Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21011 del 06/10/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 21011 Anno 2014
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: BERNABAI RENATO

ORDINANZA
sul ricorso 17064-2012 proposto da:
TOMEU CCI DOMENICO in proprio e quale legale rappresentante
pro-tempore della FINSEA SERVIZI ALL’IMPRESA SRL,
elettivamente domidliato in ROMA, presso la CORTE DI
CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avv. TIBERIO BARONI,
giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente contro
CURATELA DEL FALLIMENTO DELLA FINSEA SERVIZI
ALL’IMPRESA SRL;

intimata

avverso la sentenza n. 57/2012 della CORTE D’APPELLO di
TRIESTE del 16.1.2012, depositata il 24/01/2012;

Data pubblicazione: 06/10/2014

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

or

dell.’8/07/2014 dal Consigliere Relatore Dott. RENATO BERNABAI.

Ric. 2012 n. 17064 sez. M1 – ud. 08-07-2014
-2-

RITENUTO IN FATTO
– che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione, in
applicazione dell’art. 380-bis cod. proc. civile:
Dichiarato il fallimento della Finsea Servizi all’Impresa S.r.l. con sentenza del Tribunale di Udine

proprio e nella qualità di legale rappresentante della società, chiedendo la revoca della sentenza per difetto
di regolare instaurazione del contraddittorio tra il PM istante per il fallimento e la società debitrice.
Si costituiva la curatela de/fallimento chiedendo il rigetto del reclamo e la conferma della sentenza del
tribunale.
Con sentenza del 24/01/2012 la Corte d’appello di Trieste accoglieva il reclamo, revocava la sentenza
dichiarativa de/fallimento e compensava integralmente fra le parti le spese processuali.
Avverso la pronuncia proponeva ricorso per cassazione il Tomeucci, deducendo un unico motivo.
Non esercitava 4fese il Fallimento.
***

CON l’unica censura sollevata il ricorrente lamenta l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione,
formulazione applicabile ratione temporis alla fattispecie, in punto di compensazione delle spese
processuali.

Il motivo è infondato.
Fermo il princìpio giurisprudenziale per cui alla soccombenza di una parte processuale segue d’ordinario
la condanna alle spese, occorre rilevare che il Tomeucci ha impugnato la sentenza dichiarativa di
fallimento in proprio e nella qualità di legale rappresentante della società.
Quest’ultima veste è prevalente, dato l’interesse diretto della società, e solo mediato dell’amministratore,
ad ottenere la revoca de/fallimento.

depositata in data 1 / 02/ 2011, il sig. Domenico Tomeucci proponeva reclamo ex art. 18 1. fall, in

Così inquadrato il rapporto processuale, fa difetto il presupposto dell’alterità soggettiva de/fallimento
rispetto alla società in bonis ai fini della condanna alle spese, che sarebbe, in ogni caso, da eseguire sui
beni della stessa società.

– che la relazione è stata notificata al difensore della parte che non ha

CONSIDERATO IN DIRITTO
– che il collegio, discussi gli atti delle parti, ha condiviso la soluzione
prospettata nella relazione e gli argomenti che l’accompagnano;
– che il ricorso dev’essere dunque rigettato;

– Rigetta il ricorso.

Roma, 8 Luglio 2014

depositato memoria;

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA