Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21015 del 13/09/2013


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 21015 Anno 2013
Presidente: VITRONE UGO
Relatore: GIANCOLA MARIA CRISTINA

SENTENZA

sul ricorso 31612-2006 proposto da:
MORETTA S.R.L. (c.f. 01046891006), in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA AGRI 1, presso l’avvocato

Data pubblicazione: 13/09/2013

NAPPI PASQUALE, che la rappresenta e difende,
giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –

2013

contro

816

COMUNE DI ROMA;
– intimato –

1

sul ricorso 621-2007 proposto da:
ROMA CAPITALE, già COMUNE DI ROMA, in persona del
Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA DEL TEMPIO DI GIOVE 21, presso
l’AVVOCATURA DI ROMA CAPITALE, rappresentato e

MATARAZZI e ROSSI DOMENICO, giusta procura a
margine del ricorso e procura speciale autenticata
il 19.4.2013 dal Vice Segretario Generale di ROMA
CAPITALE;
– controrícorrente e ricorrente incidentale contro

MORETTA S.R.L.;
– intimata –

avverso la sentenza n. 4142/2005 della CORTE
D’APPELLO di ROMA, depositata il 03/10/2005;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 09/05/2013 dal Consigliere
Dott. MARIA CRISTINA GIANCOLA;
udito,

per il

controricorrente e

difeso dagli avvocati AMERICO CECCARELLI, CATELLO

ricorrente

incidentale, l’Avvocato ROSSI DOMENICO che ha
chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. AURELIO GOLIA che ha concluso per il
rigetto del ricorso principale,

assorbito il

2

i

ricorso incidentale condizionato.

3

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 29.05.1995 la s.r.l. Moretta adiva il Tribunale di
Roma, chiedendo che il Comune di Roma fosse condannato al risarcimento dei danni

Roma, via di Torrenova.
La società attrice esponeva che il Comune, con delibera della Giunta in data
28.05.1980, aveva deciso di realizzare un parco pubblico con attrezzature sportive nella
zona di Torre Angela su di un’area da espropriare estesa mq. 9.020; che i lavori
venivano dichiarati di pubblica utilità, nonché urgenti e indifferibili di tal che era stata
disposta l’occupazione d’urgenza dell’area in questione; che l’occupazione era
avvenuta il 9 agosto dello stesso anno, con contestuale realizzazione del parco; che con
delibera dell’8.06.1983 veniva promossa la procedura d’esproprio per p.u.; che,
successivamente, con decreto del 1989, emesso dal Presidente della Giunta regionale
del Lazio, veniva provvisoriamente determinata l’indennità d’esproprio nella somma di
£ 146.850.000 e che detta indennità non era stata accettata.
Con sentenza n. 14359 dell’11.04.2001, l’adito Tribunale respingeva sia la domanda
introduttiva di risarcimento, accogliendo l’eccezione di prescrizione sollevata dal
Comune di Roma, e sia la domanda riconvenzionale proposta dal Comune convenuto e
volta alla condanna della società Moretta al risarcimento dei danni per le costruzioni
abusive dalla stessa realizzate nella zona.
Con sentenza del 15.09-3.10.2005 la Corte di appello di Roma respingeva sia il
gravame principale della società Moretta che quello incidentale del Comune di Roma.
La Corte territoriale osservava e riteneva che:
era pacifico in causa che l’occupazione legittima del fondo dell’attrice era cessata
1’8.08.1983, ovvero, come disposto nel decreto d’occupazione d’urgenza del 12.5.1980,

3

derivati dall’attuata occupazione acquisitiva del terreno di cui era proprietaria, sito in

dopo 36 mesi dall’immissione in possesso, verificatasi il 9.08.1980. Da tale data
decorreva il termine quinquennale di prescrizione del diritto al risarcimento del danno
da occupazione acquisitiva e non dalla precedente data di realizzazione dell’opera da

la società Moretta aveva fatto tardivamente valere il suo diritto ossia solo con la
lettera in data 7.3.1991 e, successivamente, con la citazione in giudizio del maggio
1995;
la lettera del 2 giugno 1989 ( posteriore alla prescrizione del diritto al risarcimento)
con la quale la Regione Lazio aveva comunicato alla società Moretta l’entità
dell’indennizzo espropriativo, non poteva in effetti assumere la valenza di
riconoscimento del diverso ed autonomo debito risarcitorio, come già ritenuto dal
primo giudice;
andava, quindi, riaffermato che il Comune era divenuto proprietario dell’opera sin
dall’8.08.1983 per accessione invertita e che il diritto della società attrice al
risarcimento del danno si era prescritto, essendo stata da lei spedita solo in data 7.03
1991 l’unica richiesta dì risarcimento anteriore all’introduzione del presente giudizio;
andava, altresì, respinto l’appello incidentale del Comune, inerente al rigetto della
sua domanda riconvenzionale di risarcimento danni da irregolarità ed abusivismi
compiuti dall’attrice, domanda che, come correttamente rilevato dal primo giudice, non
era stata provata né sull'”an” in modo rigoroso, né, tanto meno, sul “quantum”(non
essendo, comunque, concepibile il richiesto espletamento di una consulenza tecnica
d’ufficio esplorativa sul punto);
le spese del grado potevano essere compensate integralmente tra le parti, data la
loro reciproca soccombenza.

