Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21013 del 18/10/2016


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Cassazione civile sez. II, 18/10/2016, (ud. 26/05/2016, dep. 18/10/2016), n.21013

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3460/2012 proposto da:

A.G., (OMISSIS), C.C. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 19, presso lo

studio dell’avvocato LEONARDO CATTANEO, che li rappresenta e difende

unitamente agli avvocati PIETRO CATTANEO, EBE FRANCA SCALIA GEMMA;

– ricorrenti –

nonchè da:

SIMECO DI A C. & C SAS, (OMISSIS), IN PERSONA DEL SOCIO

ACCOMANDATARIO E LEGALE RAPP.TE P.T., elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA FEDERICO CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato

LUIGI MANZI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

MASSIMO BOTTINELLI;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

A.G. (OMISSIS), C.C. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 19, presso lo

studio dell’avvocato LEONARDO CATTANEO, che li rappresenta e difende

unitamente agli avvocati PIETRO CATTANEO, EBE FRANCA SCALIA GEMMA;

– controricorrenti al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 3394/2011 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 05/12/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/05/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO ORICCHIO;

udito l’Avvocato Cattaneo Leonardo difensore dei ricorrenti che ha

chiesto l’accoglimento delle difese come in atti depositate;

udito l’Avv. Carlo Albini con delega depositata in udienza dell’Avv.

Luigi Manzi difensore della Simeco sas, il quale ha chiesto il

rigetto del ricorso principale e l’accoglimento delle difese

depositate;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per raccoglimento del ricorso

principale, il rigetto del ricorso incidentale condizionato.

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

La Società Simeco di A. C. & C. s.a.s. conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Como C.C. e A.G. al fine di sentir condannare i medesimi, in via solidale o disgiunta, a rimuovere a loro spese ogni manufatto da essi realizzati sul terreno di proprietà della società attrice siti nel Comune di (OMISSIS), nonchè a rilasciare i detti terreni ed a risarcire i danni.

Costituitisi in giudizio i convenuti chiedevano il rigetto delle domande attoree ed, in via riconvenzionale, chiedevano la declaratoria di intervenuta usucapione in loro favore del diritto di proprietà sugli immobili in questione.

L’adito Tribunale di prima istanza, con sentenza n 1559/2009 dichiarava la Società attrice proprietaria dei terreni per cui è controversia, con condanna dei convenuti al rilascio degli stessi ed alla refusione delle spese di lite.

Avverso la suddetta decisione, di cui chiedevano la riforma, interponevano appello gli originari convenuti.

Resisteva al gravame, di cui chiedeva il rigetto, la succitata società, che proponeva appello incidentale relativo alla correzione di un errore materiale della gravata decisione.

L’adita Corte distrettuale, con sentenza n. 3394/2011, rigettava l’appello principale, confermava l’impugnata sentenza e condannava gli appellanti a rifondere alla Simeco le spese del giudizio.

Per la cassazione della succitata decisione ricorrono il C. e l’ A. con atto affidato a due ordini di motivi.

Resiste con controricorso la società intimata, che svolge controricorso incidentale condizionato; resistito – a sua volta – con controricorso.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1.- Con il primo motivo del ricorso principale si censura il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, nonchè violazione e falsa applicazione dell’art. 1159 bis c.c., nonchè – ancora – nullità del procedimento per non aver il Giudice a quo considerato una parte dei motivi di impugnazione dedotti da parte attrice ed omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., poichè la Corte territoriale non aveva tenuto conto che il Tribunale aveva accertato – a dire dei ricorrenti – che, a decorrere dal (OMISSIS), era iniziato un nuovo periodo di decorrenza di usucapione e che conseguentemente dovevano essere esaminati gli ulteriori motivi del ricorso.

Il motivo non è fondato.

Con lo stesso vengono formulate promiscuamente una serie di censure di varia natura, le quali tutte rinvengono il loro comune denominatore nel fatto che l’impugnata decisione ha affermato che “il primo giudice ha correttamente ritenuto inesistente animus possidenti in capo agli appellanti”, odierni ricorrenti. Orbene l’impugnata sentenza non si è limitata a condividere il dictum del primo Giudice, ma ha analizzato il valore e l’efficacia di talune dichiarazioni ascrivibili agli appellanti-ricorrenti, in base alle quali doveva escludersi ogni possibilità di un loro possesso animus possidendi atto a poter far ipotizzare il ho acquisto per usucapione.

