Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21013 del 12/10/2011

Cassazione civile sez. II, 12/10/2011, (ud. 14/04/2011, dep. 12/10/2011), n.21013

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GOLDONI Umberto – Presidente –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – rel. Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 4948-2005 proposto da:

P.L. (OMISSIS), P.G.

(OMISSIS), P.M. (OMISSIS), P.

R. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

BALDO DEGLI UBALDI 71, presso lo studio dell’avvocato MORICHI

MASSIMILIANO, rappresentati e difesi dall’avvocato FRUNZI ANTONIO;

– ricorrenti –

contro

P.A. (OMISSIS), PE.LU.

(OMISSIS), P.T. (OMISSIS), P.

V. (OMISSIS), P.C. (OMISSIS);

C.G.V., P.A.R., P.M.

R., P.M.V.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 341/2004 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 29/01/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/04/2011 dal Consigliere Dott. MARIA ROSARIA SAN GIORGIO la quale

fa presente che manca una notifica per l’integrazione del

contraddittorio;

udito l’Avvocato Frunzi Antonio difensore dei ricorrenti che ha

chiesto di depositare la notifica dell’atto di integrazione del

contraddittorio notificato agli eredi di P.T.;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. – Con atto di citazione notificato il 5 marzo ed il 6 agosto 1991, P.G. convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Napoli i fratelli Lu., Ca., V., A., C. e T.P., esponendo che in data 7 dicembre 197 6 era deceduta la signora A.M., lasciando quali eredi legittimi il marito P.R. ed i figli T., Ca., Lu., V., A., C. e lo stesso attore; che il patrimonio della defunta era costituito dal locale nel quale la stessa esercitava la vendita di carni, attività poi continuata da V. e Lu.Pe.; che in data (OMISSIS) era deceduto P.R., lasciando quali eredi legittimi i fratelli P.. Ciò premesso, l’attore chiese che il Tribunale adito dichiarasse aperte le successioni legittime di A.M. e P.R. e ordinasse a chi fosse in possesso dei beni caduti in successione di rendere il conto.

Si costituirono in giudizio Pe.Ca., che aderì alla domanda attrice, e C., A., Lu. e P.V., che chiesero l’attribuzione del cespite in questione e che venissero detratte dal valore che sarebbe stato allo stesso accertato le spese sopportate dai fratelli V. e Pe.Lu., per la conservazione e ristrutturazione del locale.

2. – Il Tribunale di Napoli, con sentenza depositata il 4 febbraio 2000, attribuì in comune ai fratelli P.A., V., Lu. e C. la piena ed esclusiva proprietà dell’immobile de quo, condannandoli al pagamento della somma di L. 52.000.000, a titolo di conguaglio, in favore di ciascuno dei tre fratelli G., T. e Pe.Ca., e rigettò la domanda di rendiconto relativamente all’immobile, compensando le spese dei giudizio. Fu altresì rigettata “la domanda di scioglimento della comunione relativamente alla successione de P., condannando l’attore a rifondere le spese al terzo chiamato in causa, T. M..

Avverso detta sentenza proposero appello P.G. e M., L. e P.R. quali eredi di P. C., A., V. e Pe.Lu. sì costituirono resistendo con appello incidentale in ordine alla valutazione della massa relativa alla successione della A.. Si costituì anche, in via consortile ed a sostegno agli appellanti principali, la procuratrice speciale dell’appellato P.T., P. M..

3. – Pei ciò che ancora rileva nella presente sede, la Corte d’appello di Napoli rigettò la prima censura del gravame principale, concernente il ritenuto errore del giudice dì primo grado nel respingere la domanda di rendiconto relativamente all’immobile di cui si tratta per mancanza della prova circa il soggetto possessore.

Osservò la Corte di merito che il Tribunale non aveva tenuto conto che nell’atto introduttivo erano stati indicati nelle persone di V. e Pe.Lu. i coeredi continuatori dell’esercizio di macelleria che, quindi, andavano ragionevolmente presunti quali possessori del cespite. Poichè – il cespite era stato attribuito agli appellati, essi, a norma dell’art. 757 cod. civ., si dovevano reputare proprietari fin dai momento dell’apertura della successione, sicchè gli utili dipendevano dal possesso che essi ne avevano esercitato quali proprietari e quindi possessori in buona fede e non pure quali possessori a non domino.

