Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21011 del 02/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 02/10/2020, (ud. 17/09/2020, dep. 02/10/2020), n.21011

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 485-2019 proposto da:

LIVING GARDEN DI B.S. & C. SNC, in persona del legale

rappresentante pro tempore, LA BREZZA DI R.O. & C.

SAS, in persona dei legali rappresentanti pro tempore,

L.B.C. nella qualità di titolare e legale rappresentante pro

tempore della ditta individuale B.C., elettivamente

domiciliati in ROMA, CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentati e difesi dall’avvocato SANDRO RICEPUTI;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DEL DEMANIO, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1629/2018 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 25/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 17/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE

CRICENTI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Le società ricorrenti, La Brezza sas e Living Garden snc, insieme a La B.C., gestiscono stabilimenti balneari in concessione demaniale.

In base alla legge finanziaria del 2007, (L. n. 296 del 2006), il Demanio ha incrementato i canoni di concessione demaniale, in corso di rapporto. Le società interessate, e tra queste le ricorrenti, hanno impugnato la rivalutazione del canone davanti all’autorità giudiziaria ordinaria, senza contestare l’affermata, in primo grado, giurisdizione del giudice ordinario, che dunque rimane ferma, e che era stata posta in dubbio dal Demanio costituito in giudizio.

Il Tribunale prima e la Corte di Appello poi hanno ritenuto legittimo l’incremento del canone effettuato in costanza di rapporto, dunque prima della scadenza naturale.

Ricorrono le due società ed il La B. con tre motivi, mentre l’Agenzia del Demanio notifica infine controricorso intimato, cui è stata rinnovata notificata del ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- La decisione impugnata ritiene corretta l’applicazione fatta dall’Agenzia del Demanio della L. n. 296 del 2006, art. 251, che ha portato all’incremento dei canoni di concessione di aree demaniali ad uso degli stabilimenti balneari, legge che ha previsto l’incremento dei canoni anche ai rapporti in corso, ossia alle concessioni non ancora scadute e contemplanti un iniziale minore aggio; ed ha ritenuto corretta la decisione del Demanio dal fatto che la norma è stata ritenuta legittima dalla Corte Costituzionale; quanto al calcolo del canone ha ritenuto corretto il riferimento ai criteri OMI sebbene tra essi nessuno facesse esplicito riferimento agli stabilimenti balneari, bensì alle attività commerciali.

2.1 Le ricorrenti contestano questa decisione con tre motivi.

2.2.- Con il primo motivo lamentano una violazione della L. n. 296 del 2006, art. 251, nel senso che, come interpretato dalla Corte costituzionale, dovrebbe escludersene l’applicazione ai rapporti in corso, ove sia sorto affidamento del concessionario sull’ammontare del canone da pagare.

Si tratta di motivo infondato.

Intanto non è ammissibile la censura laddove vorrebbe dedurre l’illegittimità della norma nella parte in cui si impone in fattispecie che hanno fonte in concessioni stipulate antecedentemente e con canoni quindi contrattati prima dell’entrata in vigore. La Corte Costituzionale, con sentenza 302 del 2010, ha infatti ritenuto legittimo l’aumento del canone anche se disposto in corso di rapporto.

La corte di merito ha solo preso atto di tale intervento della Corte Costituzionale.

Non v’è dunque erronea interpretazione della norma nel fatto di averla ritenuta applicabile anche ai rapporti instaurati prima, in quanto tale ambito di efficacia è stato considerato legittimo dalla Corte costituzionale.

2.3.- Il secondo motivo denuncia anche esso violazione della L. n. 296 del 2010, art. 251.

Secondo i ricorrenti, la legge richiama i criteri OMI per la stima del valore del bene, ma tra quei criteri non ve ne è alcuno che sia riferibile agli stabilimenti balneari, cosi che è arbitraria l’interpretazione della corte di merito di voler fa rientrare questi ultimi nella categoria (prevista questa, si, dall’OMI) delle attività commerciali e terziarie. Anche questo motivo è infondato.

E’ infatti la citata legge ad operare un richiamo ai criteri OMI, per la stima del valore catastale e locatizio, e dunque la classificazione dello stabilimento balneare va ricercata all’interno di quei criteri, tra cui vi sono quelli per le attività commerciali e terziarie: indubbiamente riferibili agli stabilimenti balneari.

Il calcolo concreto del valore è invece giudizio di merito non censurabile in questa sede.

2.4.- Il terzo motivo denuncia omesso esame di un fatto rilevante.

In realtà denuncia un difetto di prova: la legge sembra riferirsi, secondo i ricorrenti, agli stabilimenti balneari che costituiscono pertinenze dell’area demaniale; sempre secondo i ricorrenti il Demanio non ha dimostrato la natura di pertinenza nè era emersa comunque prova di tale condizione.

Il motivo è inammissibile.

Intanto difetta di specificità, dal momento che i ricorrenti non dicono quando e dove hanno proposto la relativa questione nei precedenti gradi di giudizio.

In realtà non v’è omesso esame di un fatto. Piuttosto si denuncia la valutazione che dei fatti emersi al procedimento ha effettuato la corte ritenendole prove della natura pertinenziale, valutazione rimessa al giudice di merito e non sindacabile in questa sede se non nella misura dell’errore percettivo e del difetto assoluto di motivazione, nessuno dei due oggetto di censura.

Il ricorso va rigettato, con condanna solidale dei ricorrenti alle spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio, nella misura di 4100,00 Euro, oltre spese prenotate a debito. Doppio contributo, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 17 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 ottobre 2020

 

 

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