Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21011 del 18/10/2016


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Cassazione civile sez. II, 18/10/2016, (ud. 24/05/2016, dep. 18/10/2016), n.21011

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 8671/2012 proposto da:

P.V., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

MONTE ZEBIO 32, presso lo studio dell’avvocato MARINA ROSSI,

rappresentato e difeso dall’avvocato ANDREA MARELLI;

– ricorrente –

contro

P.N., (OMISSIS), P.E. (OMISSIS), P.T.

(OMISSIS), PA.AN. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA CAIO MARIO 7, presso lo studio dell’avvocato MARIA TERESA

BARBANTINI, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato

ANDREA GODINO;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

contro

P.V. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

MONTE ZEBIO 32, presso lo studio dell’avvocato MARINA ROSSI,

rappresentato e difeso dagli avvocati ENRICO GRECO, ANDREA MARELLI;

– controricorrenti all’incidentale –

e contro

S.L.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1130/2011 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 17/11/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/05/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO ORICCHIO;

udito l’Avvocato Marina ROSSI, con delega depositata in udienza

dell’avvocato MARELLI Andrea, difensore del ricorrente che ha

chiesto di riportarsi alle conclusioni di cui agli atti depositati;

udito l’Avvocato BARBANTINI Maria Tersa, difensore dei resistenti che

ha chiesto di riportarsi anch’essa agli scritti depositati;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SALVATO Luigi, che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

P.V., nel giugno 1991, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Savona i germani P.T. e G..

L’attore, quale coerede dei beni relati dal de cuius Pa.Gi., chiedeva all’adito Tribunale di voler confermare, in sede giudiziale, la divisione – in sostanza già prevista – secondo il progetto redatto da geom. C., su incarico – a mezzo di apposita scrittura privata – da tutte le parti in causa e sottoscritto dalle medesime.

Il suddetto progetto, prevedendo dei conguagli stante la non comoda divisibilità dei beni in quote perfettamente uguali, era – nella sostanza – venuto meno per il rifiuto della corresponsione del conguaglio in favore dell’attore.

Radicatosi il contradditorio, l’adito Tribunale decideva la controversia con sentenza n. 1588/2000 dichiarando l’esecutività tra le parti del medesimo progetto divisionale, come detto, a suo tempo già predisposto, con l’attribuzione dei lotti, ma senza nulla disporre in ordine a eventuali conguagli.

Il P.V. proponeva appello avverso la suddetta decisione.

La Corte di Appello di Genova, nel contraddittorio delle parti, con una prima sentenza n. 548/2003, non definitiva, accertava che la succitata scrittura privata inter partes conteneva solo un progetto divisionale, senza alcuna previsione di una rinuncia alle differenze di valore delle quote con pagamento di conguagli e, pertanto, stante la necessità di provvedere alla perequazione dei lotti (non prima definita nella scrittura privata inter partes) rimetteva la causa in istruttoria per l’adempimento di tale incombente.

Successivamente, all’esito della svolta istruttoria, la medesima Corte, con sentenza definitiva n. 1130/2011, in parziale accoglimento del proposto appello, procedeva alla divisione tra le parti dei beni in comunione secondo il progetto di cui all’anzidetta scrittura privata del (OMISSIS) e sulla base di stima peritale, assegnando gli individuati loti così come in atti e disponendo il pagamento di conguagli a carico di P.T. di 26mila in favore di P.V. e di Euro 23mila in favore degli eredi di P.G., con compensazione delle spese di lite.

Per la cassazione della suddetta decisione della Corte territoriale ricorre il P.V. con atto affidato a sette ordini di motivi.

Resistono con controricorso P.T., Pa.An., P.N. ed E., che propongono altresì ricorso incidentale basato su tre motivi e resistito con controricorso ex art. 371 c.p.c., dal ricorrente principale.

Nell’approssimarsi dell’udienza ha depositato memoria, ai sensi dell’art. 378 c.p.c., il ricorrente principale.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1.- Con il primo motivo del ricorso principale si censura il vizio di omessa ed insufficiente motivazione della gravata decisione in punto di valutazione dei lotti in quanto la stessa sarebbe stata effettuata sulla base di una attività istruttoria carente e di una CTU non condivisibile e contestata.

Il motivo è inammissibile.

Trattasi di censura sostanzialmente attinente ad una valutazione in fatto della controversia, già opportunamente svolta nella propria sede del giudizio di merito e sostenuta da congrua motivazione.

