Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21012 del 13/09/2013


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 21012 Anno 2013
Presidente: VITRONE UGO
Relatore: BISOGNI GIACINTO

Ud. 12/03/13
SENTENZA
sul ricorso proposto da:

Comune di Santa Margherita Ligure, elettivamente
domiciliato in Roma, via Cosseria 5, presso lo studio
dell’avv. Orlando Sivieri che lo rappresenta e difende
unitamente agli avv.ti Carlo e Raniero Raggi, per
mandato a margine del ricorso per cassazione;

– ricorrente contro

Cooperativa Edilizia C.E.L. s.r.1., elettivamente
domiciliata in Roma, via degli Scipioni 268/A, presso
lo studio dell’avv. Alessio Petretti che la rappresenta

2013
e difende, unitamente all’avv.to Renato Mottola, per

422

delega a margine del controricorso;

1

Data pubblicazione: 13/09/2013

- controricorrente avverso la sentenza della Corte d’appello di Genova,
prima sezione civile, emessa il 13 gennaio 2010,
depositata il 10 febbraio 2010, R.G. n. 1340/02;
sentito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

per la dichiarazione di inammissibilità del primo,
terzo e sesto motivo, rigetto degli altri motivi e
condanna alle spese.

Rilevato che:
1. La Cooperativa edilizia C.E.L. s.r.l. ha agito in
giudizio nei confronti del Comune di Santa
Margherita Ligure per ottenere la condanna al
pagamento – nell’ambito dei lavori di costruzione
del tratto principale della viabilità e di
urbanizzazione del comparto 1 del piano di
edilizia economica e popolare (P.E.E.P.), assunti
dalla C.E.L. con rogito del 5 ottobre 1984 delle maggiori opere, di competenza del Comune,
che erano state realizzate dalla Cooperativa e
utilizzate dal Comune.
2. Si è costituito il Comune e ha agito in via
riconvenzionale per il pagamento dei costi
sostenuti per l’acquisizione e urbanizzazione
delle aree oltre che per il pagamento delle
indennità di occupazione, costi che, ai sensi
dell’art. 35 della legge n. 865/1971, gravano sul
2

Generale Dott. Rosario Giovanni Russo che ha concluso

soggetto attuatore del P.E.E.P.
3. Il Tribunale di Chiavari ha respinto entrambe le
domande rilevando il mancato riconoscimento, da
parte del Comune, delle opere eseguite dalla
C.E.L. e qualificando l’acquisto delle aree, da
parte del Comune, come acquisto per cessione
costituente

transazione

resa

necessaria dalle irregolarità poste in essere nel
procedimento espropriativo.
4. La Corte di appello di Genova ha respinto
l’appello principale del Comune e ha accolto
quello incidentale della Cooperativa condannando
il Comune al pagamento di 20.890,47 euro con
interessi legali dalla domanda al saldo.
5. Ricorre per cassazione il Comune di Santa
Margherita Ligure affidandosi a sei motivi di
impugnazione con i quali deduce: a) nullità della
sentenza per omessa pronuncia su parti della
domanda in violazione dell’art. 112 c.p.c.
(richiesta di condanna al pagamento delle somme
versate per l’acquisizione di tutte le aree
assegnate alla cooperativa C.E.L. e non solo di
quelle costituenti l’oggetto della cessione del
1992 e richiesta di condanna al pagamento degli
oneri

di

urbanizzazione);

b)

omessa,

insufficiente e contraddittoria motivazione
relativamente alle parti della domanda di cui al
precedente punto; c) nullità della sentenza per
omessa pronuncia su parti della domanda

9rer

3

volontaria

(richiesta di condanna al pagamento delle
indennità di occupazione); d) omessa,
insufficiente e contraddittoria motivazione
relativamente alle parti della domanda di cui al
precedente punto; e) contraddittorietà della
motivazione su un punto decisivo del giudizio e

l’utilità della prestazione promanante da organi
rappresentativi dell’amministrazione non può
essere desunta dalla mera acquisizione e
successiva utilizzazione della prestazione
palesemente in contrasto con il successivo
accoglimento della domanda della CEL sul solo
presupposto dell’inserimento delle strade
realizzate nell’elenco delle vie comunali,
inserimento che costituisce un atto dovuto
dell’amministrazione; f) omessa motivazione su un
fatto decisivo per il giudizio e cioè quello
“segnalato” nella comparsa conclusionale del
Comune per cui le opere aggiuntive erano state
eseguite per iniziativa unilaterale della CEL.
6. Si difende con controricorso la Cooperativa.
7. Le parti depositano memorie difensive.
Ritenuto che
8. Con il primo motivo di ricorso il Comune lamenta
che la Corte di appello non si sia pronunciata
sulla parte più rilevante della domanda
riconvenzionale e cioè sulla richiesta di
condanna della Cooperativa al pagamento di tutti

