Entrate-Riscossione e la Commissione Tributaria della Regione Friuli Venezia Giulia accoglieva l’appello rilevando, per quanto di interesse in questa sede, che, secondo quanto previsto dall’art. 173 TUIR, commi 12 e 13, dei tributi sorti prima della scissione rispondono solidalmente sia la società scissa che quella beneficiaria e che non vi è alcun obbligo da parte dell’ente impositore di notificare l’avviso di accertamento anche alla società scissa.

5. Avverso la sentenza della CTR la soc. Confabitare Servizi ha proposto ricorso per Cassazione affidandosi a due motivi. Agenzia delle Entrate – Riscossione si è costituito depositando controricorso.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo d’impugnazione il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 173, comma 13 e del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 15, comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in particolare si sostiene che la CTR nel ritenere legittima la notifica della cartella IVA alla società beneficiaria della cartella senza la previa notifica dell’avviso di accertamento abbia irrimediabilmente compresso il diritto di difesa con riferimento ad un tributo armonizzato sottoposto, secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia, al principio del contraddittorio endoprocedimentale.

2. Con il secondo motivo viene dedotta la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per essere stato omesso l’esame di un fatto decisivo per il giudizio ed oggetto di discussione tra le parti costituito dall’insorgenza del debito oggetto della cartella esattoriale dopo la stipula dell’atto di scissione trattandosi dell’intervenuta decadenza della società scissa dal beneficio della rateazione concesso a seguito dell’accertamento con adesione che, come tale, si è sostituito all’avviso di accertamento originario.

3. Il primo motivo è infondato.

3.1 Viene portata alla cognizione di questa Corte la questione della responsabilità per le obbligazioni tributarie dei soggetti partecipanti all’atto di scissione c.d. “parziale” operazione straordinaria nella quale la società che viene scissa trasferisce una parte del proprio patrimonio ad una o più società beneficiarie, già esistenti o di nuova costituzione; il risultato finale è quindi l’assegnazione ai soci della società scissa di azioni o quote delle beneficiarie a fronte della diminuzione di valore delle azioni o quote detenute nella scissa.

3.2 L’atto di scissione parziale, che ha dato luogo alla società scissa denominata RLSA srl e alla neocostituita società beneficiaria che assumeva la denominazione di Confabitare srl, è stato attuato il 29 settembre 2011 sicchè trova applicazione il D.P.R., art. 173 T.U.I.R., comma 13, che nella versione applicabile ratione temporis prevede quanto segue: “I controlli, gli accertamenti e ogni altro procedimento relativo ai suddetti obblighi sono svolti nei confronti della società scissa o, nel caso di scissione totale, di quella appositamente designata, ferma restando la competenza dell’ufficio dell’Agenzia delle entrate della società scissa. Se la designazione è omessa, si considera designata la beneficiaria nominata per prima nell’atto di scissione. Le altre società beneficiarie sono responsabili in solido per le imposte, le sanzioni pecuniarie, gli interessi e ogni altro debito e anche nei loro confronti possono essere adottati i provvedimenti cautelari previsti dalla legge. Le società coobbligate hanno facoltà di partecipare ai suddetti procedimenti e di prendere cognizione dei relativi atti, senza oneri di avvisi o di altri adempimenti per l’Amministrazione.”.

3.3 Il D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 15, comma 2, stabilisce a sua volta, che “Nei casi di scissione anche parziale di società od enti, ciascuna società od ente è obbligato in solido al pagamento delle somme dovute per violazioni commesse anteriormente alla data dalla quale la scissione produce effetto”.

3.4 Alla luce della normativa sopra passata in rassegna e, come ripetutamente affermato da questa Corte (cfr. 9594/2016, 13059 e 13061/2015) e confermato anche dalla Corte Costituzionale (cfr. sent. n.90/2018), nel caso di scissione (anche parziale), per i debiti fiscali della società scissa relativi a periodi d’imposta anteriori all’operazione rispondono solidalmente ed illimitatamente e senza beneficium excussionis tutte le società partecipanti alla scissione, a differenza di quanto previsto rispetto ai debiti civilistici per i quali l’art. 2506-bis c.c., comma 3 e l’art. 2506-quater c.c., comma 3, prevedono una responsabilità limitata alla quota di patrimonio netto attribuita alla società beneficiaria.

3.5 La differenziazione di trattamento dei debiti tributari rispetto ai debiti sociali in genere è stata ritenuta dal Giudice delle Leggi rispettosa dei parametri costituzionali di uguaglianza e di ragionevolezza in quanto giustificata dalla specialità dei crediti tributari tanto più rilevante in riferimento ad un’operazione societaria, quale la scissione, che può incidere sensibilmente sulla posizione dei creditori della società e, nella fattispecie, dell’amministrazione finanziaria (cfr. sent. Cost. 90/2018).