L’essenza della stessa censura si fonda su apprezzamenti generici e per di più sforniti di autosufficienza in riferimento alla asserita “non con divisibilità della CTU”: emerge, quindi, in modo del tutto palese l’inammissibile fine del motivo in esame di ottenere quanto non è più possibile in questa sede ovvero l’intenzione di una valutazione della ” rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice al diverso convincimento soggettivo della parte”, il tutto al fine di “una inammissibile istanza di revisione delle valutazioni, e dei convincimenti del giudice di merito, e perciò di una richiesta diretta all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura ed alle finalità del giudizio di cassazione” (Cass. civ. 26 marzo 2010, n. 7394).

2.- Con il secondo motivo del ricorso principale si deduce il vizio di violazione e falsa applicazione dell’art. 720 c.c., in quanto la Corte territoriale avrebbe provveduto alla divisione dei beni ereditari relati a fronte della acclarata indivisibilità dei medesimi.

Il motivo è infondato

La pretesa di una assoluta indivisibilità dei beni che ostava, in concreto, alla divisione del compendio ereditario non risponde, in base agli atti di causa, alla ricostruzione dei fatti.

E tale pretesa è, per di più, insostenibile anche alla luce dell’iter processuale.

Nella fattispecie, infatti, i Giudici del merito hanno provveduto ad una divisione attraverso una possibile individuazione di quote con previsione di conguagli.

Peraltro tali quote risultavano essere state già oggetto, come innanzi detto, finanche di una scrittura privata iter partes.

In ogni caso, infine, l’affermata divisibilità del compendio risulta essere stata già statuita dalla prima cennata decisione non definitiva della Corte di merito, peraltro neppure gravata a suo tempo da apposita riserva di impugnazione.

Il motivo va, dunque, respinto.

3.- Con il terzo motivo parte ricorrente principale lamenta l’omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo, poichè la Corte distrettuale aveva omesso di considerare gli interventi eseguiti dai soli coeredi P.V. e T., senza concorso economico del germano G., così prescindendo dal diritto al rimborso per le migliorie spettante al relativo esecutore ricorrente.

Il motivo non può essere accolto.

Con lo stesso si lamenta una circostanza che non risulta essere stata oggetto di idonea censura svolta innanzi al Giudice di cui si impugna oggi la sentenza.

Nè, anche in violazione del noto principio di autosufficienza, la parte ricorrente espone ed indica dove e quando avrebbe allegato la circostanza posta a fondamento della odierna censura.

Dalle stesse conclusioni della parte, come esposte nella gravata decisione (alle pagine 4 e 5) non si evince la pregressa allegazione dei lavori di cui si lamenta ora l’omessa e, comunque, l’eventuale diritto al rimborso per le pretese migliorie oggi allegate risulta del tutto mancante quanto alla prova non solo dell’effettuazione delle medesime migliorie, ma anche del quantum delle stesse.

Il motivo deve, dunque, essere respinto.

4.- Con il quarto motivo del ricorso principale si prospetta il vizio di violazione dell’art. 112 c.p.c. e si denuncia l’omessa pronuncia su sulla domanda di rivalutazione monetaria, vizio di ultra ed extra petizione, non avendo la Corte territoriale riconosciuto la rivalutazione monetaria del conguaglio.

Il nucleo del motivo qui in esame attiene alla questione della decorrenza della rivalutazione monetaria del determinato conguaglio di quote con spettanza della stessa dal deposito della CTU.

Si contesta, insomma, la diversa statuizione della decorrenza della detta rivalutazione dalla sentenza.

Deve, al riguardo, osservarsi che non risulta (nè la parte ha allegato altro in proposito) che sia stata formulata apposita istanza di una decorrenza dall’espletamento della svolta CTU. Nè risulta essere stata neppure allegata (come era onere della parte) una intervenuto rilevante mutamento del valore delle quote e, quindi, la necessità una parallela decorrenza degli interessi dal momento del deposito della CTU in luogo del deposito della sentenza.

In ogni caso è nota la giurisprudenza di questa Code (Sent. n. 10624/2010) per cui, nel procedimento finalizzato alla scioglimento di comunione erditaria, solo un intervenuto rilevante mutamento dei valori dalla stima alla decisione giustifica una revisione di quanto accertato ed una particolare specifica decorrenza degli interessi sugli stabiliti conguagli.

Il motivo deve essere rigettato.

5.- Con il quinto motivo del ricorso principale si censura la violazione dell’art. 132 c.p.c., la nullità – quindi – della gravata decisione in quanto riportante la trascrizione errata delle conclusioni di parte, con omissione della richiesta di attribuzione di metà del sottotetto.