In particolare la gravata decisione ha considerato come le stesse parti oggi ricorrenti avessero in un precedente giudizio sostenuto di detenere il terreno per cui è causa “in forza di un contratto di affittanza agraria”, che – pertanto – escludeva ogni tipo di possibile riconoscimento di usucapione in loro favore.

La Corte distrettuale ha ritenuto sussistente, nell’ipotesi, un valore confessorio alla detta dichiarazione.

L’assunto di cui all’impugnata sentenza non è sfornito di adeguata e congrua motivazione, nè viziato – conseguentemente – per violazione di norme di diritto, di cui la Corte territoriale ha fatto buon governo.

In particolare la suddetta dichiarazione, con congruo apprezzamento di fatto, è stata valutata dal Giudice del merito come “direttamente riferibile alle parti appellanti che le hanno sottoscritte, accettando così consapevolmente il loro contenuto”. Nella sostanza ed in conclusione la natura confessoria del riconoscimento di una detenzione in forza di un contratto agrario appare correttamente fondata su idoneo ordine logico di argomentazione.

Essa esclude, quindi, ogni possibile configurabilità di intervenuta usucapione.

Nè la di natura confessoria della stessa dichiarazione, sempre liberamente valutabile dal Giudice (Cass. n.ri 2927/1968 e 19165/2005) può essere escluso dal fatto che in altra sede ed in altro giudizio la stessa sia stata formulata.

Il motivo in esame deve, dunque, essere respinto.

2.- Con il secondo motivo del ricorso si deduce la nullità del procedimento per non avere il Giudice del merito considerato una parte dei motivi di impugnazione dedotti da parte attrice ed, inoltre, l’omessa pronuncia in violazione dell’art. 112 c.p.c., per non aver la sentenza impugnata esaminato la domanda subordinata di attribuzione della proprietà dell’immobile insistente sui mappali (OMISSIS) e del suolo occupato, determinando la somma da corrispondere a controparte.

Parte ricorrente deduce, in particolare, l’intento eccessivamente semplificatorio” con cui la Corte di Appello ha dichiarato “assorbito ed in ogni caso rigettato ogni altro motivo di appello”.

Il motivo è fondato.

L’aver escluso la fondatezza della domanda di declaratoria di intervenuta usucapione delle aree per cui è causa non poteva di per sè permettere di rigettare “ogni altro motivo di appello” senza alcuna altra valutazione.

Fra i motivi di appello degli odierni ricorrenti “in via di estremo subordine….” si chiedeva l’attribuzione della proprietà dell’immobile insistente sui mappali (OMISSIS) previa determinazione della somma da corrispondere.

Nulla ha detto in relazione a tale domanda la Corte di merito con la gravata decisione, che risulta – quindi – viziata nel senso esposto col motivo qui in esame.

Il motivo va, quindi, accolto.

3.- Alla stregua di quanto sin qui esposto, affermato e ritenuto il ricorso principale va accolto limitatamente al secondo motivo, rigettato il primo motivo dello stesso.

Conseguentemente l’impugnata sentenza va cassata e la causa va rimessa innanzi ad altra Sezione della Corte di Appello di Milano affiche la stessa, uniformandosi alla presente decisione, provveda a pronunciarsi in ordine alla domanda di cui in narrativa.

4.- Con il motivo del ricorso incidentale condizionato si eccepisce l’intervenuto giudicato interno per mancata proposizione nell’atto di appello della domanda subordinata di accessione.

Il motivo ed il ricorso incidentale vanno rigettati in quanto – dalle conclusioni in sede di appello delle odierne parti ricorrenti -risulta, come già innanzi evidenziato, la proposizione della detta domanda subordinata.

PQM

La Corte

accoglie il ricorso principale quanto al secondo motivo dello stesso, rigettato il primo, rigetta il ricorso incidentale, cassa l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese ad altra Sezione della Corte di Appello di Milano.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 26 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2016

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