L’appello principale fu, pertanto, giudicato infondato nei loro confronti, rilevandosi che allo stesso modo in cui i possessori avevano trattenuto i frutti così acquistati, ugualmente non avrebbero potuto pretendere rimborsi per le spese di produzione dei frutti medesimi.

4. – Per la cassazione di tale sentenza propongono ricorso P. G., M., L., P.R. sulla base di un unico motivo, illustrato anche da successiva memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con l’unico motivo di ricorso si deduce errore di diritto in relazione agli artt. 565, 566, 713, 720, 723 e 757 cod. civ. nonchè vizio di motivazione. Avrebbe errato la Corte di merito nell’escludere che lo scioglimento della comunione e l’assegnazione a più condividenti, tra i. quali anche coloro che avevano il possesso dell’unico cespite, avesse fatto sorgere in capo ai possessori l’obbligo di rendere il conto, e, quindi, di versare ai comunisti esclusi dal godimento del bene i frutti maturati durante la comunione e fino alla divisione in proporzione alla quota di partecipazione di cui ciascun erede era titolare. Si osserva che, sino alla emanazione della sentenza con la quale il bene comune viene attribuito ad uno dei condividenti, non esiste nessun obbligo al conguaglio in capo a tale condividente cui sia stato assegnate il bene indiviso, sorgendo tale obbligo solo con la sentenza che da luogo allo scioglimento della comunione. Dunque, se il condividente era nel possesso del bene a lui assegnato, egli è tenuto a rendere il conto dei frutti percetti, che, sino a quando non avviene la divisione, maturano a favore di ogni erede, in ragione della quota di cui ciascuna è titolare.

2.2. – La doglianza coglie nel segno.

2.2. Come correttamente sottolineato dai ricorrenti, negare la sussistenza in capo al possessore del cespite ereditario l’obbligo di rendere il conto all’atto dello scioglimento della comunione e del l’assegnazione del bene di cui si tratta a più condividenti equivarrebbe a vanificare la disposizione dell’art. 565 cod. civ., ai sensi del quale a padre e alla madre succedono i figli legittimi innaturali in parti uguali, escludendo la parità di posizione tra il coerede che possieda il bene – cui verrebbe in tal modo riconosciuto il diritto di lucrarne in via esclusiva i frutti – e quello che non sia nel godimento dello stesso.

Vero è, invece, che i frutti maturati prima della divisione devono essere attribuiti in proporzione delle quote spettanti a ciascuno dei condividenti.

Dei cesto, a giurisprudenza di legittimità ha già affermato che l’art. 757 cod. civ. opera inderogabilmente con riguardo unicamente alla retroattività dell’effetto distributivo, per cui ciascun condividente e reputato titolare sin dal momento della successione dei (soli) beni concretamente assegnatigli od attribuitigli e dei relativi frutti non separati. Viceversa – per quanto attiene ai frutti separati ed agli altri incrementi oggettivi dei beni ereditari verificatisi anteriormente manente comunione – il suddetto principio non ha ragione di operare ertali incrementi si presumono, salvo patto contrario, acquisiti alla massa e così automaticamente alla titolarità pro quota di ciascun coerede (v. Cass., sent. n. 2320 del 1987).

2.3. – Nella specie, non emerge che nella formazione delle quote si sia tenuto conto dei frutti percepiti dai condividenti che si trovavano nei possesso del bene in questione, e cioè P. V. e Lu..

3. – Il ricorso deve, in definitiva, essere accolto. La sentenza impugnata deve essere cassata, e la causa rinviata ad un ai verso giudice – che si designa in altra sezione della Corte d’appello di Napoli, cui è demandato anche il regolamento delle spese del presente giudizio – che riesaminerà la controversia facendo applicazione dei principi di diritto enunciati Sub 2.2.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, ad altra sezione della Corte d’appello di Napoli.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Seconda Sezione covile, il 14 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2011

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