Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21014 del 08/09/2017
Cassazione civile, sez. VI, 08/09/2017, (ud. 03/04/2017, dep.08/09/2017), n. 21014
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –
Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 28578/2015 proposto da:
COMUNE DI CUPELLO – P.I. (OMISSIS), in persona del suo Sindaco pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la
CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato MARCO
FANGHELLA;
– ricorrente –
contro
CURATELA FALLIMENTO (OMISSIS) SOCIETA’ CONSORTILE A R.L. IN
LIQUIDAZIONE;
– intimata –
avverso il decreto n. Cron. 352/2015 del TRIBUNALE di VASTO,
depositato il 16/10/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 03/04/2017 dal Consigliere Dott. MAURO DI MARZIO.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Rilevato che:
Il COMUNE DI CUPELLO propone ricorso per cassazione del Decreto n. cron. 352/2015 pubblicato il 16 ottobre 2015 con cui il Tribunale di Vasto ha dichiarato l’inammissibilità del reclamo L. Fall., ex art. 26, proposto nell’ambito del FALLIMENTO (OMISSIS) SOCIETA’ CONSORTILE a r.l..
L’intimata curatela non ha svolto difese.
Considerato che:
Il motivo di ricorso lamenta “Violazione della L. Fall., art. 26 e L. Fall., art. 98” deducendo l’erroneità del decreto impugnato per avere ritenuto che nella fattispecie (rivendicazione di bene acquisito alla massa) il rimedio previsto dalla legge fosse l’opposizione allo stato passivo e non già l’esperito reclamo L. Fall., ex art. 26,rilevando in ogni caso che il Tribunale ben avrebbe potuto qualificare la domanda ai sensi della L. Fall., art. 98, in presenza dei requisiti di sostanza e di forma previsti.
Ritenuto che:
Il Collegio ha autorizzato, come da Decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma semplificata.
Il ricorso è manifestamente infondato posto che questa Corte ha più volte rilevato che con riguardo ad immobile che sia stato inventariato tra le attività del fallimento e preso in consegna dal curatore – il quale è immesso ope legis nel possesso dei beni detenuti dal fallito – il terzo, che assuma di essere proprietario del bene in virtù di titolo preesistente all’instaurazione della procedura concorsuale, trova esclusiva tutela nel procedimento di verificazione dello stato passivo, nei modi e nei termini contemplati dalla L. Fall., art. 103, salva solo l’autonoma tutela, esperibile in sede di cognizione, per gli eventuali provvedimenti abnormi di acquisizione dei suddetti beni alla massa: ne consegue l’inammissibilità del reclamo, proposto L. Fall., ex art. 26 (Sez. 1, Sentenza n. 25931 del 23/12/2015; Sez. 6-1, Ordinanza n. 607 del 17/01/2012).
Non è nemmeno possibile argomentare la salvezza dell’atto processuale, posto che il giudizio L. Fall., ex art. 26, ha natura di volontaria giurisdizione, laddove quello L. Fall., ex art. 98, ha natura contenziosa, sicchè diversi sono i presupposti sostanziali ma anche processuali delle tutele.
Nulla per le spese.
PQM
Rigetta il ricorso;
Dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 3 aprile 2017.
Depositato in Cancelleria il 8 settembre 2017