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cioè la affermazione per cui il vantaggio o

i maggiori importi dovuti per le assegnazioni dei
lotti e dei costi di acquisizione relativi alle
aree comprese nei quattro lotti assegnati alla
C.E.L. con convenzioni diverse da quella del 5
ottobre 1984, così come sulla richiesta di
condanna della Cooperativa al pagamento delle

relative alle aree destinate alla CEL.
9. Con il secondo motivo il Comune, in alternativa
al precedente motivo di ricorso deduce il difetto
di motivazione relativamente alla restrizione
dell’oggetto della domanda riconvenzionale come
limitato dalla Corte di appello alla condanna al
pagamento del costo di acquisizione e di
urbanizzazione delle sole aree ricomprese sia
nella convenzione del 1984 che del contratto del
1992.
10. I due motivi possono essere esaminati
congiuntamente per la loro evidente connessione.
E’

pacifico

che

essi

attengano

alla

interpretazione della domanda compiuta dalla
Corte di appello e ciò comporta già che il primo
motivo di ricorso si riveli infondato dato che
una interpretazione della estensione della
domanda che il Comune ripropone in questa sede è
stata pacificamente compiuta dalla Corte di
appello e logicamente ciò esclude che vi sia
stata un’omessa pronuncia. Per altro verso la
giurisprudenza è univoca nel ritenere che

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quote dei costi per le opere di urbanizzazione

l’interpretazione della domanda rientra nella
valutazione del giudice di merito e non è
censurabile in sede di legittimità ove motivata
in modo sufficiente e non contraddittorio (cfr
fra le più recenti pronunce

Cass. sez lavoro n.

12944 del 24 luglio 2012). Per quanto riguarda la

che la Corte di appello genovese è stata
particolarmente dettagliata nell’esaminare le
deduzioni della odierna ricorrente. Le
conclusioni cui perviene la Corte di appello sono
inoltre frutto di una valutazione conseguente e
logicamente ineccepibile che trova il suo
essenziale punto di riferimento nel controllo
sulla specificità e univocità della formulazione
della domanda. A tale proposito va ribadito che
il giudice del merito, nel caso in cui la domanda
sia ambigua e suscettibile di essere interpretata
in diverse direzioni per ciò che concerne la sua
estensione, per rispettare il principio di
corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato,
di cui all’art. 112 cod. proc. civ., deve
attenersi a una interpretazione rigorosa se
l’esposizione degli elementi di fatto e delle
ragioni di diritto che costituiscono

il

fondamento della domanda, alla quale egli deve
far riferimento per risolvere quell’ambiguità,
non forniscano argomenti tali da poter ritenere
la specificità della richiesta su cui sussiste in

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esaustività della motivazione vi è da rilevare

contrasto interpretativo (cfr. Cass. civ. I
sezione, n. 5218 del 4 marzo 2011). A tale
criterio si è attenuta la Corte di appello di
Genova che, con motivazione priva di
contraddizioni e ispirata alla verifica rigorosa
della effettiva proposizione della domanda, ha

Comune ha vantato, nel formulare la domanda
riconvenzionale, un rilevante credito nei
confronti della Cooperativa, conseguente al costo
sostenuto per l’acquisizione delle aree, e ha
specificato tale affermazione rilevando che, allo
stato, una parte di tale credito è già certo,
liquido ed esigibile per ciò che concerne la
somma corrisposta ai sigg. Andrea e Emilia
Broccardi, a seguito di atto di cessione bonaria,
stipulato il 10 agosto del 1992. Da questa
prospettazione della domanda, che non appare in
in contraddizione, testuale e logica, con le
conclusioni rassegnate dal Comune, la Corte di
appello ha dedotto che la domanda riconvenzionale
non concerne l’adeguamento dell’intero importo
dei costi di acquisizione delle aree oggetto
della convenzione del 1984 bensì soltanto il
maggior importo spettante al Comune a seguito
della compravendita immobiliare del 1992. In
sostanza – afferma la Corte territoriale – la
domanda, per come prospettata, può ritenersi
concernere solo il costo di acquisizione delle

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rilevato che (punto 5.10 della motivazione) il

aree ricomprese nell’oggetto di entrambi gli
atti. Tale conclusione viene contestata nel
secondo motivo di ricorso sotto il profilo della
mancata valutazione di ulteriori deduzioni che
renderebbero la motivazione insufficiente o
contraddittoria. Di tale elementi, stante la non

opportuno considerare quello della
quantificazione della domanda in lire
603.533.484, somma corrispondente, secondo il
Comune ricorrente, all’importo indicato nel
prospetto allegato alla delibera n. 53/95 come
quota a carico della Coop. CEL, tenendo conto di
tutti i sei lotti ad essa assegnati e dei costi
di acquisizione delle aree destinate a opere di
urbanizzazione, oltre che del costo di
acquisizione delle aree costituenti i lotti
assegnati. Ma a tale proposito occorre rilevare
che è lo stesso ricorrente ad affermare che per
la realizzazione del PEEP erano state occupate,
oltre alle aree già di proprietà Broccardi, anche
altre aree per le quali non si erano ancora
concluse le procedure di acquisizione. Da tale
precisazione risulta quindi confermata la
congruità logica della motivazione che ha inteso
la proposizione della domanda limitata in
relazione alla possibilità di liquidazione delle
somme corrispondenti ai costi di acquisizione
addebitabili alla Cooperativa.

