Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21011 del 06/08/2019

Cassazione civile sez. II, 06/08/2019, (ud. 11/04/2019, dep. 06/08/2019), n.21011

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29837-2015 proposto da:

P.G.F., e PA.RI., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIALE PAOLO ORLANDO 58, presso lo studio dell’avvocato MARCO

PETRUCCI, rappresentati e difesi dall’avvocato GIOMMARIA UGGIAS;

– ricorrenti –

contro

“ITHACA SERVICING s.r.l.”, nella sua qualità di procuratrice di

“CHIARA FINANCE s.r.l.” e di “MAGNETE SECURITISATION s.r.l.”,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE BRUONO BUOZZI 3, presso lo

studio dell’avvocato ROBERTO BORGOGNO, rappresentata e difesa dagli

avvocati FEDERICA RAVIOLO, VITTORIO CORELLI, ALBERTO ANTONUCCI,

WALTER ENZO PERSICHILLI, giusta procura speciale dell’11.2.2019 in

(OMISSIS), per Notaio dottor G.A.;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1228/2014 del TRIBUNALE di SASSARI, depositata

il 06/10/2014, il cui appello è stato dichiarato inammissibile ex

artt. 348bis c.p.c. e segg., con ordinanza dep. il 2.10.2015 della

CORTE D’APPELLO di CAGLIARI;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

11/04/2019 dal Consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

P.G.F. e Pa.Ri. propongono ricorso per cassazione, illustrato da memoria, contro Chiara Finance srl, che resiste con controricorso eccependo l’inammissibilità del ricorso, avverso la sentenza del Tribunale di Sassari del 6.10.2014, il cui appello è stato dichiarato inammissibile con ordinanza ex art. 348 bis c.p.c. della Corte di appello di Cagliari, sezione di Sassari, comunicata il 16.10.2015.

La causa, introdotta dagli odierni ricorrenti, con opposizione a precetto per la somma di Euro 76.5121,05 intimato da Chiara Finace srl quale cessionaria dei crediti da UCB Banca a seguito di mutuo 16.11.1999, con la richiesta di dichiarare che la intimante non aveva diritto di procedere all’esecuzione e che le somme corrisposte ammontavano ad Euro 47.000 nonchè di dichiarare la misura degli interessi, si è conclusa in primo grado con la declaratoria di nullità parziale del contratto di mutuo con riferimento alla pattuizione relativa agli interessi moratori e la declaratoria di un debito di Euro 32.251,29 comprensiva di capitale e interessi corrispettivi all’8.3.2011, con detrazione di eventuali versamenti e rigetto delle ulteriori domande.

La sentenza ha fatto riferimento alla ctu che aveva accertato, in relazione agli interessi moratori, tassi usurari del 26,82 annui rispetto al tasso soglia al momento della stipula del mutuo del 7,35%, mentre ha ritenuto infondata l’eccezione della perdurante validità del contratto di mutuo ad onta della intimata risoluzione, essendo irrilevante tra l’altro l’accettazione di pagamenti parziali.

Il ricorso si articola in unico motivo.

Vi è comparsa di costituzione di nuovo difensore di Ithaca Servicing srl quale procuratrice di Chiara Finance srl con allegata procura notarile.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

I ricorrenti denunziano violazione dell’art. 12 preleggi, dell'”art. 644 c.p., art. 1815 c.c., L. n. 108 del 1966, art. 2 e D.L. n. 394 del 2000, art. 1 conv. con mod. nella L. n. 24 del 2001″ per la ritenuta esclusione di un vincolo di interdipendenza tra pattuizione di interessi corrispettivi e moratori, trattandosi di fatto illecito cui consegue la sanzione legale della non debenza in assoluto di interessi ed invocando l’interpretazione autentica del D.L. n. 394 del 2000 secondo cui “si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualsiasi titolo indipendentemente dal momento del loro pagamenti”.

La controricorrente eccepisce l’inammissibilità del ricorso e nel merito la sua infondatezza invocando Cass. n. 350 del 2013 che conferma che la pattuizione relativa al tasso degli interessi moratori deve essere oggetto di valutazione in ordine al superamento del tasso soglia senza che ciò si traduca nel fatto che i tassi pattuiti, corrispettivi e di mora, con funzioni distinte ed autonome, debbano esser considerati unitariamente.

Ciò premesso, si osserva:

La censura, pur ammissibile, è infondata.

Già la Corte di appello ha esaminato i motivi di gravame in particolare statuendo che la decisione impugnata era rispettosa del principio affermato da Cass. n. 350 del 2013 restando dovuti gli interessi corrispettivi ed il ricorso non indica una difforme giurisprudenza in grado di ribaltare la decisione di primo grado, anzi, invocando la violazione di una pluralità di norme in contrasto con la necessaria specificazione delle censure, si sottrae ai canoni del giudizio di legittimità a critica vincolata, manifestando mero dissenso rispetto alla decisione e proponendo una ipotesi alternativa.

Controparte condivisibilmente replica che non può ipotizzarsi l’estensione automatica della sanzione applicabile per il tasso moratorio usurario anche al tasso corrispettivo ed è da rilevare che, in sede di opposizione a precetto, come riportato in sentenza ed espressamente riconosciuto nella esposizione del fatto alle pagine 2 e 3 del ricorso odierno, si era chiesto di “accertare e dichiarare la misura degli interessi dovuti dagli opponenti sulla base del contratto di mutuo e delle variazioni di cui all’art. 4 delle Condizioni generali di mutuo” e che nulla era dovuto “a titolo di interessi moratori” per cui la odierna doglianza che trattasi di fatto illecito cui consegue la sanzione legale della non debenza in assoluto di interessi appare nuova.

Donde il rigetto del ricorso e la condanna alle spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, condanna i ricorrenti alle spese, liquidate in Euro 5500 di cui 200 per esborsi, oltre spese forfettarie nel 15% ed accessori, dando atto dell’esistenza dei presupposti ex D.P.R. n. 115 del 2002, per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Così deciso in Roma, il 11 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 6 agosto 2019

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