Il motivo è infondato e va respinto.

In proposito non può che richiamarsi – in breve – il noto e condiviso principio per cui le conclusioni delle parti, quando esse sono (come nell’ipotesi de qua) ricostruibili comunque dagli atti, non sono neppure necessarie.

6.- Con il sesto motivo parte ricorrente principale denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c., l’omessa pronuncia sulla domanda di attribuzione della metà sottotetto poichè vi era stato, in sentenza, riferimento alla comproprietà dello stesso e non alla proprietà esclusiva del medesimo, richiesta dal ricorrente.

Il motivo non è ammissibile.

La questione sollevata con lo stesso afferisce, a ben considerare il tutto, all’oggetto delibato dalla Corte di merito conia prima sentenza non definitiva, in ordine alla quale non vi è stata neppure riserva di impugnazione.

In ogni caso il motivo è carente sotto il profilo dell’adempimento del dovuto onere di allegazione al fine dell’ossequio del noto principio di autosufficienza.

Per di più dalla parte motiva (a pag. 14) della impugnata sentenza si evince che l’attore – appellante (ed odierno ricorrente principale) si sarebbe limitato, per averne “da solo ottenuto la concessione edilizia per la sua ristrutturazione”, ad affermare di avere la spettanza della metà del sottotetto.

Il motivo qui in esame deve, dunque, essere respinto.

7.- Con il settimo ed ultimo motivo del ricorso principale si denuncia l’omessa e insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo, non avendo la Corte territoriale riconosciuto il diritto del ricorrente sulla metà del sottotetto, senza valutare correttamente l’accordo delle parti.

Il motivo non può essere accolto.

Esso attinge, anche in dipendenza di tutti i profili della controversia innanzi già indicati, ad una valutazione di mero fatto degli accordi inter partes e della lodo estensione al sottotetto per cui si controverte.

Il motivo, quindi, finisce con l’attingere proprio al merito della controversia non più riesaminabile in questa sede, per di più risultando carente anche in punto di specifica identificazione ed indicazione di atti o parte di essi da cui dovrebbe evincersi la pretesa estensione dell’accordo delle parti alla parte immobiliare per cui si controverte.

Il motivo deve dunque ritenersi inammissibile.

8.- Con il primo motivo del ricorso incidentale si deduce la nullità della sentenza gravata perchè la medesima pronunciava su domanda nuova non proposta nel giudizio di primo grado ove era stata richiesta la pronuncia di una sentenza dichiarativa, mentre in appello veniva svolta domanda di sentenza costitutiva degli effetti della divisione.

Il motivo è del tutto infondato in quanto il Giudice del merito, nell’ambito delle proprie precipue prerogative, ha correttamente valutato ed interpretato ambiti ed effetti della svolta domanda.

Va, inoltre, rammentato che, quando si chiede la divisione di un bene, ipso facto si chiede anche una sentenza costitutiva degli effetti della richiesta divisione.

In altre parole gli effetti costitutivi conseguono naturalmente all’espletamento del procedimento divisorio.

Il motivo deve, pertanto, essere rigettato.

9.- Con il secondo motivo del ricorso incidentale si prospetta la nullità della sentenza gravata per avere essa pronunciato su domanda non riproposta in secondo grado e sulla quale si era formato il giudicato, poichè in appello non era stata riproposta la domanda di condanna relativa al conguaglio che avrebbe dovuto essere corrisposto al condividente germano V..

10.- Con il terzo ed ultimo motivo del ricorso incidentale si censura l’omessa o insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, poichè non era stata data la prova del riconoscimento del conguaglio in favore del germano condividente P.V..

11.- Entrambi i motivi possono essere trattati congiuntamente attesa la loro continuità e contiguità argomentativa e logicà.

Gli stessi, anche alla stregua del medesimo ordine logico di argomentazione di cui innanzi sub 8., sono infondati.

Il conguaglio deve ritenersi un effetto naturale della divisione per il caso di quote ineguali e, quindi, non necessitante di alcuna apposita proposizione o riproposizione di domanda, dovendosi ribadire che la previsione di conguaglio costituisce effetto naturale della procedura di divisione nell’ipotesi di quote non uguali.

Entrambi i motivi vanno, dunque, respinti.

12.- Alla luce di tutto quanto innanzi esposto, affermato e ritenuto entrambi i proposti ricorsi vanno rigettati.

13.- Le spese vanno compensate fra le parti.

PQM

La Corte:

rigetta i ricorsi e compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 24 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2016

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