evi;

8

significatività e univocità degli altri, sembra

11. Per quanto riguarda invece i costi di
urbanizzazione la valutazione della Corte di
appello è stata nel senso di non attribuire al
riferimento alla volumetria realizzata

il

significato della estensione della domanda agli
oneri di urbanizzazione non direttamente assunti

ha optato per una interpretazione rigorosa che
limitasse l’oggetto della domanda, in presenza di
una sua formulazione generica e segnata da non
poche

ambiguità,

alle

voci

creditorie

corrispondenti a una chiara possibilità di
attribuzione e liquidazione nel quantum. Opzione
che le critiche mosse dal ricorrente al punto
5.15 della motivazione non sono in grado di
mettere in discussione sotto il profilo della
logicità e della rispondenza al compito del
giudice di merito di vagliare la specificità
della domanda.
12. Con il terzo motivo di ricorso il Comune
contesta alla Corte di appello di essere incorsa
nel vizio di omessa pronuncia perché non ha
deciso sulla domanda di pagamento delle quote riferibili alle aree assegnate alla cooperativa dei costi sopportati dal Comune per indennità di
occupazione delle aree già di proprietà della
ditta Broccardi.
13. Con il quarto motivo di ricorso il Comune, in
alternativa al precedente motivo, lamenta il

9

dalla cooperativa. Anche qui la Corte di appello

vizio

di

motivazione

relativamente

alla

restrizione dell’oggetto della domanda
riconvenzionale come non comprensivo della
richiesta di recupero dei costi della occupazione
di urgenza dell’intera area già di proprietà
Broccardi.
questi

motivi

vanno

affrontati

congiuntamente e per essi valgono le
considerazioni generali spese per i primi due
motivi di ricorso.
15. L’esclusione della proposizione di una specifica
domanda

di

pagamento

dell’indennità

di

occupazione legittima è stata motivata, da parte
della Corte di appello, per non essere
rinvenibile, nella comparsa di risposta, alcun
riferimento specifico ad essa. Ciò basterebbe a
ritenere logica ed esaustiva la motivazione
perché il riferimento alla indennità di
occupazione contenuto in documenti prodotti in
giudizio dal Comune o in istanze istruttorie non
è idoneo a comprovare la proposizione di una
domanda e neanche, di per sé, a fornire un
contributo interpretativo rilevante alla sua
interpretazione.
16. Con il quinto motivo di ricorso il Comune rileva
la illogicità della motivazione della Corte di
appello laddove fa discendere dall’inserimento
delle strade realizzate dalla cooperativa
nell’elenco delle vie comunali la prova di un

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14. Anche

giudizio positivo circa il vantaggio o l’utilità
per l’amministrazione comunale delle opere
eseguite dalla Cooperativa, trattandosi di un
inserimento cui il Comune era tenuto senza poter
compiere alcuna valutazione circa l’utilità della
realizzazione delle opere in questione.

della significatività dell’inserimento delle
strade realizzate dalla Cooperativa nell’elenco
delle vie comunali e nel sistema della pubblica
viabilità, cui la motivazione fa riferimento
citando la relazione del C.T.U. dell’8 ottobre
2008 e la certificazione del Comune del 7
febbraio 2003 e attribuendo di conseguenza a tale
atto il valore di atto ricognitivo, non da un
punto di vista meramente tecnico, ma in quanto
dimostrativo della volontà dell’amministrazione
di inserire la viabilità realizzata dalla
Cooperativa in quella generale destinata alle
esigenze di tutta la popolazione e non solo dei
residenti nell’area P.E.E.P.
18.Con il sesto motivo di ricorso il Comune lamenta
l’omessa motivazione sulla dedotta (in comparsa
conclusionale) assoluta unilateralità della
decisione della Cooperativa di realizzare le
opere aggiuntive e sulla conseguente
inaccoglibilità della domanda ex art. 2041 c.c.
(in conformità a quanto ritenuto dalla
giurisprudenza di legittimità, in particolare da

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17. Il motivo è infondato perché non tiene conto

Cass. civ. n. 4725/2006).
19.11 motivo va respinto perché non risulta che la
eccezione sia stata sollevata tempestivamente nel
giudizio di merito e ciò rende evidente
l’infondatezza del dedotto vizio di omessa
motivazione.

Comune ricorrente al pagamento delle spese del
giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il
ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di
cassazione liquidate in complessivi euro oltre euro
12.200 di cui 200 per spese.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del
12 marzo 2013.

20.Vé pertanto respinto il ricorso con condanna del

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