Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21015 del 08/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 08/09/2017, (ud. 03/04/2017, dep.08/09/2017),  n. 21015

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 395/2016 proposto da:

IMMOBILIARE BORGOVORTI S.R.L. P.I. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante, BORSEA 3000 S.R.L. – P.I. (OMISSIS), in persona del

legale rappresentante, elettivamente domiciliate in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentate e difese

dall’avvocato LUCIO MOTTA;

– ricorrenti –

contro

C.P. in qualità di Curatore del FALLIMENTO (OMISSIS)

S.R.L. – C.F. e P.I. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA MONTE DELLE GIOIE 13, presso lo studio dell’avvocato CAROLINA

VALENSISE, rappresentato e difeso dall’avvocato FABRIZIO FERRI;

– controticorrente –

avverso il provvedimento n. Cron. 6952/2015 del TRIBUNALE di PARMA,

depositato il 07/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 03/04/2017 dal Consigliere Dott. MAURO DI MARZIO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che:

Immobiliare Borgoforte S.r.l. e Borsea 3000 S.r.l. ricorrono per la cassazione del Decreto numero 6952 del 7 ottobre 2015 con cui il Tribunale di Parma ha respinto le opposizioni riunite da esse proposte avverso lo stato passivo del Fallimento (OMISSIS) S.r.l. con le quali essi avevano rivendicato la proprietà di alcuni beni inventariati.

Il Fallimento (OMISSIS) S.r.l. ha resistito con controricorso.

Considerato che:

Le società ricorrenti lamentano la mancata pronuncia sulla maggior parte delle domande di rivendicazione, la carenza e contraddittorietà della motivazione e l’errata applicazione di legge e valutazione delle prove documentali e testimoniali, avuto riguardo alle vicende contrattuali di ogni singolo bene rivendicato, censurando il provvedimento impugnato per non avere sostanzialmente fornito alcuna risposta alle deduzioni contenute nell’atto di opposizione.

Il Fallimento ha formulato eccezione di inammissibilità del ricorso perchè non contenente i motivi di impugnazione e ne ha chiesto comunque il rigetto.

Ritenuto che:

Il Collegio ha autorizzato, come da Decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma semplificata.

Il ricorso è inammissibile, con le conseguenti statuizioni in ordine alle spese ed al raddoppio del contributo unificato.

Le società ricorrenti non hanno rubricato le tre doglianze mosse in riferimento ad alcuna delle ipotesi di ricorso previste dall’articolo 360 c.p.c., comma 1.

Esse, tuttavia, hanno lamentato con un primo rilievo la mancata pronuncia del Tribunale sulle domande di rivendicazione avanzate, doglianza che può intendersi come formulata ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, ma si rivela in tal guisa è inammissibile, atteso che il motivo in esame omette totalmente di indicare l’atto processuale nel quale siffatte domande sarebbero state formulate, sì da non consentire a questa corte lo scrutinio del dedotto error in procedendo (Cass. SU 22 maggio 2012 n. 8077).

La seconda doglianza allude ad una carenza e contraddittorietà della motivazione e può pertanto qualificarsi come formulata ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ma anche essa si rivela inammissibile, posto che omette di indicare i fatti storici decisivi discussi tra le parti che il provvedimento impugnato avrebbe omesso di considerare, limitandosi ad una diversa quanto unilaterale valutazione del rapporto dedotto in lite.

La terza doglianza attiene ad una errata applicazione di legge e delle prove documentali e testimoniali, e può pertanto qualificarsi come formulata ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, ma non è seguita da alcuna spiegazione delle ragioni per cui sarebbero in concreto state violate le norme a presidio dell’ermeneutica delle prove acquisite nel processo, tanto da dover essere parimenti giudicato inammissibile.

PQM

 

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore del controricorrente, delle spese di questo giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 5100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, ed agli accessori di legge.

Dà atto ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 3 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 8 settembre 2017

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