Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21010 del 06/08/2019

Cassazione civile sez. II, 06/08/2019, (ud. 11/04/2019, dep. 06/08/2019), n.21010

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18815-2015 proposto da:

B.F. & FR. SNC, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA COLA DI RIENZO 52, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO

LUCCHI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati

AMBROGIO SALGARO, MARIA RITA ZAMBONI;

– ricorrente –

contro

T.B., + ALTRI OMESSI, elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA TAGLIAMENTO 55, presso lo studio dell’avvocato NICOLA DI PIERRO,

che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati SERGIO DAL

CERO, STEFANIA DAL CERO;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 743/2015 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 19/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

11/04/2019 dal Consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

B.F. e Fr. snc propone ricorso per cassazione, illustrato da memoria, contro T.L.G. più sei avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia del 19.3.2015, che ha respinto il suo appello ed, in accoglimento dell’appello incidentale di T.L.G., + ALTRI OMESSI, l’ha condannata a liberare da ogni frapposto ostacolo il passaggio esistente sul fondo dei predetti in contrada (OMISSIS), dichiarando la società tenuta a risarcire i danni per mancato godimento della servitù, da liquidarsi in separato giudizio.

La causa, introdotta da T.E. ed O. & C. snc, proprietaria di immobili in San Bonifacio, via Villanova, CT f. 23 mapp. 809 che vantava una servitù contrattuale in base ad un accordo di cui si erano perse le tracce ma risultava da atto pubblico del 1941, da una sentenza del Tribunale di Verona del 1971 ed era stato pacificamente esercitato dal 1941 e fintanto che i convenuti, divenuti proprietari del fondo servente nel 2002, non ne avevano impedito il godimento, con la richiesta di riconoscimento della servitù ed i danni, nella resistenza della convenuta che aveva chiesto riconvenzionalmente l’accertamento della intervenuta estinzione, aveva registrato in primo grado l’accoglimento della domanda principale, il rigetto di quella di danni e della riconvenzionale.

La Corte di appello ha rigettato il gravame attese la esatta determinazione della servitù nel titolo, l’efficacia del giudicato sugli acquirenti e l’infondatezza della dedotta usucapio libertatis in base alle testimonianze mentre andavano riconosciuti i danni.

Il ricorso si articola in tre motivi.

Resitono le controparti con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Parte ricorrente denunzia: 1) violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, “artt. 1063,1064 e 1065 c.c., art. 1633, n. 4.- artt. 2659 – 2644” sulla questione della nullità della clausola di costituzione della servitù e della domanda giudiziale con riferimenti all’atto notaio C. del 1941, la deduzione che la Corte di appello (ed il ctu) non ha tenuto conto e non ha trattato due aspetti che pure erano stati sollevati e la conclusione che l’interpretazione è così dubbia ed alternativa che non si può accedere all’interpretazione della controparte come base oggettiva; 2) violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, artt. 1165,2943,2945,1167 c.c. sulla eccezione di usucapio libertatis proposta; 3) violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, del principio del contraddittorio ed extra/ultrapetita perchè il primo giudice aveva sancito non essere stato dedotto il tipo di danno.

Ciò premesso, si osserva:

Il ricorso ripropone sostanzialmente negli stessi termini le questioni esaminate dalla Corte di appello.

Il primo motivo, a prescindere dalla considerazione che la esposizione del fatto non riporta la motivazione della sentenza di appello, si concreta in una censura promiscua col duplice riferimento a violazioni di legge processuale e sostanziale in contrasto con la necessaria specificità della impugnazione.

Quanto al riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 5, peraltro comune a tutti e tre i motivi, va osservato a che, a seguito della riformulazione della norma di cui all’art. 360 c.c., n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, è denunciabile in cassazione solo l’omesso esame del fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (Cass. 8 ottobre 2014, n. 21257, Rv. 632914).

Il vizio motivazionale previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 5 pertanto, presuppone che un esame della questione oggetto di doglianza vi sia pur sempre stato da parte del giudice di merito, ma che esso sia affetto dalla totale pretermissione di uno specifico fatto storico.

Sotto altro profilo, come precisato dalle Sezioni Unite, la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione (S.U. n. 8053/2014).

Può essere pertanto denunciata in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione.

Nel caso di specie non si ravvisano nè l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, nè un’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante.

La Corte d’appello, infatti, ha deciso la controversia sulla base delle risultanze, congruamente delibate.

Per il resto il primo motivo, nel denunziare l’errata interpretazione della clausola e della domanda non tiene conto che l’attività ermeneutica è prerogativa del giudice di merito sia in ordine al contenuto sostanziale dei patti sia in ordine alla interpretazione del petitum ed il riferimento ad una interpretazione alternativa asseritamente plausibile attiene al merito precluso in questa sede.

L’opera dell’interprete è tipico accertamento in fatto istituzionalmente riservato al giudice del merito, censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei canoni legali d’ermeneutica, oltre che per vizi di motivazione nell’applicazione di essi; pertanto, onde far valere una violazione sotto entrambi i due cennati profili, il ricorrente per cassazione deve, non solo fare esplicito riferimento alle regole legali d’interpretazione mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in qual modo e con quali considerazioni il giudice del merito siasi discostato dai canoni legali assuntivamente violati o questi abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti.

Di conseguenza, ai fini dell’ammissibilità del motivo di ricorso sotto tale profilo prospettato, non può essere considerata idonea – anche ammesso ma non concesso lo si possa fare implicitamente – la mera critica del convincimento, cui quel giudice sia pervenuto, operata, come nella specie, mediante la mera ed apodittica contrapposizione d’una difforme interpretazione a quella desumibile dalla motivazione della sentenza impugnata, trattandosi d’argomentazioni che riportano semplicemente al merito della controversia, il cui riesame non è consentito in sede di legittimità (e pluribus, Cass. 9.8.04 n. 15381, 23.7.04 n. 13839, 21.7.04 n. 13579, 16.3.04 n. 5359, 19.1.04n. 753).

Il secondo motivo non attacca la ratio decidendi decisiva ed assorbente della valutazione dei testi in ordine al rigetto della eccezione di usucapio libertatis e, se intesa come censura sulla valutazione delle testimonianze, si risolve nella denunzia di un inammissibile vizio di motivazione improponibile ratione temporis, a seguito della nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (Cass. 8.10.2014 n. 21257, etc.).

Il terzo motivo si traduce nella preferenza per la sentenza di primo grado mentre non è astrattamente da escludere un danno per non aver liberato il passo nonostante l’invito.

La censura potrebbe essere carente di interesse stante la condanna generica che impone, in ogni caso, la prova del danno effettivo nel separato giudizio.

Donde il rigetto del ricorso e la condanna alle spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, condanna parte ricorrente alle spese, liquidate in Euro 6000, di cui 200 per esborsi oltre accessori e spese forfettarie nel 15%, dando atto dell’esistenza dei presupposti ex D.P.R. n. 115 del 2002 per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Così deciso in Roma, il 11 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 6 agosto 2019

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