3.6 Venendo alle ripercussioni sul regime di notificazioni degli atti di accertamento e di riscossione; è stato ripetutamente affermato in giurisprudenza (cfr. Cass. 23342/2016, 24207/2016 e 26287/2016) che per le debenze tributarie anteriori alla scissione parziale non sussiste alcun specifico ulteriore onere di comunicazione a carico dell’ente impositore (o, per esso, del concessionario per la riscossione), una volta che i passaggi procedimentali previsti siano stati attuati nei confronti della scissa. L’operazione di scissione societaria infatti è un operazione organizzativa di riassetto della partecipazione societaria con effetti neutrali nei confronti dell’Amministrazione Finanziaria la cui azione impositiva non può essere pregiudicata, sia sotto il profilo della garanzia patrimoniale potendo contare sulla (non limitata) responsabilità solidale delle società, sia con riferimento all’aggravamento dei procedimenti di accertamento e riscossione, in dipendenza di una trasformazione societaria che l’amministrazione stessa non potrebbe in alcun modo impedire o posporre. La “ratio” di tale disciplina va individuata, da un lato, nella circostanza per cui secondo l'”id quod plerumque accidit” – gli organi delle società beneficiarie sono ben informati della precedente vita societaria. La non necessità della notifica al beneficiario dell’avviso vale anche per i debiti accertati dopo l’operazione di scissione purchè sorti antecedentemente.

3.7 E’ stato, inoltre, precisato, che “quel che conta ai fini dell’operare della disposizione dell’art. 173 sopra citato, secondo cui i procedimenti tributari sono svolti nei confronti della scissa, è il riferimento temporale all’epoca antecedente della scissione non già dell’emanazione degli atti del procedimento, ma della debenza cui essi si rapportano (come si evince dalla lettura congiunta dei commi 12 e 13 sopra evidenziati: “gli obblighi tributari della società scissa riferibili a periodi di imposta anteriori alla data dalla quale l’operazione ha effetto sono adempiuti in caso di scissione parziale dalla stessa società scissa o trasferiti, in caso di scissione totale, alla società beneficiaria appositamente designata. I controlli, gli accertamenti e ogni altro procedimento relativo ai suddetti obblighi sono svolti nei confronti della società scissa…” – sottolineature aggiunte); onde rettamente, nel caso di specie, l’avviso di accertamento è stato notificato alla società scissa anche dopo l’operatività della scissione, salvo a notificarsi senza ulteriori oneri motivazionali a carico dell’apparato impositivo – la cartella successiva alla beneficiaria in quanto necessitato ai fini della riscossione in base alla solidarietà legale “.(cfr. Cass. 23342/2016).

3.7 Quanto ai rilievi del ricorrente circa la necessità dell’avviso di accertamento vertendosi in materia di Iva, va rilevato che la giurisprudenza citata nel ricorso che impone all’Amministrazione l’obbligo generalizzato di attivare il contraddittorio endoprocessuale per i tributi armonizzati trova applicazione nei confronti del contribuente nei cui confronti è stato notificato l’avviso di accertamento e non dell’obbligato in solido ed in ogni caso, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale l’assenza di contraddittorio comporta l’invalidità dell’atto ” solo se in giudizio, il contribuente assolva l’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere, qualora il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato, e che l’opposizione di dette ragioni (valutate con riferimento al momento del mancato contraddittorio), si riveli non puramente pretestuosa e tale da configurare, in relazione al canone generale di correttezza e buona fede ed al principio di lealtà processuale, sviamento dello strumento difensivo rispetto alla finalità di corretta tutela dell’interesse sostanziale, per le quali è stato predisposto” (cfr tra le tante Cass. 21767/2018 2875/2017).

4 Il secondo motivo è anch’esso infondato.

4.1 E’ pacifico che le somme richieste sono dovute a titolo di Iva per l’anno di imposta 2009 anteriormente all’operazione di scissione.

4.2 A nulla rileva, per le ragioni sopra esposte, che l’accertamento sia stato formato successivamente all’atto straordinario, a seguito dell’intervenuta decadenza della società scissa dall’accertamento con adesione. Tale inadempimento determina infatti il sorgere di una obbligazione il cui fatto costitutivo va fatto risalire all’anno di imposta 2009.

4.3 La CTR nell’affermare che “quel che rileva ai fini dell’operatività delle diposizioni di cui all’art. 173 è il riferimento temporale all’epoca antecedente alla scissione, non già dell’emanazione degli atti del procedimento, della debenza cui essi si rapportano, così, del resto, come evidenziato nei commi 12 e 13” non è incorsa nel denunciato vizio motivazionale.

5. Il ricorso va quindi rigettato.

6. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte:

– Rigetta il ricorso proposto da Confabitare Servizi srl;

– Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano in Euro 7.800 per compensi oltre spese prenotate a debito.

– Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 ottobre 2020

 

 

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