Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21012 del 18/10/2016


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Cassazione civile sez. II, 18/10/2016, (ud. 26/05/2016, dep. 18/10/2016), n.21012

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3287/2012 proposto da:

D.T.P. (OMISSIS), S.A. C.F. (OMISSIS), NELLA

QUALITA’ DI EREDI DI D.T.B., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA ACERENZA 38 SC 1, presso lo studio del Dott. CORRADO

ANZIVINO, rappresentati e difesi dall’avvocato ROBERTO MORACHIELLO;

– ricorrenti –

contro

P.O. C.F. (OMISSIS), P.M. C.F. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA A. CHINOTTO 1, presso lo

studio dell’avvocato ERMANNO PRASTARO, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato FABIO GIACHIN;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1446/2011 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 17/06/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/05/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO ORICCHIO;

udito l’Avvocato Morachiello Roberto difensore dei ricorrenti che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avv. Prastaro Ermanno difensore dei controricorrenti che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per l’inammissibilità, in

subordine, il rigetto del ricorso.

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

P.M. ed O., quali comproprietari – in uno alla di loro madre F.G. – di un terreno in (OMISSIS), convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di quella città D.T.B..

Parti attrici domandavano l’accertamento della loro esclusiva proprietà di una porzione di terreno, in atti specificamente individuata, non facente parte di quella a suo venduta al convenuto, di cui si chiedeva – altresì – la condanna al rilascio della stessa, nonchè al risarcimento del danno.

Il convenuto, costituitosi in giudizio, contestava l’avversa domanda di cui chiedeva il rigetto, svolgendo domanda riconvenzionale al fine dell’accertamento dell’avvenuto acquisto in proprio favore della proprietà della suddetta porzione di terreno per intervenuta usucapione.

L’adito Tribunale di prima istanza, con sentenza n. 1342/2004, accertava a dichiarava la piena ed escluSiva proprietà in capo agli attori del terreno mappale (OMISSIS), foglio (OMISSIS) N.C.T. e l’illegittima occupazione dello stesso da parte del D.T., condannandolo – in uno con S.A. – al rilascio in favore degli attori, respingendo – per carenza di prova – la domanda di risarcimento del danno.

Avverso la suddetta decisione, di cui chiedeva la riforma, interponeva appello il D.T. e la S..

Resistevano all’interposto gravame, di cui chiedevano la reiezione, le originarie parti attrici, che svolgevano appello incidentale per la condanna dell’appellante principale alle spese del primo grado del giudizio.

Con sentenza a 1446/2011 l’adita Corte di Appello di Venezia rigettava l’appello principale, accoglieva quello incidentale con condanna degli appellanti principali alla refusione delle spese di lite del primo grado del giudizio, nonchè di quelle del giudizio di appello.

Per la cassazione della suddetta decisione della Corte territoriale ricorrono il D.T. e la S. con atto affidato a due ordini di motivi, resistito da controricorso delle parti intimate.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1.- Con il primo motivo del ricorso si censura il vizio di violazione e falsa applicazione dell’art. 822 c.c., nonchè erronea e insufficiente motivazione su unò punto decisivo della controversia in quanto il bene in esame non era indisponibile, non essendo sufficiente, al riguardo, la semplice destinazione urbanistica dell’immobile.

Il motivo è del tutto infondato in dipendenza di più ordini di ragioni.

Il terreno de quo, a differenza di quanto argomentato in ricorso, aveva una destinazione pubblicistica.

Di tale destinazione, come accertato con propria congrua valutazione in fatto dalla Corte territoriale, il D.T. era senz’altro consapevole.

Questa circostanza, già di per sè, esclude ogni ipotesi di possesso in luogo di mera detenzione da parte dell’odierno ricorrente.

Non può, quindi, che condividersi l’esatto assunto motivo della gravata decisione allorchè nella stessa si afferma che il decisivo profilo della destinazione pubblicistica dell’area per cui si contende “esclude categoricamente la possibilità di un acquisto della stessa per usucapione… venendo a mancare il requisito del possesso del bene uti dominus”.

Ma v’è di più.

Considerando quella che costituisce la seconda ratio decidendi della sentenza impugnata va rilevato che è comunque, mancata una prova testimoniale comprovante specificamente l’esercizio di un possesso nel senso prospettato in ricorso.

Il motivo in esame va, quindi, respinto.

2.- Con il secondo motivo del ricorso si deduce il vizio di violazione e falsa applicazione degli artt. 1158 c.c. e segg., in relazione agli artt. 1140, 1141 e 2697 c.c., nonchè omessa, erronea ed insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, poichè sussistevano tutti presupposti per dichiarare l’usucapione, a nulla rilevando che l’eventuale convincimento, da parte del possessore, del carattere demaniale del bene.

Il motivo, avente – per certi aspetti – anche carattere assorbente almeno ad uno dei profili esposti con riguardo al primo motivo innanzi esaminato – non è fondato.

Il riportato assunto che “sussistevano tutti i presupposti per dichiarare l’usucapione” viene postulato in modo del tutto generico e sfornito di ogni utile allegazione atta a fondarne la fondatezza.

In ogni caso la valutazione del “convincimento, da parte del possessore, del carattere demaniale del bene” e la prospettata irrilevanza dello stesso attiene ad una valutazione squisitamente in punto di fatto.

Tale valutazione, come innanzi già esposto, risulta essere stata congruamente espletata dalla Corte distrettuale e la stessa, anche alla stregua della genericità del motivo in esame e della non risultanza di elementi decisivi a contrario, è basata su logica argomentazione immune da vizi in questa sede riscontrabili.

Conseguentemente l’assenza di una carenza motivazionale sul punto di fatto (costituente presupposto dell’eventuale applicazione dell’istituto dell’usucapione) preclude la sussistenza anche del vizio di violazione di legge promiscuamente allegato nell’ambito del medesimo motivo qui in esame.

Lo stesso,nel suo complesso, va – in conclusione – respinto.

3.- Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato.

4.- Le spese seguono la soccombenza e, per l’effetto, si determinano così come in dispositivo.

PQM

La Corte:

rigetta il ricorso e condannai i ricorrenti al pagamento in favore dei controricorrenti delle spese del giudizio, determinate in Euro 2.500,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 26 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2016

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