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parte della P.A.;

Avverso questa sentenza la società Moretta s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione
affidato ad un motivo e notificato il 14.11.2006 al Comune di Roma, che il 2128.12.2006 ha resistito con controricorso e proposto ricorso incidentale fondato su due

Comune di Roma) hanno depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere preliminarmente disposta ai sensi dell’art. 335 c.p.c., la riunione dei ricorsi
principale ed incidentale, proposti avverso la medesima sentenza.
A sostegno del ricorso principale la società Moretta denunzia “Violazione ed erronea
applicazione dell’ art. 2944 cc con riferimento all’art 360 comma 1 n°3, e 5 cpc per
violazione e falsa applicazione di norme di diritto e per omessa, insufficiente o
contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettata dalle
parti o rilevabile d’ufficio.”.
Si duole che il proprio diritto al risarcimento dei danni da occupazione acquisitiva sia
stato ritenuto estinto per prescrizione ed in particolare del fatto che non sia stato
attribuito effetto interruttivo del decorso del termine prescrizionale al decreto della
Regione Lazio n. 551 del 16.03.1988, con cui era stata determinata l’indennità di
espropriazione del terreno in questione, pari a £ 146.850.000.
Il motivo è fondato, già per il fatto che alcun corso prescrizionale del diritto al
risarcimento del danno avrebbe potuto ingenerarsi prima della data di entrata in vigore
dell’art. 3 legge 27.10.1988 n. 458, data rispetto alla quale andavano considerati
tempestivi sia l’atto interruttivo del 7.03 1991 e sia la successiva introduzione del
presente giudizio, avvenuta il 29.05.1995 (cfr, tra le altre e da ultimo, cass. n. 7583 del
2013).

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motivi, dei quali il secondo condizionato. La società Moretta e Roma Capitale (già

Giova ulteriormente sottolineare che la liquidazione del risarcimento del danno da
occupazione acquisitiva deve attualmente essere commisurata al valore venale del
terreno acquisito, dato che a seguito della sopravvenuta sentenza n. 349 del 2007, resa

dall’art. 5 – bis, comma 7 bis, della legge n. 359 del 1992 e che la conseguente modifica
ad opera dell’art. 2, comma 89, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, assicura alle
vecchie occupazioni appropriative “ad esaurimento” il risarcimento parametrato a detto
valore integrale.
Con il ricorso incidentale il Comune di Roma deduce:
“Insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della
controversia (art. 360 n.5 c. p. c.)”.
Si duole delle argomentazioni con cui è stato ribadito il rigetto della sua domanda
riconvenzionale di risarcimento danni derivati dall’abusiva attività edilizia svolta in
zona dalla società Moretta e prima dal suo amministratore, deducendo anche che per la
quantificazione dell’allegato danno aveva chiesto in entrambi i gradi di merito
l’ammissione di CTU, richiesta che era stata inspiegabilmente disattesa.
Il motivo non è fondato, avendo i giudici d’appello puntualmente chiarito le ragioni
dell’impugnata statuizione, ravvisate nel difetto di prova del dedotto illecito e del
subito danno e nel rilievo, del pari irreprensibile, che tali lacune non erano colmabili a
mezzi di una CTU (cfr, tra le altre, cass. n. 3130 del 2011).
In via condizionata “Omessa motivazione circa un punto decisivo della
controversia (art. 360 n.5 c.p.c.).”, con riguardo alla non esaminata eccezione di
compensazione tra i reciproci debiti e crediti d’indole risarcitoria.
L’esame del motivo è assorbito dal rigetto del precedente motivo.

6

dalla Corte costituzionale, è venuto meno il criterio risarcitorio riduttivo previsto

Conclusivamente si deve accogliere il ricorso principale, respingere il primo motivo del
ricorso incidentale, dichiarare assorbito il secondo motivo del medesimo ricorso
incidentale e cassare nei limiti del motivo accolto l’impugnata sentenza, con rinvio alla

sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte riuniti i ricorsi, accoglie il ricorso principale, respinge il primo motivo del
ricorso incidentale con assorbimento del secondo motivo del medesimo ricorso
incidentale, cassa l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di
cassazione, alla Corte di appello di Roma in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 9 maggio 2013

Il Presidente

Corte di appello di Roma in diversa composizione, cui si demanda anche la pronuncia

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