Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21010 del 08/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 08/09/2017, (ud. 03/07/2017, dep.08/09/2017),  n. 21010

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI Aniello – Presidente –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11691/2016 proposto da:

EQUITALIA SUD S.P.A. – C.F. (OMISSIS), in persona dei Procuratore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la

CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato GENNARO DI MAGGIO;

– ricorrente –

e contro

FALLIMENTO (OMISSIS) S.N.C. (OMISSIS);

– intimati –

avverso il decreto n. 535/2016 Cron. del TRIBUNALE di NAPOLI,

depositata il 04/04/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 03/07/2017 dal Consigliere Dott. ROSA MARIA DI

VIRGILIO.

La Corte:

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

Con decreto depositato il 4/4/2016, il Tribunale di Napoli ha accolto per quanto di ragione l’opposizione allo stato passivo del fallimento (OMISSIS) snc (OMISSIS), proposta da Equitalia Sud, ed ha ammesso l’opponente per ulteriori Euro 5267,22 in privilegio ed Euro 60,43 in chirografo, rigettando nel resto le richieste di Equitalia.

Il Tribunale ha ritenuto la necessità della previa notifica della cartella esattoriale, non potendo il ruolo essere posto in riscossione nè nelle forme dell’esecuzione fiscale nè dell’esecuzione concorsuale, occorrendo che prima della dichiarazione di fallimento sia avvenuta l’iscrizione a ruolo ed è il ruolo e non l’estratto dello stesso (mero documento, come rilevato dalle S.U. nella pronuncia 19704/2015) titolo per l’ammissione al passivo.

Ricorre Equitalia sulla base di un unico motivo.

Non ha svolto difese il Fallimento.

Il Collegio ha disposto la redazione della motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

Con l’unico mezzo, Equitalia denuncia la violazione del combinato disposto di cui del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 87 e 88, con le modifiche apportate dal D.Lgs. n. 46 del 1999, D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 33 e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19.

Il motivo è fondato, visto l’orientamento ormai costante, di cui, ribadito, tra le più recenti, nelle pronunce 6126 del 2014 e 23110/2016, che hanno affermato che l’ammissione al passivo dei crediti tributari è richiesta dalle società concessionarie per la riscossione, come stabilito dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 87, comma 2, nel testo introdotto dal D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, sulla base del semplice ruolo, senza che occorra, in difetto di espressa previsione normativa, anche la previa notifica della cartella esattoriale, salva la necessità, in presenza di contestazioni del curatore, dell’ammissione con riserva, da sciogliere poi ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 88, comma 2, allorchè sia stata definita la sorte dell’impugnazione esperibile davanti al giudice tributario.

E tale principio vale anche per i crediti previdenziali, come ritenuto nelle pronunce 3092/2017 e 6520/2013.

Va pertanto accolto il ricorso e, cassato il decreto impugnato, la causa va rinviata al Tribunale di Napoli in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Napoli in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 3 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 8 settembre 2017

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