Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21015 del 02/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 02/10/2020, (ud. 10/09/2020, dep. 02/10/2020), n.21015

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11299-2019 proposto da:

D.M.V., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

MARIA GRAZIA DI SCALA;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 8219/10/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 26/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO

CROLLA.

 

Fatto

RITENUTO

che:

1. D.M.G., proprietario di un complesso edilizio sito in (OMISSIS) e (OMISSIS), impugnava l’atto di modifica delle rendite catastali deducendo la mancata notificazione dell’atto, il difetto di motivazione e contestando la sussistenza dei presupposti per la variazione.

2. La Commissione Tributaria Provinciale di Napoli dichiarava inammissibile il ricorso.

3. La sentenza veniva impugnata dalla parte privata e la Commissione tributaria regionale della Campania. rigettava l’appello ritenendo che il ricorso era stato presentato senza il rispetto dei termini di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21.

4. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione D.M.V.. L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; si sostiene che erroneamente la CTR ha ritenuto integrata la piena conoscenza del provvedimento con la disponibilità della visura catastale, documento che non consente di acquisire la cognizione degli elementi dell’atto anche sotto il profilo motivazionale.

1.1 Con il secondo motivo viene dedotta illogicità manifesta della motivazione in relazione all’onere probatorio di cui all’art. 2697 c.c., e all’art. 115, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 5.

1.2 Con il terzo motivo il D.M. lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., avendo la CTR condannato l’appellante alla refusione delle spese di giudizio pur in assenza di costituzione dell’appellato.

2. Il primo motivo è fondato con assorbimento degli altri due motivi.

La L. n. 342 del 2000, art. 74, prevede che “A decorrere dal 1 gennaio 2000, gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, a cura dell’ufficio del territorio competente, ai soggetti intestatari della partita. Dall’avvenuta notificazione decorre il termine di cui al D.L. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21, e successive modificazioni, per proporre il ricorso di cui allo stesso D.L., art. 2, comma 3. Dell’avvenuta notificazione gli uffici competenti danno tempestiva comunicazione ai comuni interessati”.

2.1 Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale “In tema d’ICI, la L. n. 342 del 2000, art. 74, nel disporre che gli atti attributivi o modificativi della rendita sono efficaci a partire dalla loro notifica da parte dell’Agenzia del territorio, si interpreta nel senso che dalla notifica decorre il termine per l’impugnazione ma ciò non esclude l’applicabilità della rendita anche al periodo precedente, stante la natura dichiarativa e non costitutiva dell’atto attributivo della rendita.” (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 18056 del 14/09/2016, Rv. 640963 – 01).

2.2 Orbene, pur se l’atto attributivo della rendita non ha natura costitutiva ma dichiarativa, è certo che la notificazione dell’attribuzione o della modificazione prevista dalla L. n. 342 del 2000, art. 74, è condizione di efficacia degli atti impositivi fondati sull’attribuzione della stessa con decorrenza 10 gennaio 2000 (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 12320 del 15/06/2016, Rv. 640083 – 01).

2.3 n contribuente sostiene di non aver mai avuto notifica da parte dell’Agenzia del Territorio del provvedimento di attribuzione della nuova rendita e di aver avuto conoscenza della nuova rendita solo a seguito dell’acquisizione, a sua richiesta, delle visure catastali.

2.4 Si tratta di una circostanza non contestata dall’Agenzia tanto che la CTR ha fondato la pronuncia di inammissibilità del ricorso, in quanto presentato oltre i termini previsti dal D.Lgs. n. 549 del 1992, art. 21, fatti decorrere dalla data della richiesta di rilascio delle visure.

2.5 In proposito questa Corte ha affermato che “poichè la norma sopra richiamata (L. n. 342 del 2000, art. 74), subordina la produzione degli effetti dell’attribuzione della nuova rendita alla notificazione e che da tale momento decorre anche il termine per impugnare l’atto dell’Agenzia del Territorio, la prova della cognizione del nuovo classamento non può essere ricercata aliunde ma deve essere fornita esclusivamente attraverso la produzione dell’atto ritualmente notificato che assolve alla funzione tipica ed essenziale di conoscenza legale.” (cfr. Cass. 4586/2020).

2.6 I giudici di seconde cure non si sono attenuti a tale principio.

3. Il ricorso va quindi accolto e l’impugnata sentenza va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Campania in diversa composizione anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio.

PQM

La Corte:

– Accoglie il primo motivo del ricorso, con assorbimento del secondo e del terzo motivo, cassa l’impugnata sentenza e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Campania in diversa composizione anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 10 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 ottobre 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA