Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21012 del 08/09/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 08/09/2017, (ud. 07/07/2017, dep.08/09/2017),  n. 21012

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18625/2016 proposto da:

INIZIATIVE INTEGRATE S.R.L. U.S., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

G. A. GUXITANI, n. 14/A, presso lo studio dell’avvocato MICHELE

PESIRI, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) S.A.S. (OMISSIS), in persona del socio accomandatario

legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PAOLO

EMILIO, n. 34, presso lo studio dell’avvocato QUIRINO D’ANGELO,

rappresentata e difesa dall’avvocato GIOVANNI DI BARTOLOMEO;

– controricorrente –

e contro

B.S., CURATELA DEL FALLIMENTO (OMISSIS) S.A.S. (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 672/2016 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 28/06/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 07/07/2017 dal Consigliere Dott. LOREDANA NAZZICONE.

Fatto

RILEVATO

– che la parte ricorrente ha proposto ricorso, sulla base di quattro motivi, avverso la sentenza della Corte di appello dell’Aquila, la quale ha revocato la sentenza di fallimento della (OMISSIS) s.a.s.;

– che la pronuncia impugnata ha affermato che: a) non sussiste la situazione di insolvenza, posto che l’unico credito vantato dal creditore istante è sub indice, pendendo la causa in appello, laddove il giudice di primo grado non potè adeguatamente formare il proprio convincimento, avendo la cancelleria smarrito il fascicolo di parte, ritrovato solo dopo la pronuncia sentenza stessa, come è provato dalla apposita attestazione di cancelleria; mentre dall’esame della documentazione si trae la serietà della contestazione di quel credito, fondato su di un contratto di appalto, in relazione al quale sono stati, tuttavia, contestati gravi vizi del bene alla società appaltatrice, con un debito residuo di appena Euro 20.000,00; infine, dai documenti in atti risultano un patrimonio ingente della società debitrice, accordi con il fisco per la rateizzazione e il mancato pagamento di crediti di ridotto importo, proprio a causa della sopravvenuta dichiarazione di fallimento; b) che da ciò si trae, inoltre, la carenza di legittimazione attiva della Iniziative Integrate s.r.l.;

– che l’intimata società resiste con controricorso, mentre non svolge difese la procedura intimata;

– che è stata ravvisata la sussistenza dei presupposti per la trattazione camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.;

– che la ricorrente ha depositato la memoria;

Diritto

CONSIDERATO

– che il ricorso lamenta: 1) violazione della L. Fall., art. 18, perchè la corte territoriale non aveva il potere di indagare circa l’esistenza del credito della istante, che può essere anche non definitivo; 2) motivazione insufficiente e la violazione dell’art. 169 c.p.c., perchè era onere della parte ridepositare il proprio fascicolo e senz’altro essa lo aveva ritirato, posto che anche l’istante non aveva firmato il ritiro del proprio fascicolo, pur avendolo invece prelevato dalla cancelleria; 3) omessa motivazione circa l’esistenza del diritto di credito e la violazione dell’art. 2697 c.c., perchè invece quel credito era ampiamente provato, secondo i conteggi ora riproposti; 4) motivazione insufficiente circa lo stato di insolvenza della società, dato che invece essa esisteva, perchè i debiti erano ben superiori a quanto indicato dalla corte territoriale;

– che i motivi, i quali propongono tutti la medesima questione relativa alla situazione di insolvenza della società, non possono essere accolti;

– che, invero, il primo motivo è manifestamente infondato, appartenendo alla corte del merito il potere di accertare l’esistenza del credito in capo al creditore istante e lo stato di insolvenza: e la corte del merito, con motivazione assorbente e ad essa riservata, ha accertato l’insussistenza dello stato di insolvenza: invero, il significato oggettivo dell’insolvenza, che è quello rilevante agli effetti della L. Fall., art. 5, deriva da una valutazione circa le condizioni economiche necessarie (secondo un criterio di normalità) all’esercizio di attività economiche, e si identifica con uno stato di impotenza funzionale non transitoria a soddisfare le obbligazioni inerenti all’impresa: ma il convincimento espresso dal giudice di merito circa la sussistenza dello stato di insolvenza costituisce apprezzamento di fatto, incensurabile in cassazione (Cass. 27 marzo 2014, n. 7252, fra le altre);

– che il secondo motivo è manifestamente inammissibile, laddove invoca il precedente testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, invece modificato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito, con modificazioni, in L. 7 agosto 2012, n. 134, e palesemente infondato quanto alla violazione di legge, posto che la corte del merito ha accertato l’avvenuto smarrimento del fascicolo di parte;

– che il terzo e quarto motivo sono manifestamente inammissibili, in quanto, da un lato, invocano il precedente testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, invece modificato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito, con modificazioni, in L. 7 agosto 2012, n. 134 e, dall’altro lato, sotto l’egida della violazione dell’art. 2697 c.c. o del vizio motivazionale, intendono riproporre in pieno il giudizio di fatto circa l’esistenza del credito o lo stato di insolvenza della società;

– che le spese seguono la soccombenza;

– che segue la dichiarazione di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 100,00, ed agli accessori di legge.

Dichiara che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 8 settembre 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA